CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MONDO;- ricorrenti -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA3444 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2301/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/06/2023 R.G.N. 2284/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23991/2023Numero sezionale 3444/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 25596/2026Data pubblicazione 21/09/20261. la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravameavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigettodelle domande proposte dagli originari ricorrenti in epigrafe perl’accertamento dello svolgimento di fatto di rapporto di lavorocon il Ministero della Giustizia con mansioni di ausiliario (perdifformità dai progetti di LSU cui erano stati assegnati) e lacondanna al pagamento di prestazioni retributive e previdenzialiconsequenziali;2. gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione conquattro motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso;3. successivamente i ricorrenti hanno depositato rinuncia alricorso, che risulta comunicata, ma non accettata dacontroparte, e hanno chiesto la compensazione delle spese.CONSIDERATO CHE1. rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;2. la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, nonapplicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rilevaai fini dell'estinzione del processo; la rinunzia al ricorso percassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (cherichiede, cioè, l'accettazione della controparte per essereproduttivo di effetti processuali);3. rimane salva la condanna del rinunciante alle spese delgiudizio, per il principio di causalità (v. Cass. n. 10140/2020, n.9474/2020, n. 3971/2015), spese che sono liquidateNumero registro generale 23991/2023Numero sezionale 3444/2026complessivamente in dispositivo, escluso il raddoppNuiom erod dei ral ccolta generale 25596/2026Data pubblicazione 21/09/2026contributo unificato (Cass. n. 19071/2018, n. 23175/2015); P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquidain € 3.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta