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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20706/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1.) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) VIlasaliu Rahim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Udine, in sede di riesame, confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 9 settembre del 2021 ed avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad euro 128.080,00 in relazione al reato di ricettazione.

2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale provveduto su un decreto di convalida mai notificato alle parti emesso il 9 settembre del 2021 a fronte di un decreto notificato relativo a differenti reati non diversamente qualificati come ricettazione e differenti beni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purchè l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 47165 del :19/09/2019, Nexhipi, Rv. 277803; Sez. 3, n. 1821 del 12/05/1999, Petix, Rv. 214217).

Quand'anche fosse vero che i ricorrenti non avevano ricevuto la notifica del decreto di convalida del 9 settembre 2021 avente ad oggetto la somma di danaro indicata in premessa in relazione alla quale è stato contestato il reato di ricettazione (come precisato ai fgg. 4 e 5 dell'ordinanza del Tribunale), la circostanza non avrebbe alcun effetto processuale; peraltro, come risulta dallo stesso ricorso (in premessa), i ricorrenti avevano impugnato con la richiesta di riesame decisa dal Tribunale proprio "detto" decreto riferibile al denaro e non ad altri beni (cfr. fg. 1 del ricorso).

Nel resto, il ricorso è del tutto generico a fronte dell'ampia motivazione offerta dal provvedimento impugnato sulla riconducibilità della somma ai ricorrenti e sulla sussistenza del fumus COMTTliSSi delicti e dei presupposti legittimanti il sequestro probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P ero Messini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1.) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) VIlasaliu Rahim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Udine, in sede di riesame, confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 9 settembre del 2021 ed avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad euro 128.080,00 in relazione al reato di ricettazione. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale provveduto su un decreto di convalida mai notificato alle parti emesso il 9 settembre del 2021 a fronte di un decreto notificato relativo a differenti reati non diversamente qualificati come ricettazione e differenti beni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purchè l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 47165 del :19/09/2019, Nexhipi, Rv. 277803; Sez. 3, n. 1821 del 12/05/1999, Petix, Rv. 214217). Quand'anche fosse vero che i ricorrenti non avevano ricevuto la notifica del decreto di convalida del 9 settembre 2021 avente ad oggetto la somma di danaro indicata in premessa in relazione alla quale è stato contestato il reato di ricettazione (come precisato ai fgg. 4 e 5 dell'ordinanza del Tribunale), la circostanza non avrebbe alcun effetto processuale; peraltro, come risulta dallo stesso ricorso (in premessa), i ricorrenti avevano impugnato con la richiesta di riesame decisa dal Tribunale proprio "detto" decreto riferibile al denaro e non ad altri beni (cfr. fg. 1 del ricorso). Nel resto, il ricorso è del tutto generico a fronte dell'ampia motivazione offerta dal provvedimento impugnato sulla riconducibilità della somma ai ricorrenti e sulla sussistenza del fumus COMTTliSSi delicti e dei presupposti legittimanti il sequestro probatorio. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P ero Messini
Decreto Cassazione n. 20706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris