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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 15887/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12137/2021 R.G. proposto da lla PROVINCIAdi SIENA, in persona del P residente p.t, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocatiSILIPO NICOLETTA eFRIGNANI FILIPPO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 417/2021 depositata il 16/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

PREMESSOCHE: - [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto opposizione avverso quarantadue ordinanze-ingiunzione con cui la Provincia di Siena aveva contestato la violazione degli artt. 101 e 190 del D.lgs. n. 152/2006 per l’irregolare compilazion e del formulari per lo smaltimento di rifiuti. - Il T ribunale ha annullato le ordinanze opposte per carenza dell’elemento soggettivo, i ndividuando il responsabile della violazione non nel Tommasini quale Direttore generale dell’ASL, ma nel [OSCURATO:PERSONA], e ha perciò confermato la sanzione nei confronti della sola Azienda sanitaria, quale obbligata solidale ai sensidell’art. 6 della L. 689/1981; - con sentenza n. 417/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’Azienda, annullando in toto i provvedimenti opposti, respingendo l’appello incidentale con cui era stata chiesto di confermare la responsabilità dell’ente. [OSCURATO:PERSONA]: - il quesito post o con l’unico motivo di ricorso, che atti e ne alla possibilità di confermare la sanzione a carico dell’ente chiamato a rispondere della violazione ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981 anche quando sia stata esclusa la responsabilità della persona fisica cui era stata contestato l’illecito, ma accertando la responsabilità di altro dipendente ma del cui operato l’ente dovrebbe comunque risponderequale obbligata solidale, proponga una questione di rilievonomofilattico, di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M rimette la causa all’udienza pubbli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12137/2021 R.G. proposto da lla PROVINCIAdi SIENA, in persona del P residente p.t, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocatiSILIPO NICOLETTA eFRIGNANI FILIPPO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 417/2021 depositata il 16/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSOCHE: - [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto opposizione avverso quarantadue ordinanze-ingiunzione con cui la Provincia di Siena aveva contestato la violazione degli artt. 101 e 190 del D.lgs. n. 152/2006 per l’irregolare compilazion e del formulari per lo smaltimento di rifiuti. - Il T ribunale ha annullato le ordinanze opposte per carenza dell’elemento soggettivo, i ndividuando il responsabile della violazione non nel Tommasini quale Direttore generale dell’ASL, ma nel [OSCURATO:PERSONA], e ha perciò confermato la sanzione nei confronti della sola Azienda sanitaria, quale obbligata solidale ai sensidell’art. 6 della L. 689/1981; - con sentenza n. 417/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’Azienda, annullando in toto i provvedimenti opposti, respingendo l’appello incidentale con cui era stata chiesto di confermare la responsabilità dell’ente. [OSCURATO:PERSONA]: - il quesito post o con l’unico motivo di ricorso, che atti e ne alla possibilità di confermare la sanzione a carico dell’ente chiamato a rispondere della violazione ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981 anche quando sia stata esclusa la responsabilità della persona fisica cui era stata contestato l’illecito, ma accertando la responsabilità di altro dipendente ma del cui operato l’ente dovrebbe comunque risponderequale obbligata solidale, proponga una questione di rilievonomofilattico, di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M rimette la causa all’udienza pubbli
Sentenza Cassazione n. 15887/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris