Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41275/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità dei fatti e la quantità delle sigarette di contrabbando denota un collegamento con circuiti criminali, collaudati; conseguentemente la ricaduta nel reato non può ritenersi occasionale ma indice di una maggiore pericolosità.

Anche per le circostanze attenuanti generiche la decisione risulta adeguatamente motivata evidenziando i numerosi precedenti penali e la negativa personalità dell'imputato.

Inoltre, la confessione è stata ritenuta insignificante in relazione all'evidenza della prova e, del resto, l'imputato non indicava i canali di rifornimento e a quali porte si riferissero le numerose chiavi in suo possesso.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità dei fatti e la quantità delle sigarette di contrabbando denota un collegamento con circuiti criminali, collaudati; conseguentemente la ricaduta nel reato non può ritenersi occasionale ma indice di una maggiore pericolosità. Anche per le circostanze attenuanti generiche la decisione risulta adeguatamente motivata evidenziando i numerosi precedenti penali e la negativa personalità dell'imputato. Inoltre, la confessione è stata ritenuta insignificante in relazione all'evidenza della prova e, del resto, l'imputato non indicava i canali di rifornimento e a quali porte si riferissero le numerose chiavi in suo possesso. Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 41275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris