Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24895/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 4 ottobre 2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che in data 2 agosto 2022 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha accolto la richiesta di applicazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, limitandosi a riprodurre le argomentazioni della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vaglio critico delle stesse.

L'ordinanza genetica, infatti, avrebbe enunciato le ragioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta del pubblico ministero in sole nove righe (alle pagine n. 320 e 472) e, dunque, in modo assolutamente insufficiente.

2.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 195, 274 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.

Rileva il difensore che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria solo sulla base delle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] nel 2014 e [OSCURATO:PERSONA] nel 2017), che non sarebbero indagati nel presente procedimento, quali partecipi dell'associazione mafiosa in contestazione Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe previamente verificato la credibilità soggettiva di tali soggetti, che avrebbero riferito quanto appreso de relato; tali dichiarazioni accusatorie sarebbero, peraltro, prive di riscontri esterni individualizzanti nelle pur imponenti intercettazioni eseguite.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, inoltre, generiche, in quanto non indicherebbero il periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto sostanza stupefacente, né tanto meno quale sia la fonte delle sue informazioni.

Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, reso dichiarazioni dal contenuto difforme rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe descritto il [OSCURATO:PERSONA] quale una sorta di pusher di [OSCURATO:PERSONA]; il Gioia, infatti, avrebbe descritto il [OSCURATO:PERSONA] come un parcheggiatore abusivo operante nei pressi della discoteca Loft.

La mera parentela del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non sarebbe idonea a dimostrare che il ricorrente sia "persona di fiducia" del Piromallo.Le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, inoltre, inidonee a dimostrare la condotta di partecipazione ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso secondo le coordinate delineate dalle Sezioni Unite nella sentenza Modaffari.

Ad avviso del difensore il Tribunale del riesame avrebbe illogicamente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] come un partecipe, ancorché nessun coindagato lo conosca, direttamente o indirettamente, lo stesso non percepisca compensi dalle estorsioni, non sarebbe mai stato indagato per alcun reato e non figuri nelle intercettazioni telefoniche.

3.3. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della legge processuale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della mancanza di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe motivato in ordine alla posizione di tale Tornelli e non già al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha accolto la richiesta di applicazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, limitandosi a riprodurre le argomentazioni della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vaglio critico delle stesse.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire la censura svolta nel corso del procedimento di riesame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, disatteso l'eccezione relativa alla carenza di autonoma motivazione, rilevando, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, il carattere meramente generico dell'eccezione.

Il Tribunale del riesame ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato la richiesta del pubblico ministero, ma ha operato proprie valutazioni individualizzanti, critiche e non meramente adesive, e, dunque, non risulta violato il canone dell'autonoma valutazione.

Proprio i riferimenti censurati dalla difesa alle pagine n. 320 e 472 del titolo genetico, in realtà, dimostrano la sussistenza di una succinta, ma autonoma ed effettiva valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. 3 \fz

4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 195, 274 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. 5.

Il motivo si risolve in una, inammissibile in sede di legittimità, confutazione nel merito dei singoli elementi di prova posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e non già in una censura della sua illogicità manifesta.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta condudentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez- U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

Il Tribunale di Catanzaro ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non incongruamente ha posto a fondamento della conferma del titolo genetico non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il vincolo di parentela del ricorrente con il capoclan [OSCURATO:PERSONA] [il ricorrente è cognato del Piromallo] e la sua partecipazione, proprio con il Piromallo, in data 13 settembre 2019 ad una spedizione punitiva nell'interesse del dan contro [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 23-30 dell'ordinanza impugnata).

Il Tribunale ha, inoltre, non incongruamente rilevato come i collaboratori di giustizia abbiano precisato le ragioni della propria conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], abbiano reso dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente e come entrambi abbiano descritto il ricorrente come una longa manus del Piromallo (pag. 30 dell'ordinanza impugnata) attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali condotte come tese, in via stabile e permanente, a rafforzare l'organizzazione Indranghetistica diretta dal Piromallo.

6. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della legge processuale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della mancanza di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe motivato in ordine alla posizione di tale Tornelli e non già al [OSCURATO:PERSONA].

7. Il motivo è infondato.

I numerosi precedenti cui il Tribunale del riesame fa riferimento (per furto in concorso, tentato furto, diserzione e produzione di sostanza stupefacente) nell'ambito della diagnosi relativa alle esigenze cautelari sono quelli ascritti dal Giudice per le indagini preliminari, a pag. 472 dell'ordinanza genetica, al [OSCURATO:PERSONA] e non già al Tornelli.

La indicazione del Tonelli in luogo del [OSCURATO:PERSONA] a pag. è, dunque, un mero lapsus calami, inidoneo a creare incertezza sull'identità del soggetto cui il Tribunale del riesame si riferiva.

La censura svolta dal ricorrente, peraltro, non si confronta con la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari enunciata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggetti attinti da gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 8.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 4 ottobre 2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che in data 2 agosto 2022 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha accolto la richiesta di applicazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, limitandosi a riprodurre le argomentazioni della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vaglio critico delle stesse. L'ordinanza genetica, infatti, avrebbe enunciato le ragioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta del pubblico ministero in sole nove righe (alle pagine n. 320 e 472) e, dunque, in modo assolutamente insufficiente. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 195, 274 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Rileva il difensore che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria solo sulla base delle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] nel 2014 e [OSCURATO:PERSONA] nel 2017), che non sarebbero indagati nel presente procedimento, quali partecipi dell'associazione mafiosa in contestazione Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe previamente verificato la credibilità soggettiva di tali soggetti, che avrebbero riferito quanto appreso de relato; tali dichiarazioni accusatorie sarebbero, peraltro, prive di riscontri esterni individualizzanti nelle pur imponenti intercettazioni eseguite. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, inoltre, generiche, in quanto non indicherebbero il periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto sostanza stupefacente, né tanto meno quale sia la fonte delle sue informazioni. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, reso dichiarazioni dal contenuto difforme rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe descritto il [OSCURATO:PERSONA] quale una sorta di pusher di [OSCURATO:PERSONA]; il Gioia, infatti, avrebbe descritto il [OSCURATO:PERSONA] come un parcheggiatore abusivo operante nei pressi della discoteca Loft. La mera parentela del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non sarebbe idonea a dimostrare che il ricorrente sia "persona di fiducia" del Piromallo.Le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, inoltre, inidonee a dimostrare la condotta di partecipazione ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso secondo le coordinate delineate dalle Sezioni Unite nella sentenza Modaffari. Ad avviso del difensore il Tribunale del riesame avrebbe illogicamente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] come un partecipe, ancorché nessun coindagato lo conosca, direttamente o indirettamente, lo stesso non percepisca compensi dalle estorsioni, non sarebbe mai stato indagato per alcun reato e non figuri nelle intercettazioni telefoniche. 3.3. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della legge processuale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della mancanza di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe motivato in ordine alla posizione di tale Tornelli e non già al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha accolto la richiesta di applicazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, limitandosi a riprodurre le argomentazioni della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vaglio critico delle stesse. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire la censura svolta nel corso del procedimento di riesame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha, infatti, disatteso l'eccezione relativa alla carenza di autonoma motivazione, rilevando, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, il carattere meramente generico dell'eccezione. Il Tribunale del riesame ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato la richiesta del pubblico ministero, ma ha operato proprie valutazioni individualizzanti, critiche e non meramente adesive, e, dunque, non risulta violato il canone dell'autonoma valutazione. Proprio i riferimenti censurati dalla difesa alle pagine n. 320 e 472 del titolo genetico, in realtà, dimostrano la sussistenza di una succinta, ma autonoma ed effettiva valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. 3 \fz 4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 195, 274 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. 5. Il motivo si risolve in una, inammissibile in sede di legittimità, confutazione nel merito dei singoli elementi di prova posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e non già in una censura della sua illogicità manifesta. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta condudentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez- U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Il Tribunale di Catanzaro ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non incongruamente ha posto a fondamento della conferma del titolo genetico non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il vincolo di parentela del ricorrente con il capoclan [OSCURATO:PERSONA] [il ricorrente è cognato del Piromallo] e la sua partecipazione, proprio con il Piromallo, in data 13 settembre 2019 ad una spedizione punitiva nell'interesse del dan contro [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 23-30 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha, inoltre, non incongruamente rilevato come i collaboratori di giustizia abbiano precisato le ragioni della propria conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], abbiano reso dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente e come entrambi abbiano descritto il ricorrente come una longa manus del Piromallo (pag. 30 dell'ordinanza impugnata) attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali condotte come tese, in via stabile e permanente, a rafforzare l'organizzazione Indranghetistica diretta dal Piromallo. 6. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della legge processuale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della mancanza di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe motivato in ordine alla posizione di tale Tornelli e non già al [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il motivo è infondato. I numerosi precedenti cui il Tribunale del riesame fa riferimento (per furto in concorso, tentato furto, diserzione e produzione di sostanza stupefacente) nell'ambito della diagnosi relativa alle esigenze cautelari sono quelli ascritti dal Giudice per le indagini preliminari, a pag. 472 dell'ordinanza genetica, al [OSCURATO:PERSONA] e non già al Tornelli. La indicazione del Tonelli in luogo del [OSCURATO:PERSONA] a pag. è, dunque, un mero lapsus calami, inidoneo a creare incertezza sull'identità del soggetto cui il Tribunale del riesame si riferiva. La censura svolta dal ricorrente, peraltro, non si confronta con la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari enunciata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggetti attinti da gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 24895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris