CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 43936/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dalla locale Procura generale della Repubblica in esecuzione della sent. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 21 gennaio 2000, divenuta definitiva, di condanna per il reato di costruzione in assenza di permesso di costruire. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale per mancata notifica al difensore fiduciario del decreto con cui era stata rinviata l'udienza originariamente fissata al 20 maggio 2020 e non tenutasi a causa delle misure organizzative adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. All'udienza del 16 settembre 2020 in tal modo fissata, l'ignaro difensore dell'istante non aveva potuto partecipare ed era stato sostituito da difensore d'ufficio, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della legge penale con riguardo all'art. 39 I. 724/1994 ed all'art. 665, comma 5, cod. proc. pen. Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza, in data 4 dicembre 2007 l'istante aveva versato l'intera oblazione richiesta dal Comune per dar corso alla domanda di condono edilizio presentata e il giudice non aveva attivato i poteri officiosi per verificare quale fosse lo stato della domanda amministrativa tuttora pendente onde valutare i possibili esiti e tempi di conclusione del procedimento per accogliere quantomeno l'istanza di sospensione dell'esecuzione. 2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale, ed in particolare dell'art. 173 cod. pen., sul rilievo che, trattandosi sostanzialmente di una pena, si sarebbe dovuto ritenere la prescrizione dell'ordine di demolizione. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, restando gli altri assorbiti. Trattandosi di questione processuale, il Collegio ha fatto doverosamente accesso agli atti del fascicolo, verificando che, come allegato dal ricorrente: l'udienza per la trattazione del giudizio d'esecuzione era stata originariamente fissata al 20 maggio 2020; in ottemperanza al provvedimento organizzativo adottato dal Presidente del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 83, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, conv., con modiff., nella I. 24 aprile 2020, n. 27, l'udienza del processo in esame non si è tenuta ed è stata successivamente differita d'ufficio al 16 settembre 2020; - a tale udienza, non essendo presente il difensore di fiducia dell'istante, il giudice, dando atto della regolarità degli avvisi notificati alle parti, ne ha disposto la sostituzione con difensore nominato d'ufficio e ha trattenuto procedimento in decisione, pubblicando poi l'ordinanza qui impugnata; - contrariamente a quanto attestato nel suddetto verbale di udienza, al difensore di fiducia dell'istante non era stato notificato alcun avviso con cui si dava atto del differimento dell'udienza, non essendovene traccia nel fascicolo processuale trasmesso ed essendo stato ciò confermato - a seguito di richiesta effettuata da questa Corte all'esito dell'udienza del 20 aprile u.s. - dalla nota di cancelleria del Tribunale di Napoli in data 11 agosto u.s. 3.1. L'omesso avviso al difensore dell'udienza in cui il procedimento è stato trattato integra gli estremi di una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che vizia gli atti processuali conseguenti e l'adozione del provvedimento conclusivo del giudizio all'esito di tale udienza assunto e che è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione (cfr., ex multis: Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279715; Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, Caliendo, Rv. 264689). 3.2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 ottobre 2021 I