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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 32323/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8293-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 745/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l. 223/91 R.G.N.8293/2022 Cron.

Rep.

Ud13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’Inps, il qualepretendeva il recupero dei contributi inizialmente oggetto di sgravio ai sensi dell’art.8 l. n.223/91.

Secondo la Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non eramera continuazione dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già assoggettata alla procedura di concordato preventivo e datrice di lavoro del personale collocato in mobilità poi assunto dalla prima, la quale aveva altresì ottenuto in affitto un ramo d’azienda dalla stessa Vecellio.

Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA].r.l. resiste con controricorso.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis, l. n.223/91 e dell’art.2697c.c., per non avere la Corte d’appello compiuto l’accertamento necessario ad escludere che l’odierna controricorrente fosse oggettivamente un’azienda nuova e non la mera continuazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è inammissibile.

Si verte in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, poiché sia il primo giudice sia la Corte d’appello hanno ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse impresa nuova e diversa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anziché mera continuazione della stessa.

Entrambe le pronunce si sono basate sui medesimi elementi di fatto al fine di giungere a tale conclusione, ovvero: a) venne affittato solo un ramo d’azienda, relativo a macchinari necessari alla produzione di occhiali in plastica, mentre non fu affittato l’immobiledove operava la precedente impresa; b) non vi erano evidenze per cui la affittuaria avesse anche acquisito la clientela o le commesse della affittante; c) i lavoratori in mobilità assunti erano 10, ovvero un numero modesto in rapporto al totale delle maestranze occupate, pari a 67; d) le attività delle due società erano diverse: la Vecellio produceva e commercializzava occhiali in platica, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si occupava della sola produzione, però non soltanto di occhiali in plastica, producendo infatti occhiali anche in metallo; e) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esisteva dal 2008, ovvero 3 anni prima dell’acquisizione dei lavoratori, datata 2011, e già esisteva come realtà aziendale con specificità ben diversa e più ampia di quella di Vecellio; f) mancavano assetti proprietari in comune tra le due società, le quali nemmeno avevano forme di collegamento inessere.

S’intende che, diversamente da quanto assume l’Inps, l’accertamento in fatto è stato condotto ed ha portato a concludere per l’alterità oggettiva delle due imprese, con un’assunzione di lavoratori finalizzata non a continuare la pregressa attività, ma ad implementare i livelli occupazionali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale accertamento, non può parlarsi di violazione di legge, come sostenuto dall’Inps.

In realtà, l’Istituto contrappone agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’appello altri elementi di fatto e, così facendo, deduce l’omesso esame di circostanze fattuali asseritamente rilevanti al fine di escludere l’autonomia delle due imprese.

Nella sostanza, il motivo ricade sotto la previsione dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Ne va allora dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. trattandosi, come visto, di doppia pronuncia conforme.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8293-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 745/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l. 223/91 R.G.N.8293/2022 Cron. Rep. Ud13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’Inps, il qualepretendeva il recupero dei contributi inizialmente oggetto di sgravio ai sensi dell’art.8 l. n.223/91. Secondo la Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non eramera continuazione dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già assoggettata alla procedura di concordato preventivo e datrice di lavoro del personale collocato in mobilità poi assunto dalla prima, la quale aveva altresì ottenuto in affitto un ramo d’azienda dalla stessa Vecellio. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA].r.l. resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis, l. n.223/91 e dell’art.2697c.c., per non avere la Corte d’appello compiuto l’accertamento necessario ad escludere che l’odierna controricorrente fosse oggettivamente un’azienda nuova e non la mera continuazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è inammissibile. Si verte in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, poiché sia il primo giudice sia la Corte d’appello hanno ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse impresa nuova e diversa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anziché mera continuazione della stessa. Entrambe le pronunce si sono basate sui medesimi elementi di fatto al fine di giungere a tale conclusione, ovvero: a) venne affittato solo un ramo d’azienda, relativo a macchinari necessari alla produzione di occhiali in plastica, mentre non fu affittato l’immobiledove operava la precedente impresa; b) non vi erano evidenze per cui la affittuaria avesse anche acquisito la clientela o le commesse della affittante; c) i lavoratori in mobilità assunti erano 10, ovvero un numero modesto in rapporto al totale delle maestranze occupate, pari a 67; d) le attività delle due società erano diverse: la Vecellio produceva e commercializzava occhiali in platica, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si occupava della sola produzione, però non soltanto di occhiali in plastica, producendo infatti occhiali anche in metallo; e) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esisteva dal 2008, ovvero 3 anni prima dell’acquisizione dei lavoratori, datata 2011, e già esisteva come realtà aziendale con specificità ben diversa e più ampia di quella di Vecellio; f) mancavano assetti proprietari in comune tra le due società, le quali nemmeno avevano forme di collegamento inessere. S’intende che, diversamente da quanto assume l’Inps, l’accertamento in fatto è stato condotto ed ha portato a concludere per l’alterità oggettiva delle due imprese, con un’assunzione di lavoratori finalizzata non a continuare la pregressa attività, ma ad implementare i livelli occupazionali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale accertamento, non può parlarsi di violazione di legge, come sostenuto dall’Inps. In realtà, l’Istituto contrappone agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’appello altri elementi di fatto e, così facendo, deduce l’omesso esame di circostanze fattuali asseritamente rilevanti al fine di escludere l’autonomia delle due imprese. Nella sostanza, il motivo ricade sotto la previsione dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ne va allora dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. trattandosi, come visto, di doppia pronuncia conforme. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore i