CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'[OSCURATO:PERSONA] cui è domiciliata ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4431 del 2017 depositata il 3 novembre 2017, non notificata.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMauro Vitiello che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoprincipale del socio [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento del ricorso incidentalee la declaratoria di estinzione del giudizio per tutte le altre parti.udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente e ricorrente incidentale;1. La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte della società FratelliPercin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dell’avviso di accertamento n.T9D022B06049-2014, relativo all’anno di imposta 2009, con cui, in ragionedel mancato riscontro al questionario e alla richiesta di produzione delladocumentazione contabile, era stato accertato induttivamente, ai sensidell’art. 40 e 39 comma 2 lett. d bis) d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito diimpresa di euro 183.323,31, attribuito per trasparenza ai suoi soci Kanber,Murat, Vakkas e [OSCURATO:PERSONA] che avevano, quindi, ciascuno impugnato irelativi avvisi di accertamento.2. La CTP di Milano, riunite tutte le impugnazioni e ritenuta inutilizzabilela documentazione contabile della società prodotta dai contribuenti inragione della preclusione maturata ai sensi dell’art. 32 comma 5 d.P.R. n.600 del 1973, aveva accolto parzialmente i ricorsi dei soci annullando irelativi avvisi di accertamento limitatamente alle sanzioni irrogate nei loroconfronti. Aveva, invece, disatteso i motivi di impugnazione relativi sia ailamentati vizi formali degli atti impositivi, concernenti il difetto dimotivazione, la mancata allegazione degli atti richiamati e il difetto di delegadel funzionario che ha firmato gli avvisi in luogo del direttore, sia ailamentati vizi sostanziali, concernenti l’inesistenza dei presuppostidell’accertamento induttivo in mancanza della prova della recezione dellaNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026raccomandata con cui sarebbe stato inviato alla società ed ai soci ilquestionario, l’illegittima applicazione di presunzioni a catena e l’erroneadeterminazione del reddito attraverso l’applicazione ai ricavi di unapercentuale di costi di funzionamento desunta dalla comparazione con quellidi altre quattordici società dedite ad attività di ristorazione, diversadall’attività di commercio di prodotti alimentari Kebab svolta dalla societàcontribuente.3. La sentenza della CTP di Milano era stata appellata sia dai contribuentisia dall’Agenzia delle Entrate e la CTR della Lombardia, riunite leimpugnazioni, aveva rigettato entrambi i gravami confermando la sentenzadi primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR della Lombardia hanno proposto ricorsoper cassazione la società contribuente e i soci, affidato a cinque motivi, el’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso e proponendoil ricorso incidentale, affidato ad un motivo, e il ricorso incidentalecondizionato, affidato a due motivi.5. Successivamente, il 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate hapresentato istanza di declaratoria parziale di cessazione della materia delcontendere in ragione dell’intervenuta definizione agevolata, ai sensidell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla legge n. 136 del 2018,delle controversie relative all’avviso di accertamento sociale e agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti dei soci Murat, Vakkas e [OSCURATO:PERSONA],con prosecuzione del giudizio solo in relazione al ricorso proposto dal socioKanber Percin con riguardo all’avviso di accertamento personale n.T9D013A06563/2014 emesso nei suoi confronti.Dopo la fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza il PubblicoMinistero, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale con assorbimentodel ricorso incidentale in ragione della mancanza nella sentenza impugnatadella motivazione.Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di parziale cessazionedella materia del contendere a seguito della definizione agevolata ai sensidell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018 n. 36, formulata dall’Agenzia delle Entrate conriferimento alle controversie relative all’impugnazione degli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2 La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.3. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha attestato la regolaritàdella definizione agevolata delle controversie relative all’impugnazionedell’avviso di accertamento n. T9D022B06049-2014, emesso nei confrontidella società, e degli avvisi di accertamento n. T9D013A06559/2014,emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], n. T9D013A06562/2014emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] e n. T9D013A06578-2014emesso nei confronti del socio PERCIN Murat, e non risultano intervenuti néil diniego della definizione né la presentazione di istanza di trattazione delprocesso.1.4. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, nei rapporti tra l’Agenziadelle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026Percin Murat e [OSCURATO:PERSONA] con spese a carico delle parti che le hannoanticipate, come previsto dal comma 13 della stessa norma.1.5. Non ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione dell'art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigettoinammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione diestinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass.n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020;Cass. n. 6400 del 2021).1.6. Il giudizio prosegue, quindi, solo tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate.2. Iniziando dall’esame del ricorso principale, con il primo motivo ilricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omessodi pronunciare sui sei motivi di appello proposti oltre che sull’eccezione diinammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, per difetto di procuraalle liti e perché sottoscritto da un impiegato privo del potere di impegnarel’ente.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento e ciò non si verifica se la decisione adottata implicadi per sé anche il rigetto dei motivi non esaminati perché incompatibili conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011,Cass. n. 3756 del 2013, Cass. n. 29191 del 2017; Cass. 16703 del 2022) ose l’omissione riguardi una questione processuale che può solo esserefondata o meno sulla base della disciplina processuale (Cass. n. 26913 del2024; Cass. n. 25154 del 2018).In particolare, sottolinea la Corte, sotto il profilo generale della pronunciadi rigetto implicito, che «non ricorre il vizio di omesso esame di un puntoNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva oun'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risultiincompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore,deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione,sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessapronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento ( art. 112cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità alegge della decisione implicita e sulla decisività del punto» (Cass. n. 12131del 2023).Allo stesso modo la Corte esclude che il mancato esame da parte del giudicedi una questione puramente processuale possa dar luogo al vizio diomissione di pronuncia, potendosi configurare, in tal caso, solo un vizio delladecisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ.. se,ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata,la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dallaparte. (Cass. n. 321 del 2016).2.3. In sintesi, l’error in procedendo dell’omessa pronuncia sul motivo diappello non è configurabile in presenza di pronunce di rigetto implicite nelladecisione espressamente adottata, censurabili per il vizio di motivazione odi violazione di legge in relazione alla soluzione adottata, e con riferimentoal mancato esame di questioni processuali che possono solo essere fondateo meno sulla base della disciplina del processo.2.4. Nel caso di specie, è vero che la CTR si è limitata a rigettareesplicitamente solo i motivi di appello concernenti la mancata utilizzazionea fini probatori della documentazione contabile prodotta nella faseamministrativa e il preteso errore di individuazione del codice ateco.Tuttavia, il vizio di omessa pronuncia denunciato non è configurabile per ilmancato esame delle questioni processuali, quali sono quelle sollevate dalricorrente con riferimento all’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delleNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026Entrate per difetto di procura alle liti o al difetto di legittimazioneprocessuale del funzionario che ha sottoscritto l’atto di gravame.Neanche è configurabile l’omessa pronuncia in relazione ai motiviimplicitamente disattesi con la decisione di rigetto dell’impugnazionedell’atto impositivo come quelli relativi ai vizi formali dell’atto impositivo ealla mancanza dei presupposti dell’accertamento induttivo, che la CTR hatacitamente rigettato quando ha deciso sulla correttezza del procedimentodi determinazione induttiva del reddito in ordine al particolaredell’individuazione del settore di attività.Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 32 comma 5 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omessa pronuncia o lamotivazione apparente nella parte in cui la sentenza impugnata non haesaminato l’eccezione svolta dai soci contribuenti in ordine al fatto di nonaver mai ricevuto la notificazione da parte dell’ufficio del questionario e dellarichiesta di produzione della documentazione contabile della società nelcorso della fase amministrativa da cui sarebbe derivata la violazione dell’art.32 comma 5 d.P.R. n. 600 del 1973.3.1. Il motivo si articola in due distinti profili di censura l’uno relativoall’omessa pronuncia o alla motivazione apparente e l’altro alla violazionedi legge in relazione all’eccezione del socio di non aver mai ricevuto lanotificazione della richiesta di documentazione contabile della società e dinon essere, perciò, soggetto alla decadenza dalla facoltà di utilizzarla aproprio favore prevista dall’art. 32 comma 5 d.P.R. n. 600 del 1973.I due profili di censura sono entrambi infondati.3.2. Sotto il profilo dell’omessa pronuncia il motivo è infondato perché laCTR, ha ritenuto l’inutilizzabilità della documentazione contabile prodotta ingiudizio per il fatto che i contribuenti “hanno evitato di evidenziare leNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026eventuali cause di forza maggiore ostative rispetto alla presentazione delladocumentazione richiesta con il questionario” e ha, così, implicitamenterigettato il motivo di appello relativo alla mancata recezione del questionarioe della richiesta di documentazione da parte dei singoli soci.Neanche il vizio di motivazione apparente è ravvisabile perché l’assuntodella CTR è idoneo a sorreggere la motivazione in relazione alla questionedell’inutilizzabilità da parte dei soci della documentazione contabiletardivamente esibita dalla società di persone a cui, invece, il questionario el’invito alla produzione documentale erano stati regolarmente inviati.L’apparenza della motivazione è connessa, infatti, all’impossibilità diripercorrere il ragionamento logico che giustifica il convincimento delgiudice equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione e non ricorresolo perché la motivazione espressa dalla sentenza abbia mancato dirispondere a tutte le argomentazioni difensive delle parti.3.3. Anche sotto il profilo della lamentata violazione dell’art. 32 comma 5d.P.R. n. 600 del 1973 la censura svolta in relazione alla mancata notificaai singoli soci del questionario e della richiesta di documentazione contabilecon la conseguente inoperatività della preclusione all’utilizzazione in giudizioè infondata.3.4. L’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede al comma 4 che “Le notizieed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti onon trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi inconsiderazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sedeamministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuentecontestualmente alla richiesta.” e al comma 5 che “Le cause diinutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti delcontribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio diprimo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e iregistri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potutoadempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/20263.5. Nell’interpretazione delle norme richiamate la giurisprudenza dilegittimità afferma che «In tema di accertamento fiscale, la mancataesibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli invitidell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R.n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto afavore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, checonsegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dellostesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionalein allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempierealle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.» ( Cass. n. 26133del 2024; Cass. 9001 del 2025).3.6. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 137 del2025 con cui ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionalesollevate con riferimento, in particolare, alla violazione del diritto di difesadel contribuente, la norma si colloca nel contesto costituzionale dei doveridi collaborazione fra contribuente e fisco nell’ottica del perseguimentodell’obiettivo comune di assicurare allo Stato le risorse necessarie perl’effettiva tutela dei diritti civili e, allo scopo di favorire l’instaurarsi di undialogo anticipato funzionale anche a prevenire il contenzioso, prefigura,come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di cooperazione da partedel contribuente, una situazione di svantaggio probatorio nell’ambitoprocessuale, qualificabile come “sanzione impropria”. La previsioneinterferisce con il diritto di difesa della parte ma non contrasta con i relativiprincipi costituzionali ove restrittivamente interpretata, secondol’orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, in modotale da essere riferita all’inutilizzabilità solo di documenti ben determinati,contenenti elementi informativi univocamente a favore del contribuente, lacui esibizione sia stata specificamente e puntualmente richiestadall’amministrazione finanziaria al contribuente nella fase amministrativaNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026con l’attribuzione di un termine adeguato per provvedere e che non sianogià in possesso dell’amministrazione finanziaria o agevolmente reperibilimediante accesso alle banche dati (Corte Cost., sent. n. 137 del 2025;Cass. n. 6275 del 2023; Cass. n. 3254 del 2021; Cass. n. 15021 del 2017;Cass. 2014, n. 8299 del 2014). Sul versante, invece, della inoperativitàdella preclusione per effetto della scusabilità del comportamento omissivodel contribuente, nell’interpretazione costituzionalmente orientata, ilriferimento della norma “alla causa a lui non imputabile” deve essere estesoa comprendere non solo la forza maggiore o il caso fortuito che escludonol’elemento soggettivo, ma anche tutti i fatti non rientranti nella sua sfera dicontrollo (Corte Cost. sent., n. 137 del 2025).3.7. In sintesi, la preclusione processuale all’utilizzazione delladocumentazione non esibita a seguito di specifica richiesta da partedell’amministrazione finanziaria, con i limiti delineati dall’interpretazionecostituzionalmente orientata, opera nei confronti del contribuentedestinatario dell’invito, come conseguenza automatica dell’inerzia e puòessere evitata solo dimostrando l’impossibilità per causa non imputabile allasua sfera giuridica della esibizione tempestiva.3.8. La disciplina richiamata regola, in particolare, i rapporti tral’amministrazione finanziaria e il contribuente la cui posizione sia oggetto diverifica da parte dell’Ufficio tanto è vero che lo stesso articolo 32 d.P.R. n.600 del 1973 prevede al comma 2 che “ Gli inviti e le richieste di cui alpresente articolo devono essere notificate ai sensi dell’art. 60 “ e l’art. 60d.P.R. 600 del 1973 a sua volta stabilisce che la notificazione deve essereeseguita al domicilio fiscale del destinatario che, in relazione alle verificherelative all’accertamento del reddito di impresa, è la sede legale dellasocietà.3.9. L’invito da parte dell’Ufficio alla produzione della documentazionecontabile della società così come il questionario non possono, dunque, cheessere rivolti all’ente per il tramite del suo legale rappresentante medianteNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026notificazione presso la sede legale e la disciplina relativa alle conseguenzesanzionatorie dell’inottemperanza non può che applicarsi con riferimento alcomportamento tenuto nell’occasione dall’ente soggetto alle verifiche, nonavendo i soci la disponibilità della documentazione contabile e delleinformazioni sulla gestione né la capacità di imputare alla società le lorocondotte.3.10. In particolare, nell’ipotesi di verifiche fiscali della posizione di unasocietà in accomandita semplice l’invito alla produzione delladocumentazione contabile deve essere rivolto alla società per il tramite delsocio accomandatario, trattandosi di indagini da svolgersi sulla situazioneeconomica, patrimoniale e finanziaria dell’ente ai fini dell’accertamento delreddito di impresa, ancorché imputato pro quota ai soci per trasparenza.Mentre sarebbe privo di scopo l’invio del questionario e dell’invito allaproduzione della documentazione contabile rivolto ai soci accomandanti chenon hanno la disponibilità delle scritture contabili e delle informazioni sullagestione in quanto per loro natura, secondo la previsione dell’art. 2320comma 1 c.c., estranei all’amministrazione.3.11. Nel caso di inerzia della società nell’ottemperare all’invitodell’amministrazione finanziaria, onde evitare la sanzione dell’inutilizzabilitàin giudizio della documentazione contabile non tempestivamente esibitanella fase amministrativa, i soci accomandanti sono tenuti, dunque, agiustificare il comportamento dell’ente deducendo la causa di impossibilitàper la società di provvedere all’esibizione tempestiva e non possono limitarsia lamentare di non aver ricevuto l’invito che l’ufficio non era tenuto arivolgere loro e a cui non sarebbero stati in grado di ottemperare, in ragionedel divieto di ingerenza nella gestione che caratterizza la loro posizioneall’interno della compagine sociale.Lo svantaggio processuale che deriva loro dall’inerzia della società è unriflesso della loro posizione nella compagine della società di persone eNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’operare nell’ordinamento tributario del principio di trasparenza che liassimila all’ente nell’imputazione del reddito di impresa.Ne deriva che, una volta appurata la notificazione alla società delquestionario e dell’invito alla produzione della documentazione contabile,non più in discussione nel presente giudizio, la mancata risposta generaautomaticamente la sua inutilizzabilità in giudizio, ai sensi dell’art. 32comma 5 d.P.R. n. 600 del 1973, per l’ente e per i soci in mancanza delladeduzione di una causa non imputabile di impossibilità di esibizione da partedella società.3.12. La CTR non si è, dunque, discostata dai principi richiamati allorchéha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dai contribuenti in ordine allamancata utilizzazione dei documenti contabili prodotti in giudizioevidenziando che “ gli stessi hanno evitato di evidenziare le eventuali causedi forza maggiore ostative rispetto alla presentazione della documentazionerichiesta con il questionario.”4. Con il terzo motivo il socio ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e 4, l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.e la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 pernon aver la CTR pronunciato sul motivo di appello relativo alla contestatamancanza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo postoche al questionario non erano stati messi in condizione di rispondere mentrel’omessa presentazione della dichiarazione IRAP non avrebbe potutogiustificare il ricorso all’accertamento induttivo oltre che sul motivo diappello relativo alla contestazione della logicità del ragionamentopresuntivo in relazione alle modalità di determinazione dei costi difunzionamento con riferimento ad imprese di dimensioni ed attività diverse,sfruttando un errore della società contribuente nell’indicazione del suocodice ateco.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/20264.2. Sotto il profilo dell’omessa pronuncia sui motivi di appello nonricorrono gli estremi del vizio denunciato: si tratta, infatti, di rigettoimplicito in relazione al motivo relativo al contestato difetto del presuppostodell’accertamento induttivo mentre con riferimento al motivo relativo alladeterminazione della percentuale di incidenza dei costi la CTR ha anchemotivato la decisione di rigetto affermando: “Di alcun pregio apparel’eccezione sollevata dai contribuenti in merito all’utilizzazione di un codiceAteco diverso a quello della società accertata in quanto comunque il codiceAteco utilizzato è appartenente all’ambito generale delle imprese diristorazione e pertanto l’eccezione è assolutamente infondata.”4.3. Sotto il profilo della violazione di legge lamentata perché l’ufficioavrebbe proceduto all’accertamento induttivo in difetto dei presuppostitassativamente previsti dalla norma, l’art. 39 comma 2 alla lett.d-bis)“quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici aisensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto odell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.Nel presente giudizio il socio accomandante ricorrente non ha più contestatoche la società avesse ricevuto l’invito alla produzione di documenti e ilquestionario a cui non aveva dato risposta, essendosi limitato ad impugnarela sentenza della CTR lamentando la mancata notificazione a lui dellarichiesta di documenti, che, come già chiarito, non era dovuta avendo laverifica ad oggetto l’accertamento della posizione della società.4.4. Infine, la censura relativa alla violazione dell’art. 39 d.p.r. n. 600 del1973 in relazione all’illogicità del procedimento di individuazione delleimprese utilizzate per la comparazione cela, in realtà, la richiesta di riesamenel merito, inammissibile nel giudizio di legittimità, dell’affermazione dellaCTR di irrilevanza dell’errore di indicazione del codice Ateco in quanto quello“utilizzato è appartenente all’ambito generale delle imprese di ristorazione”.Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/20265. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in violazione degli articoli112 e 115 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR avrebbe, infatti, mancato di pronunciaresul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivoper l’omessa allegazione degli atti e documenti richiamati nell’avviso diaccertamento sociale, motivato solo con il generico riferimento a “ datidell’Anagrafe Tributaria” di non meglio individuati “ soggetti operanti nelmedesimo settore”.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Anche in questo caso non può dirsi configurabile il vizio di omessapronuncia lamentato in quanto, come già chiarito, il rigettodell’impugnazione dell’avviso di accertamento sotto il profilo dell’esistenzadei vizi formali dedotti è implicito nella decisione che ha respintol’impugnazione in relazione ai vizi sostanziali presi in esame.5.3. Sotto il profilo della violazione delle norme sulla motivazione dell’attoimpositivo per l’omessa allegazione dei documenti richiamati lagiurisprudenza della Corte è consolidata nell’affermare che «In tema diavviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo idocumenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale.» (Cass. n. 34906 del 2024).Infatti, «Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "perrelationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti daaltri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'attonotificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano giàconosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione.» (Cass.n. 13110 del 2012).Numero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/20265.4. Nel caso di specie, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelcontroricorso attraverso la riproduzione del contenuto del documento,l’avviso di accertamento recava l’indicazione analitica su tabella dei datiestrapolati dal sistema integrato dell’Anagrafe Tributaria richiamati nellamotivazione dell’atto impositivo (v. controricorso a pag. 13) e non sussiste,quindi, il vizio lamentato.Non si ravvisa, quindi, nel rigetto implicito del motivo di appello sullaquestione la violazione di legge lamentata dal ricorrente.6. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.sul lamentato vizio di difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamentoe la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 nellaparte in cui la CTR aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamentosottoscritto dall’asserito “ [OSCURATO:PERSONA] Miceli” inmancanza di un atto di delega attestante l’effettivo conferimento a lei delpotere di sottoscrizione.6.1. Il motivo si articola in due censure l’una infondata e l’altrainammissibile.6.2. Non sussiste il vizio lamentato di omessa pronuncia con riguardo almotivo di appello relativo all’eccepito difetto di delega in capo al funzionarioche ha sottoscritto l’avviso di accertamento, trattandosi, come già chiarito,di rigetto implicito nella decisione di rigetto dell’impugnazione sui vizisostanziali dell’atto impositivo.6.3. La censura mossa con riferimento alla violazione dell’art. 42 d. p.r.n. 600 del 1973 è, invece, inammissibile per difetto di specificità, ai sensidell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Dal ricorso per cassazione risulta, infatti, che la pronuncia del giudice diprimo grado aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità degli avvisi diaccertamento per mancanza di delega “ alla luce del deposito delle delegheeffettuate in queste sede dall’Ufficio” e per poter utilmente censurare laNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026pronuncia di rigetto implicito del motivo di appello formulato sulla questioneil ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti didelega depositati dall’Agenzia delle Entrate per consentire alla Corte diverificare la fondatezza delle ulteriori censure mosse in relazioneall’effettività del conferimento del potere di firma.7. Il ricorso principale proposto dal socio contribuente è, pertanto,infondato.8. Procedendo all’esame del ricorso incidentale principale propostodall’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo l’amministrazione finanziariaha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 1 comma 2 d. lgs. 471 del 1997, e dell’art. 46 e dell’art. 67 d. P.R.n. 600 del 1973 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimitàdell’irrogazione delle sanzioni ai soci e alla società perché “ in questo modosi verrebbe a determinare un regime di doppia imposizione in quanto unostesso reddito è tassato più volte in capo a soggetti diversi, quale il socio ela società.”8.1. Il motivo è fondato.8.2. L’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 471 del 1997 prevede, per quanto rilevanel presente giudizio, che “ Se nella dichiarazione è indicato, ai fini dellesingole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o,comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore aquello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecentoper cento della maggior imposta o della differenza del credito.”La norma commina la sanzione per la violazione da parte dei soci e dellasocietà della società dell’obbligo di dichiarazione autonomamente gravantesu ciascuno, quanto ai soci, in relazione all’IRPEF dovuta sul reddito dapartecipazione ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 917 del 1986 e, quanto alla società,in relazione all’IVA e all’IRAP dovute sul volume di affari e sulla produzione.8.3. La giurisprudenza della Corte ha chiarito, con riguardo in particolare,alle sanzioni relative all’ infedele dichiarazione del reddito da partecipazioneNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026dei soci di società di persone che « Il maggior reddito risultante dalla rettificaoperata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai finidell'IRPEF, giusta l’art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (poi sostituito dall'art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986), in proporzione della relativa quota dipartecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio dellasanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 600del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull'elemento dellavolontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrastocon l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci nonamministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllosullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenticontabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, e,per i soci amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri digestione, direzione e controllo dell'attività sociale. » (Cass n. 9637 del 2017;Cass. 12177 del 2009).8.4. Nel caso di specie la CTR ritenendo l’illegittimità dell’irrogazione dellesanzioni ai soci e alla società perché “in questo modo si verrebbe adeterminare un regime di doppia imposizione in quanto uno stesso redditoè tassato più volte in capo a soggetti diversi, quale il socio e la società.” haviolato la norma richiamata, peraltro, confondendo l’imposizione delpagamento dei tributi con l’irrogazione delle sanzioni previste per laviolazione di norme tributarie.9. Il ricorso incidentale principale dell’Agenzia delle Entrate è, quindi,fondato.10. L’Agenzia delle entrate ha proposto anche il ricorso incidentalecondizionato, con cui ha lamentato, al primo motivo, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546 del 1992 nella parte in cui la CTR avrebbe omesso di dichiararel’inammissibilità del motivo di appello del ricorrente contenente una nuovaeccezione, formulata per la prima volta in appello, concernente la notificaNumero registro generale 14483/2018Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9456/2026Data pubblicazione 14/04/2026del questionario alla sola società e non anche ai soci. E, con il secondomotivo ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 57 d. lgs. 546 del 1992 nella parte incui avrebbe omesso di dichiarare l’inammissibilità del motivo di appello,formulato dal ricorrente per la prima volta in secondo grado, per far valerevizi della sottoscrizione dell’atto impositivo diversi dalla mancanza di unavalida delega, eccepita nel giudizio di primo grado.10.1. Entrambi i motivi di ricorso incidentale restano assorbiti a seguitodel rigetto dell’impugnazione principale.11. In conclusione il ricorso per cassazione proposto dal socio PercinKanber deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentalecondizionato dell’amministrazione finanziaria mentre deve essere accolto ilricorso incidentale principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esamealla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cheprovvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia delcontendere nei rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con spesea carico delle parti che le hanno anticipate.Nel rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorsoprincipale e, assorbito il ricorso incidentale condizionato, accoglie il ricorsoincidentale principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CGT disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]