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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26470/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, trascurato elementi favorevoli invece esistenti, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, tanto nel caso dell'affidamento in prova, che in quello di detenzione domiciliare, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che è nell'alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (vi si evidenziano, invero, la scarsa lealtà nella condotta processuale, le informazioni di Polizia negative che ne evidenziano le reiterate segnalazioni con pregiudicati, l'indicazione di domicilio non veritiero e successivamente con persona pregiudicata) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione a ciascuna di dette misure; considerato che, in tale valutazione quel giudice noti ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, trascurato elementi favorevoli invece esistenti, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, tanto nel caso dell'affidamento in prova, che in quello di detenzione domiciliare, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che è nell'alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (vi si evidenziano, invero, la scarsa lealtà nella condotta processuale, le informazioni di Polizia negative che ne evidenziano le reiterate segnalazioni con pregiudicati, l'indicazione di domicilio non veritiero e successivamente con persona pregiudicata) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione a ciascuna di dette misure; considerato che, in tale valutazione quel giudice noti ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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