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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06407/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cassino del 21 gennaio del 2021, applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis coi proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di tentata estorsione e rapina. 2.Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per non avere concesso l'attenuante della provocazione. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.3.1.

Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853).

3.2. La concessione dell'attenuante della provocazione rienl:rava tra i motivi ai quali la difesa aveva rinunciato, residuando alla valutazione della Corte esclusivamente quelli inerenti alla misura della pena. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022.

Il Consigliere estensore Il sente [OSCURATO:PERSONA] fruA.A. ra [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cassino del 21 gennaio del 2021, applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis coi proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di tentata estorsione e rapina. 2.Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per non avere concesso l'attenuante della provocazione. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.3.1. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 3.2. La concessione dell'attenuante della provocazione rienl:rava tra i motivi ai quali la difesa aveva rinunciato, residuando alla valutazione della Corte esclusivamente quelli inerenti alla misura della pena. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022. Il Consigliere estensore Il sente [OSCURATO:PERSONA] fruA.A. ra [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 06407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris