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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01799/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa, il 15 ottobre 2021, dal Tribunale di Padova che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ( capo 1) e di aggravamento del dissesto (capo2) commessi nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita, in relazione alla distrazione della complessiva somma di euro 1.276.426,98 mediante continui prelievi privi di supporto documentale, oltre che per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari e per avere aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante l'insolvenza manifesta dal 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento di prove decisive a discarico oltre che carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale.

Si duole che un'identica condotta, prelievo di denaro in assenza di supporto contabile giustificativo, abbia integrato sia la fattispecie di bancarotta distrattiva che la fattispecie di bancarotta documentale in violazione del principio del ne b.'s in idem sostanziale; deduce che, se la fraudolenta contabilizzazione era funzionale a dissimulare le distrazioni di denaro, allora la stessa condotta avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella distrazione e che avrebbe dovuto essere configurato il solo reato di bancarotta distrattiva in applicazione dell'art.15 cod. pen.; le voci in bilancio corrispondenti ai prelievi effettuati non costituivano falsificazioni ma soltanto annotazioni non corrette.

Deduce, inoltre, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, l'insussistenza dell'elemento oggettivo in quanto nei bilanci, dal 1999 al 2011, le uscite di cassa erano state dichiarate come "fatture da ricevere" e successivamente fatte confluire nel conto "soci c/prelevamenti" a dimostrazione del fatto che non vi era stata alcuna registrazione contabile volta a rendere più difficile la ricostruzione del giro degli affari; l'indicazione in bilancio ( e nel libro giornale) dei prelievi sotto la voce "crediti verso soci" doveva indicare che i prelievi erano stati attribuiti all'imputato trattandosi di una società con un unico socio.

Deduce, al punto 1.1., erronea valutazione di prova a discarico (interrogatorio dell'imputato) e della consulenza tecnica della difesa; che le somme ritenute oggetto di distrazione erano servite a pagare i collaboratori esterni; che, fino al 2011, tali costi erano stati indicati nei bilanci (come "fatture da ricevere") e successivamente, essendosi compreso che non sarebbero arrivate "le pezze giustificative", le relative spese erano stata registrata sotto la voce "soci c/ prelevamenti"; che, dal 2012 al 2015, sotto la causale pagamenti a terzi risultavano prelevati euro 163.447 e tale importo era coerente rispetto ai costi di gestione sostenuti per le collaborazioni; che l'unico creditore ammesso al passivo era stato l'Agenzia delle Entrate a conferma che la società aveva fatto fronte a tutte le pretese creditorie.

Rileva, inoltre, che la conferma che i prelievi dal conto "soci c/prelevamenti" fossero finalizzati al pagamento delle collaborazioni 2 o dovrebbe essere desunta dal fatto che, successivamente all'interruzione delle commesse, nei primi mesi del 2015, il saldo del conto non era stato più movimentato; i giudici avrebbero dovuto indicare le ragioni per le quali non avevano ritenuto attendibile la versione offerta dall'imputato benché riscontrata dalla consulenza tecnica della difesa.

Al punto 1. 2., deduce la mancanza del dolo generico potendo la fattispecie essere configurata soltanto in presenza di fatti compiuti in previsione dell'insolvenza.

Al punto 1. 3., deduce l'insussistenza del dolo riferito alla fattispecie di bancarotta documentale.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo 1), in quanto sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 4, legge fallimentare deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere al più configurata come bancarotta preferenziale considerato che l'unico creditore certo era l'Agenzia delle entrate; anche relativamente a tale fattispecie, inoltre, dovrebbe escludersi la configurabilità del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di aggravamento del dissesto, di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 Legge fall. (capo 2) in quanto dalla scheda contabile del conto "soci c/prelevamenti" risulta che la movimentazione del conto è cessata nel maggio 2015, coincidente con la fine della vita sociale dell'azienda; dopo tale data non vi erano più state operazioni attive da parte dell'amministratore che non aveva incrementato alcun debito, salvo quello indicato come erariale nel capo 2); l'aggravamento del dissesto è avvenuto solo dopo il maggio 2015 quando la ditta aveva cessato l'attività avendo perso il suo unico committente ma da tale dato non poteva desumersi una scelta dolosamente preordinata ad aggravare al dissesto quanto piuttosto una scelta errata nel mantenere aperta l'attività piuttosto che chiuderla subito.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 133 cod. pen. per la determinazione del quantum di pena in misura superiore al minimo di legge e l'errore applicazione dell'art. 69 cod. pen. con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati; il giudice non può dunque limitarsi a una mera, asettica, rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753).

Qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, è ravvisabile una motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, che ha precisato come la motivazione debba ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente).

Una motivazione apparente si verifica quando giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti. 2.Nel caso di specie, in maniera estremamente sintetica, la motivazione della Corte di appello si è esaurita in un generico rinvio alla sentenza di primo grado e non ha dato conto del confronto con gli argomenti difensivi astrattamente rilevanti e idonei ad influire sul percorso logico-giuridico.

In presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (cfr. Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719-02).L'atto di appello recava l'indicazione di specifici profili di diritto e di fatto, sia rispetto alla fattispecie di bancarotta distrattiva che rispetto a quella documentale- compendiati in una consulenza di parte in cui era stato messo in risalto l'annotazione di costi di gestione in bilancio, fino al 2011, a titolo di "fatture da ricevere" ed altre circostanze ritenute rilevanti, in un'ottica difensiva, per una ricostruzione complessiva della vicenda in esame- nei confronti dei quali la sentenza impugnata ha opposto un'omissione argomentativa denotando una mancata presa in carico degli argomenti difensivi, su cui, peraltro, neppure la sentenza di primo grado si era soffermata.

Anche rispetto alla fattispecie di aggravamento del dissesto, alle doglianze specifiche espresse dalla difesa con i motivi di appello la Corte territoriale ha opposto una motivazione priva di logicità e non pertinente che non consente di comprendere, unitamente alla sentenza di primo grado, le ragioni del verdetto emesso. 3.In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Per la liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio si rinvia al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa, il 15 ottobre 2021, dal Tribunale di Padova che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ( capo 1) e di aggravamento del dissesto (capo2) commessi nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita, in relazione alla distrazione della complessiva somma di euro 1.276.426,98 mediante continui prelievi privi di supporto documentale, oltre che per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari e per avere aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante l'insolvenza manifesta dal 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento di prove decisive a discarico oltre che carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale. Si duole che un'identica condotta, prelievo di denaro in assenza di supporto contabile giustificativo, abbia integrato sia la fattispecie di bancarotta distrattiva che la fattispecie di bancarotta documentale in violazione del principio del ne b.'s in idem sostanziale; deduce che, se la fraudolenta contabilizzazione era funzionale a dissimulare le distrazioni di denaro, allora la stessa condotta avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella distrazione e che avrebbe dovuto essere configurato il solo reato di bancarotta distrattiva in applicazione dell'art.15 cod. pen.; le voci in bilancio corrispondenti ai prelievi effettuati non costituivano falsificazioni ma soltanto annotazioni non corrette. Deduce, inoltre, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, l'insussistenza dell'elemento oggettivo in quanto nei bilanci, dal 1999 al 2011, le uscite di cassa erano state dichiarate come "fatture da ricevere" e successivamente fatte confluire nel conto "soci c/prelevamenti" a dimostrazione del fatto che non vi era stata alcuna registrazione contabile volta a rendere più difficile la ricostruzione del giro degli affari; l'indicazione in bilancio ( e nel libro giornale) dei prelievi sotto la voce "crediti verso soci" doveva indicare che i prelievi erano stati attribuiti all'imputato trattandosi di una società con un unico socio. Deduce, al punto 1.1., erronea valutazione di prova a discarico (interrogatorio dell'imputato) e della consulenza tecnica della difesa; che le somme ritenute oggetto di distrazione erano servite a pagare i collaboratori esterni; che, fino al 2011, tali costi erano stati indicati nei bilanci (come "fatture da ricevere") e successivamente, essendosi compreso che non sarebbero arrivate "le pezze giustificative", le relative spese erano stata registrata sotto la voce "soci c/ prelevamenti"; che, dal 2012 al 2015, sotto la causale pagamenti a terzi risultavano prelevati euro 163.447 e tale importo era coerente rispetto ai costi di gestione sostenuti per le collaborazioni; che l'unico creditore ammesso al passivo era stato l'Agenzia delle Entrate a conferma che la società aveva fatto fronte a tutte le pretese creditorie. Rileva, inoltre, che la conferma che i prelievi dal conto "soci c/prelevamenti" fossero finalizzati al pagamento delle collaborazioni 2 o dovrebbe essere desunta dal fatto che, successivamente all'interruzione delle commesse, nei primi mesi del 2015, il saldo del conto non era stato più movimentato; i giudici avrebbero dovuto indicare le ragioni per le quali non avevano ritenuto attendibile la versione offerta dall'imputato benché riscontrata dalla consulenza tecnica della difesa. Al punto 1. 2., deduce la mancanza del dolo generico potendo la fattispecie essere configurata soltanto in presenza di fatti compiuti in previsione dell'insolvenza. Al punto 1. 3., deduce l'insussistenza del dolo riferito alla fattispecie di bancarotta documentale. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo 1), in quanto sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 4, legge fallimentare deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere al più configurata come bancarotta preferenziale considerato che l'unico creditore certo era l'Agenzia delle entrate; anche relativamente a tale fattispecie, inoltre, dovrebbe escludersi la configurabilità del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di aggravamento del dissesto, di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 Legge fall. (capo 2) in quanto dalla scheda contabile del conto "soci c/prelevamenti" risulta che la movimentazione del conto è cessata nel maggio 2015, coincidente con la fine della vita sociale dell'azienda; dopo tale data non vi erano più state operazioni attive da parte dell'amministratore che non aveva incrementato alcun debito, salvo quello indicato come erariale nel capo 2); l'aggravamento del dissesto è avvenuto solo dopo il maggio 2015 quando la ditta aveva cessato l'attività avendo perso il suo unico committente ma da tale dato non poteva desumersi una scelta dolosamente preordinata ad aggravare al dissesto quanto piuttosto una scelta errata nel mantenere aperta l'attività piuttosto che chiuderla subito. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 133 cod. pen. per la determinazione del quantum di pena in misura superiore al minimo di legge e l'errore applicazione dell'art. 69 cod. pen. con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati; il giudice non può dunque limitarsi a una mera, asettica, rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753). Qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, è ravvisabile una motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, che ha precisato come la motivazione debba ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente). Una motivazione apparente si verifica quando giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti. 2.Nel caso di specie, in maniera estremamente sintetica, la motivazione della Corte di appello si è esaurita in un generico rinvio alla sentenza di primo grado e non ha dato conto del confronto con gli argomenti difensivi astrattamente rilevanti e idonei ad influire sul percorso logico-giuridico. In presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (cfr. Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719-02).L'atto di appello recava l'indicazione di specifici profili di diritto e di fatto, sia rispetto alla fattispecie di bancarotta distrattiva che rispetto a quella documentale- compendiati in una consulenza di parte in cui era stato messo in risalto l'annotazione di costi di gestione in bilancio, fino al 2011, a titolo di "fatture da ricevere" ed altre circostanze ritenute rilevanti, in un'ottica difensiva, per una ricostruzione complessiva della vicenda in esame- nei confronti dei quali la sentenza impugnata ha opposto un'omissione argomentativa denotando una mancata presa in carico degli argomenti difensivi, su cui, peraltro, neppure la sentenza di primo grado si era soffermata. Anche rispetto alla fattispecie di aggravamento del dissesto, alle doglianze specifiche espresse dalla difesa con i motivi di appello la Corte territoriale ha opposto una motivazione priva di logicità e non pertinente che non consente di comprendere, unitamente alla sentenza di primo grado, le ragioni del verdetto emesso. 3.In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Per la liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio si rinvia al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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