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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 02009/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta la configurabilità delle aggravanti, sono aspecifici, perché si riferiscono a generiche doglianze proposte in appello, e comunque manifestamente infondati, anche tenuto conto dei profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagina 2 della sentenza impugnata); Considerato che il quinto ed il sesto motivo, riguardanti il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62 bis cod. pen., sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica (pagina 2 della sentenza impugnata); Ritenuto che il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che il termine prorogato per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 15 dicembre 2012, decorrerà alla data del 15 giugno 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].glier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta la configurabilità delle aggravanti, sono aspecifici, perché si riferiscono a generiche doglianze proposte in appello, e comunque manifestamente infondati, anche tenuto conto dei profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagina 2 della sentenza impugnata); Considerato che il quinto ed il sesto motivo, riguardanti il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62 bis cod. pen., sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica (pagina 2 della sentenza impugnata); Ritenuto che il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che il termine prorogato per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 15 dicembre 2012, decorrerà alla data del 15 giugno 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].glier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02009/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris