CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione del fatto escludendo la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 TUS all'uopo evidenziando il pieno coinvolgimento dei tre ricorrenti, compreso Bajaddi, coinvolto anche nella imputazione di cui al capo b per la quale è stato separatamente giudicato e condannato, nel circuito criminale essenzialmente dominato dalle iniziative illecite dell'Esposito, destinato a disvelare capacità di approvvigionamento e smercio delle sostanze stupefacenti considerate dalle diverse imputazioni coerentemente ritenute incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), sia in punto di negata applicazione delle generiche, escluse con considerazioni puntuali e non illogiche, tali da portare la relativa valutazione, non superata dalle generiche critiche difensive rassegnate dal ricorso, al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai