CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il giorno 2 aprile 2019 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma del 31 gennaio 2018 , che aveva affermato la responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, [OSCURATO:PERSONA] quale ( amministratore di fatto e procuratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 24 febbraio 2011, e Corazza quale amministratore di diritto dal 22 maggio 2011 al fallimento) tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati; in particolare, per quanto di interesse in questa sede, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era basato su tre motivi. 2.1. Con il primo deduceva la violazione di legge e la nullità della sentenza per l'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello. L'imputato aveva eletto domicilio il 16 febbraio 2012 presso la propria residenza in Savigno (BO), via Samoggia n. 2149/a, dove aveva ricevuto tutte le precedenti notifiche, e non aveva mai mutato l'elezione; il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], ed era stato notificato al difensore di fiducia, ex art.161 comma 4 c.p.p., dopo aver tentato la notifica presso un diverso indirizzo, in Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 2149/a, dove l'imputato risultava irreperibile. 2.2. Con il secondo denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto. Premesso che i! reato concerneva esclusivamente l'omessa tenuta delle scritture dal 2009 in poi, avendo la Corte evidenziato che la documentazione era stata regolarmente tenuta fino al 31 dicembre 2008 il ricorrente lamentava che la sentenza avesse valorizzato elementi irrilevanti quali: l'impossessamento di 26 mila euro era legato al pagamento dei compensi; il conferimento al commercialista dell'incarico di depositare il bilancio era connesso alla procura speciale rilasciatagli dal precedente amministratore nel 2007 ed operativa fino al 22 maggio 2009; le dichiarazioni di Rosi, Capra, Capretti e Grandi riguardavano vicende societarie tra il settembre 2007 ed il maggio 2009, allorquando operava in virtù della procura speciale; la consegna del Corazza delle proprie dimissioni, nel maggio 2010, nelle mani del ricorrente non era atto di gestione, tanto meno continuativo. 2.3 Lamentava poi l'omessa motivazione sull'elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere il dolo specifico (che non poteva desumersi da presunte spoliazioni, che non erano emerse), nonché l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di derubricazione nel reato di bancarotta semplice.2.3. Con il terzo motivo deduceva la violazione di legge in relazione alla mancata rideterminazione delle pene accessorie fallimentari dopo la sentenza della Corte cost. 222/2018. 2.4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11409/2021, accoglieva solo parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare il primo motivo, concernente la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, veniva ritenuto manifestamente infondato. Al contrario il secondo ed il terzo dei motivi venivano accolti; anzitutto questa Corte di legittimità osservava che la sentenza impugnata aveva omesso del tutto di motivare in ordine alla illegalità sopravvenuta delle pene accessorie, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 5 dicembre 2018, n. 222. Inoltre, censurava la motivazione apparente con riferimento al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo osservava che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). La sentenza impugnata - che si caratterizzava per un impianto argomentativo 'sincopato', in cui lo sviluppo motivazionale era soltanto 'accennato' per punti schematici e privi di svolgimento - risultava del tutto insufficiente in merito al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA]; si limitava a richiamare la riscossione di 26 mila euro nel febbraio 2009, senza confrontarsi con la deduzione secondo cui si sarebbe trattato del pagamento del compenso per il ruolo di procuratore speciale rivestito dal 2007, nonché il conferimento dell'incarico al commercialista di depositare il bilancio annuale, le deposizioni di alcuni testimoni (Rosi, Capra, Capretti e Grandi), che lo indicavano come il reale gestore dell'attività di impresa, e la consegna a lui delle dimissioni del Corazza nel maggio 2010. Tuttavia , non era chiaro, non essendo state neppure succintamente richiamate, a quale periodo si riferivano le dichiarazioni testimoniali, né il ruolo societario dei dichiaranti, considerato che [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque procuratore speciale della società dal 2007, né era stata motivata la 'significatività' degli altri due atti (incarico al commercialista e ricezione delle dimissioni) quali elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive. 3 A4- Da ciò conseguiva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame sulle questioni sopra evidenziate. 3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio e per quanto di interesse in questa sede, ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria di cui all'art.216, ultimo comma, legge fallimentare per la durata per anni quattro confermando, per il resto, la sentenza del primo giudice rispetto alla posizione dello stesso imputato (che era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria), ritenendo dimostrato che egli fosse stato l'amministratore di fatto della società fallita anche successivamente al 22 maggio 2009 (data di cessazione di efficacia della procura speciale a lui rilasciata dall'amministratore della società). 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.627, comma 3, cod. proc. pen, la violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, egli osserva che la Corte territoriale - nel confermare la sua posizione di amministratore di fatto - non avrebbe tenuto conto che per i compensi da lui ottenuti dalla fallita erano state emesse due fatture come corrispettivo quale procuratore speciale per attività svolta nella vigenza della relativa procura rilasciata dall'amministratore della società, non attenendosi a quanto stabilito con la sentenza rescindente. Inoltre, a parere del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non avrebbe motivato rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in ordine alla bancarotta documentale; quanto poi alle altre condotte, sulla base delle quali, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la posizione di amministratore di fatto, esse invece sarebbero state giustificate e fondate dalla procura speciale. 4.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione e mancata valutazione delle prove rispetto all'elemento soggettivo e materiale del reato sulla base di quanto previsto dagli artt.216 e 217 I. fall., 192, 530 e 533 cod. proc. pen. anche sotto il profilo della omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione del reato contestato in bancarotta semplice ex art. 217 I. fall. Il ricorrente, infatti, osserva che la Corte di appello non avrebbe chiarito le ragioni in base alle quali egli aveva la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di derubricazione del fatto in bancarotta semplice. 5. Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve preliminarmente osservarsi che con la sentenza sopra indicata questa Corte aveva evidenziato l'omessa motivazione, da parte della Corte di appello di Bologna, in ordine alla illegalità sopravvenuta delle pene accessorie a seguito della sentenza n.222/2018 della Corte costituzionale, nonché l'apparenza della motivazione rispetto al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio rispetto a tali profili. 2.1. Ciò posto si rileva che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, ha assolto l'onere motivazionale richiesto con la decisione rescindente. 2.2. Al riguardo si osserva che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 2.3.E' costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepib tile 5 flf ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003 Rv. 226074). 3. Orbene, la Corte di appello ha spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la circostanza che l'odierno ricorrente avesse rivestito la qualità di amministratore di fatto, nel periodo oggetto di imputazione, si ricavava dal fatto che egli aveva sostanzialmente amministrato la società in forza della procura speciale rilasciatagli dalla amministratrice formale della società fallita ([OSCURATO:PERSONA]) la quale aveva specificato che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della costituzione della società, le aveva spiegato che lei avrebbe rivestito la carica di amministratore solo formalmente, ma che avrebbe fatto tutto lui in forza della amplissima e totalizzante procura speciale rilasciatagli, in forza della quale l'odierno ricorrente si era occupato sostanzialmente di tutta, Q. La Corte territoriale ha poi evidenziato, in modo coerente, che la Capretti non aveva svolto e non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo direttivo in considerazione delle sue precarie condizioni di salute e che, invece, tali compiti erano stati svolti dal [OSCURATO:PERSONA] come confermato anche da un dipendente della società e dalla stessa relazione consegnata dall'imputato al curatore fallimentare. Inoltre, nella sentenza impugnata viene dato rilievo - sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], il quale sino al 22 maggio 2009 svolgeva le funzioni di amministratore in forza della sopra citata amplissima procura speciale, non aveva tenuto correttamente le scritture contabili non essendo stata registrata l'operazione avvenuta nel febbraio del 2009 che era consistita, come riferito dal curatore fallimentare, nel versamento presso un conto acceso a nome della società presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi di due assegni e di un versamento in contanti per complessivi euro 26.000, somma che poi nei giorni immediatamente successivi era stata quasi interamente incamerata dal ricorrente mediante tre bonifici. Al riguardo la Corte del rinvio ha osservato che l'imputato dapprima aveva giustificato tale operazione con la necessità di consentire alla banca di far fronte a pagamenti della società e poi aveva dichiarato che si trattava di compensi dovutigli per la sua attività di procuratore speciale e che, comunque, ciò che rilevava è che tale importante operazione non era stata annotata nelle scritture contabili. Inoltre, il curatore fallimentare aveva riferito che per i primi due mesi del 2009 il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato una documentazione contabile incompleta.3.1. Anche per il periodo successivo al 22 maggio 2009, quando era stato nominato amministratore [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha confermato il ruolo di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente dando rilievo, in modo non contraddittorio, alle seguenti circostanze riferite dal coimputato: i) il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a recarsi per circa dieci volte presso la sede della società per ritirare la corrispondenza, fatto che non si spiega se non la sua qualità di »egs , amministratore di fatto non avendo alcun titolo formale per ricevere tale corrispondenza ; ii) il Corazza, nel settembre 2009, dopo avere ritirato - su incarico del [OSCURATO:PERSONA] - le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio della commercialista Spocci . le aveva poi consegnate all'odierno ricorrente a dimostrazione che era quest'ultimo ad occuparsi degli affari della società; iii) dopo il 2009 era stato il [OSCURATO:PERSONA] (come da lui stesso ammesso) a conservare tutte le scritture, sempre a conferma del fatto che fosse lui l'unico e vero gestore della fallita. 3.2. Nella sentenza impugnata è stata poi coerentemente evidenziata, come ulteriore elemento a conferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], la transazione avvenuta nel 2010 a Bologna con un debitore della società alla quale avevano partecipato il ricorrente ed il Corazza; la somma corrisposta dal debitore alla società a mezzo di assegno (dell'importo di 10.000 euro) era stata poi versata su di un conto acceso poco prima a nome della medesima fallita da Corazza con delega alla firma in favore dell'imputato. Di tale versamento non vi era però traccia nelle scritture contabili; inoltre il Corazza aveva riferito che aveva emesso un assegno dell'importo di 800 euro in favore del [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva consegnato 400 euro in contati una volta incassato il titolo. Anche da tale episodio la Corte territoriale ha desunto, in modo non illogico, la prova della qualità di amministratore di fatto dell'imputato che aveva gestito l'intera operazione, senza che però la stessa venisse riportata nelle scritture contabili. Analoga spiegazione è stata data, sempre in modo adeguato e non contraddittorio, all'incarico dato dal [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2009 alla commercialista Santi di depositare il bilancio del 2008 da lui stesso redatto, così come la accettazione da parte dell'odierno ricorrente, delle dimissione rassegnate dal Corazza come amministratore . Sulla base di tutti questi elementi complessivamente valutati, pertanto, la Corte territoriale, con ragionamento congruo e non contraddittorio, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo specifico, essendo stato dimostrata la sua qualità di amministratore di fatto e le omesse annotazione nelle scritture contabili dei bonifici in suo favore e della transazione del giugno del 2010, che hanno impedito la 71/j7 j ricostruzione dell'andamento patrimoniale della società anche nel suo diretto interesse. 4. Quanto poi alla lamentata omessa motivazione circa la richiesta di derubricazione del fatto in bancarotta semplice, si osserva che l'annullamento non aveva riguardato tale profilo. 4.1. In ogni caso, tale ipotesi è stata implicitamente esclusa dalla Corte territoriale che ha ritenuto, come visto, dimostrata la volontà di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale della società mediante l'omessa registrazione delle operazioni che avevano determinato un vantaggio economico all'imputato. Al riguardo va ricordato che in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5 - , Sentenza n. 11390 del 09/12/2020, Rv. 280729 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina