CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41098/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato di condanna alla pena di euro 660 di ammenda; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta le statuizioni civili disposte nonostante la revoca tacita della costituzione in ragione della mancata presentazione di conclusioni scritte e di nota spese, è manifestamente infondato alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: - la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché, come nella specie, quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01; Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385 - 01); - la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmieri, Rv. 283379 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec