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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16915/2022

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tratto, per avere la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ritenuto che oggetto di transazione fosse la totalità della pretesa creditoria della società Edilessinia e l'omesso esame dell'art. 5 del contratto di transazione, da cui risultava che la società danneggiata non aveva inteso rinunciare alla propria pretesa creditoria nei confronti di altri condebitori solidali; iii) infondati anche il quarto ed il quinto, con cui veniva dedotta la ricorrenza di una tacita rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla estensione nei suoi confronti della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice e denunciata l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa.

Ad avviso dell'odierna parte ricorrente la decisione n. 17409/2019 va revocata ex art. 391 bis c. p.c. per due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma.

Si dà altresì atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver interamente riprodotto il contenuto della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice, denuncia la supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa.

I fatti in questione sarebbero: i) la proposizione dell'ATP anche contro [OSCURATO:PERSONA]; ii) l'evocazione di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio cautelare.

La decisione impugnata, secondo la prospettazione della ricorrente, ove non si fosse basata sulla erronea supposizione dei suddetti fatti, avrebbe dovuto accogliere i primi due motivi di ricorso; in particolare, avrebbe dovuto riconoscere che la sentenza d'appello si era basata su una motivazione apparente, giacché ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato era stata proprio la erronea circostanza che la transazione richiamasse i giudizi nei quali era stato coinvolto anche il professionista e che la sentenza era incorsa nella violazione delle regole di interpretazione del contratto avendolo interpretato, basandosi su premesse non vere.

Il motivo è inammissibile, perché a fondamento della denuncia formulata non si pone la individuazione di "fatti" erroneamente supposti come veri da parte della Corte.

Invero, i pretesi fatti indicati come erroneamente supposti dalla sentenza impugnata, cioè quelli indicati a pagina 19 del ricorso per revocazione e sopra ricordati, in realtà non sono individuati in essa come tali, ma sono frutto di una sorta di interpretazione della motivazione da parte della ricorrente.

La parte di motivazione che conterrebbe l'affermazione dei detti fatti viene indicata nella seguente frase a pag. 10 della sentenza: «Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa il fatto che la transazione riguardasse l'intero credito risarcitorio vantato dalla Edilessinia, e non la sola quota di spettanza dell'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al fatto che la stessa transazione richiamava i giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista».

Invero, l'allusione a «giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista» è del tutto liberamente interpretata da parte ricorrente nel senso di affermazione che l'A.T.P era stato promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e di affermazione che egli era stato convenuto nel giudizio cautelare.

Il riferimento al coinvolgimento esprime, piuttosto che l'affermazione di quei due fatti, una valutazione, la quale può sottendere sia che per coinvolgimento si sia alluso ad una partecipazione come parte, sia che per coinvolgimento si sia alluso semplicemente alla circostanza che l'operato di [OSCURATO:PERSONA] fosse appunto stato rilevante nella discussione seguita in quei giudizi.

Ne segue che non si denuncia l'erronea supposizione di fatti, perché non si individuano nella motivazione fatti su cui si sarebbe verificato l'errore revocatorio, bensì una valutazione, quella espressa dall'uso dell'espressione verbale «era coinvolto anche il professionista».

Si ricorda, a tal riguardo, che l'errore di fatto revocatorio deve annidarsi in una oggettiva affermazione da parte del Giudice di legittimità circa la ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione sia eccezionalmente giudice del fatto) e che il fatto su cui cade l'errore non deve aver costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali pervenuti ritualmente nel giudizio di legittimità, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Ne consegue che detto errore certamente non ricorre nel caso di specie.

Parte ricorrente esprime solo una particolare interpretazione della motivazione con cui è stato rigettato dalla sentenza impugnata il mezzo impugnatorio, avente ad oggetto la denuncia della apparenza della motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto produttiva di effetti nei confronti del direttore dei lavori la transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice.

Se dunque ipoteticamente errore vi è stato da parte di questa Corte p nella prospettazione della ricorrente, esso tutt'al più integrerebbe gli estremi di un errore di articolazione della motivazione, data la circostanza che essa si presta alla duplice esegesi riferita quanto al riferimento al coinvolgimento, ma non quelli dell'errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione della pronuncia.

Questa Corte ha, infatti, escluso la ricorrenza del vizio motivazionale denunciato da parte ricorrente con una statuizione che non è frutto di un errore percettivo, manifestatos fl dì fu ttito processuale, ma l'esito di un'attività valutativa su un punto controverso, esaminato e valutato diversamente rispetto alle pretese di parte ricorrente.

Come questa Corte ha reiteratamente avuto modo di chiarire, il combinato disposto dell'art. 391 bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez.

Un., 11/04/2018, n. 8984; cfr., anche, Cass., Sez.

Un., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 15/6/2017, n. 14937).

2. Con il secondo motivo è lamentata l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso, atteso che il secondo motivo di ricorso ordinario era basato su due censure: i) la violazione degli artt. 1301 e 1304 c.c.; ii) la violazione delle norme ermeneutiche e dei principi di diritto in ordine alla transazione.

Con la prima era stato, in particolare, osservato che da parte della odierna ricorrente non vi era stata una rinuncia alla propria pretesa creditoria nei confronti della Nord est Costruzioni, ma solo verso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA], di talché la transazione avrebbe regolato solo i rapporti con il Fallimento, attraverso la rinuncia della appaltante ad insinuare il proprio credito al passivo del fallimento, riservandosi, però, il díritto di agire per l'intero verso altri soggetti che, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avevano posto in essere atti o condotte pregiudizievoli e dichiarando che restavano impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni nei confronti di soggetti terzi.

La ricorrente aveva insistito, ed aveva ribadito con la memoria ex art. 378 c.p.c., che la transazione avente ad oggetto un debito solidale, nella quale sia prevista una riserva di agire per l'intero nei confronti di uno dei debitori in solido, non implicaca remissione del debito verso il debitore solidale, che, peraltro, avrebbe dovuto essere manifestata in modo inequivoco, ma integrava gli estremi di un pactum de non petendo verso il debitore insolvente.Con la seconda censura veniva denunciato il fatto che la sentenza d'Appello avesse basato la propria interpretazione del contratto di transazione sulla frase «tutte le vertenze riconducibili al preliminare

28.3. 2004», omettendo l'esame degli artt. 2, 3,

5. La sentenza di legittimità, incorrendo - secondo la ricorrente - in un errore di percezione, avrebbe ritenuto il secondo motivo, solo formalmente unico, tale anche dal punto di vista sostanziale, omettendo di percepire l'autonomo profilo di doglianza avverso la sentenza d'Appello costituito dalla denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1301 c.c. e 1304 c.c. ed omettendo di pronunciarsi sullo stesso.

Il motivo non può accogliersi.

La censura si sostanzia nella insoddisfazione per la decisione adottata da questa Corte con la seconda doglianza mossa alla sentenza d'appello attraverso il secondo motivo di ricorso per cassazione ed in particolare quanto all'omesso accoglimento della propria argomentazione difensiva circa la ricorrenza nel caso di specie di un pactum de non petendo.

Lo sforzo confutativo di parte ricorrente, infatti, non tiene in alcun conto il fatto che la decisione impugnata ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dopo averne giustificato l'esame congiunto, con una statuizione reiettiva non solo della denuncia di violazione delle regole ermeneutiche, ma anche dell'error in iudicando rimproverato alla sentenza d'Appello relativamente all'applicazione dell'art. 1304 c.c.; come si evince da p. 11, la sentenza revocanda ha fondato la propria statuizione sulla giurisprudenza di legittimità che ritiene: i) che l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisca alla transazione avente ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stata stipulata, in deroga a principio di relatività degli effetti del contratto; ii) che la estensibilità della riduzione dell'intero debito oggetto di transazione con uno dei condebitori nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare non possa essere esclusa con una clausola pattizia di contenuto contrario.

Di conseguenza, ha confermato la statuizione impugnata che aveva ritenuto che la transazione con il Fallimento della società appaltatrice riguardasse l'intero debito verso la odierna ricorrente e che l'art. 6 dell'accordo di transazione non potesse limitare a danno di [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio del diritto potestativo di estendere nei suoi confronti gli effetti della transazione.

Il che è sufficiente ad escludere che questa Corte abbia omesso di pronunciarsi su una delle due censure in cui si era articolato il motivo di ricorso per cassazione.

Nella sostanza, con il motivo qui scrutinato si denuncia come errore di fatto eventualmente una pretesa omissione di pronuncia su una delle due censure che si assumono aver composto il secondo motivo del ricorso ordinario, ma non la mancata percezione dell'esistenza di entrambe le censure: la sentenza, del resto, enuncia l'intestazione di quel motivo correttamente, cioè facendo riferimento ai due profili di doglianza e, dunque, già questo evidenzia che l'errore ad essa addebitato non trova riscontro in un'affermazione contraria, cioè che il ricorso ordinario in quel motivo non contenesse le due censure.

È sufficiente leggere a pag. 7 il modo in cui è stato indicato il secondo motivo: è indicata anche la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1301 e 1304, costituente la prima doglianza.

Tanto non esime dal sottolineare che la Corte, come si è detto sopra, ha pronunciato sul problema evocato con la prima censura scrutinando insieme secondo e terzo motivo e parte ricorrente non può dolersi con il mezzo impugnatorio che occupa dell'eventuale insufficienza ed esaustività della motivazione, essendo ciò estraneo alla logica della revocazione.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 5.

Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tratto, per avere la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ritenuto che oggetto di transazione fosse la totalità della pretesa creditoria della società Edilessinia e l'omesso esame dell'art. 5 del contratto di transazione, da cui risultava che la società danneggiata non aveva inteso rinunciare alla propria pretesa creditoria nei confronti di altri condebitori solidali; iii) infondati anche il quarto ed il quinto, con cui veniva dedotta la ricorrenza di una tacita rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla estensione nei suoi confronti della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice e denunciata l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa. Ad avviso dell'odierna parte ricorrente la decisione n. 17409/2019 va revocata ex art. 391 bis c. p.c. per due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Si dà altresì atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver interamente riprodotto il contenuto della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice, denuncia la supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa. I fatti in questione sarebbero: i) la proposizione dell'ATP anche contro [OSCURATO:PERSONA]; ii) l'evocazione di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio cautelare. La decisione impugnata, secondo la prospettazione della ricorrente, ove non si fosse basata sulla erronea supposizione dei suddetti fatti, avrebbe dovuto accogliere i primi due motivi di ricorso; in particolare, avrebbe dovuto riconoscere che la sentenza d'appello si era basata su una motivazione apparente, giacché ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato era stata proprio la erronea circostanza che la transazione richiamasse i giudizi nei quali era stato coinvolto anche il professionista e che la sentenza era incorsa nella violazione delle regole di interpretazione del contratto avendolo interpretato, basandosi su premesse non vere. Il motivo è inammissibile, perché a fondamento della denuncia formulata non si pone la individuazione di "fatti" erroneamente supposti come veri da parte della Corte. Invero, i pretesi fatti indicati come erroneamente supposti dalla sentenza impugnata, cioè quelli indicati a pagina 19 del ricorso per revocazione e sopra ricordati, in realtà non sono individuati in essa come tali, ma sono frutto di una sorta di interpretazione della motivazione da parte della ricorrente. La parte di motivazione che conterrebbe l'affermazione dei detti fatti viene indicata nella seguente frase a pag. 10 della sentenza: «Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa il fatto che la transazione riguardasse l'intero credito risarcitorio vantato dalla Edilessinia, e non la sola quota di spettanza dell'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al fatto che la stessa transazione richiamava i giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista». Invero, l'allusione a «giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista» è del tutto liberamente interpretata da parte ricorrente nel senso di affermazione che l'A.T.P era stato promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e di affermazione che egli era stato convenuto nel giudizio cautelare. Il riferimento al coinvolgimento esprime, piuttosto che l'affermazione di quei due fatti, una valutazione, la quale può sottendere sia che per coinvolgimento si sia alluso ad una partecipazione come parte, sia che per coinvolgimento si sia alluso semplicemente alla circostanza che l'operato di [OSCURATO:PERSONA] fosse appunto stato rilevante nella discussione seguita in quei giudizi. Ne segue che non si denuncia l'erronea supposizione di fatti, perché non si individuano nella motivazione fatti su cui si sarebbe verificato l'errore revocatorio, bensì una valutazione, quella espressa dall'uso dell'espressione verbale «era coinvolto anche il professionista». Si ricorda, a tal riguardo, che l'errore di fatto revocatorio deve annidarsi in una oggettiva affermazione da parte del Giudice di legittimità circa la ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione sia eccezionalmente giudice del fatto) e che il fatto su cui cade l'errore non deve aver costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali pervenuti ritualmente nel giudizio di legittimità, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Ne consegue che detto errore certamente non ricorre nel caso di specie. Parte ricorrente esprime solo una particolare interpretazione della motivazione con cui è stato rigettato dalla sentenza impugnata il mezzo impugnatorio, avente ad oggetto la denuncia della apparenza della motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto produttiva di effetti nei confronti del direttore dei lavori la transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice. Se dunque ipoteticamente errore vi è stato da parte di questa Corte p nella prospettazione della ricorrente, esso tutt'al più integrerebbe gli estremi di un errore di articolazione della motivazione, data la circostanza che essa si presta alla duplice esegesi riferita quanto al riferimento al coinvolgimento, ma non quelli dell'errore di fatto suscettibile di dar luogo alla revocazione della pronuncia. Questa Corte ha, infatti, escluso la ricorrenza del vizio motivazionale denunciato da parte ricorrente con una statuizione che non è frutto di un errore percettivo, manifestatos fl dì fu ttito processuale, ma l'esito di un'attività valutativa su un punto controverso, esaminato e valutato diversamente rispetto alle pretese di parte ricorrente. Come questa Corte ha reiteratamente avuto modo di chiarire, il combinato disposto dell'art. 391 bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. Un., 11/04/2018, n. 8984; cfr., anche, Cass., Sez. Un., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 15/6/2017, n. 14937). 2. Con il secondo motivo è lamentata l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso, atteso che il secondo motivo di ricorso ordinario era basato su due censure: i) la violazione degli artt. 1301 e 1304 c.c.; ii) la violazione delle norme ermeneutiche e dei principi di diritto in ordine alla transazione. Con la prima era stato, in particolare, osservato che da parte della odierna ricorrente non vi era stata una rinuncia alla propria pretesa creditoria nei confronti della Nord est Costruzioni, ma solo verso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA], di talché la transazione avrebbe regolato solo i rapporti con il Fallimento, attraverso la rinuncia della appaltante ad insinuare il proprio credito al passivo del fallimento, riservandosi, però, il díritto di agire per l'intero verso altri soggetti che, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avevano posto in essere atti o condotte pregiudizievoli e dichiarando che restavano impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni nei confronti di soggetti terzi. La ricorrente aveva insistito, ed aveva ribadito con la memoria ex art. 378 c.p.c., che la transazione avente ad oggetto un debito solidale, nella quale sia prevista una riserva di agire per l'intero nei confronti di uno dei debitori in solido, non implicaca remissione del debito verso il debitore solidale, che, peraltro, avrebbe dovuto essere manifestata in modo inequivoco, ma integrava gli estremi di un pactum de non petendo verso il debitore insolvente.Con la seconda censura veniva denunciato il fatto che la sentenza d'Appello avesse basato la propria interpretazione del contratto di transazione sulla frase «tutte le vertenze riconducibili al preliminare 28.3. 2004», omettendo l'esame degli artt. 2, 3, 5. La sentenza di legittimità, incorrendo - secondo la ricorrente - in un errore di percezione, avrebbe ritenuto il secondo motivo, solo formalmente unico, tale anche dal punto di vista sostanziale, omettendo di percepire l'autonomo profilo di doglianza avverso la sentenza d'Appello costituito dalla denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1301 c.c. e 1304 c.c. ed omettendo di pronunciarsi sullo stesso. Il motivo non può accogliersi. La censura si sostanzia nella insoddisfazione per la decisione adottata da questa Corte con la seconda doglianza mossa alla sentenza d'appello attraverso il secondo motivo di ricorso per cassazione ed in particolare quanto all'omesso accoglimento della propria argomentazione difensiva circa la ricorrenza nel caso di specie di un pactum de non petendo. Lo sforzo confutativo di parte ricorrente, infatti, non tiene in alcun conto il fatto che la decisione impugnata ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dopo averne giustificato l'esame congiunto, con una statuizione reiettiva non solo della denuncia di violazione delle regole ermeneutiche, ma anche dell'error in iudicando rimproverato alla sentenza d'Appello relativamente all'applicazione dell'art. 1304 c.c.; come si evince da p. 11, la sentenza revocanda ha fondato la propria statuizione sulla giurisprudenza di legittimità che ritiene: i) che l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisca alla transazione avente ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stata stipulata, in deroga a principio di relatività degli effetti del contratto; ii) che la estensibilità della riduzione dell'intero debito oggetto di transazione con uno dei condebitori nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare non possa essere esclusa con una clausola pattizia di contenuto contrario. Di conseguenza, ha confermato la statuizione impugnata che aveva ritenuto che la transazione con il Fallimento della società appaltatrice riguardasse l'intero debito verso la odierna ricorrente e che l'art. 6 dell'accordo di transazione non potesse limitare a danno di [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio del diritto potestativo di estendere nei suoi confronti gli effetti della transazione. Il che è sufficiente ad escludere che questa Corte abbia omesso di pronunciarsi su una delle due censure in cui si era articolato il motivo di ricorso per cassazione. Nella sostanza, con il motivo qui scrutinato si denuncia come errore di fatto eventualmente una pretesa omissione di pronuncia su una delle due censure che si assumono aver composto il secondo motivo del ricorso ordinario, ma non la mancata percezione dell'esistenza di entrambe le censure: la sentenza, del resto, enuncia l'intestazione di quel motivo correttamente, cioè facendo riferimento ai due profili di doglianza e, dunque, già questo evidenzia che l'errore ad essa addebitato non trova riscontro in un'affermazione contraria, cioè che il ricorso ordinario in quel motivo non contenesse le due censure. È sufficiente leggere a pag. 7 il modo in cui è stato indicato il secondo motivo: è indicata anche la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1301 e 1304, costituente la prima doglianza. Tanto non esime dal sottolineare che la Corte, come si è detto sopra, ha pronunciato sul problema evocato con la prima censura scrutinando insieme secondo e terzo motivo e parte ricorrente non può dolersi con il mezzo impugnatorio che occupa dell'eventuale insufficienza ed esaustività della motivazione, essendo ciò estraneo alla logica della revocazione. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 5. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
Sentenza Cassazione n. 16915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris