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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39092/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermando la LW condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] hauch0 e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di bancarotta da operazioni dolose (così riqualificato, già in primo grado, l'originaria contestazione in termini di causazione dolosa del fallimento) e di bancarotta documentale; - che avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati articolando quattro motivi d'impugnazione a mezzo dei quali si deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto svolgimento in fatto delle funzioni gestorie, violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all'equiparazione tra gli imputati (nonostante l'oggettiva diversità del ruolo svolto) e alla concreta determinazione delle pene accessorie; - che il 20 ottobre, la difesa ha depositato una memoria con la quale, ulteriormente argomentando, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 - 11) e, senza prospettare alcun decisivo travisamento, postula una differente lettura dei dati processuali e in una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo è ugualmente indeducibile poiché postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena, laddove la graduazione della sanzione presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) in ordine alle ragioni della ritenuta congruità della pena irrogata (peraltro quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è e necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi); - che il terzo e il quarto sono indeducibili in quanto proposti per la prima volta in questa sede, cosicché, alla luce del principio devolutivo, alcun difetto di motivazione può rilevarsi in ordine a profili non devoluti alla Corte territoriale; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ínammissíbilì i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermando la LW condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] hauch0 e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di bancarotta da operazioni dolose (così riqualificato, già in primo grado, l'originaria contestazione in termini di causazione dolosa del fallimento) e di bancarotta documentale; - che avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati articolando quattro motivi d'impugnazione a mezzo dei quali si deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto svolgimento in fatto delle funzioni gestorie, violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all'equiparazione tra gli imputati (nonostante l'oggettiva diversità del ruolo svolto) e alla concreta determinazione delle pene accessorie; - che il 20 ottobre, la difesa ha depositato una memoria con la quale, ulteriormente argomentando, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 - 11) e, senza prospettare alcun decisivo travisamento, postula una differente lettura dei dati processuali e in una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo è ugualmente indeducibile poiché postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena, laddove la graduazione della sanzione presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) in ordine alle ragioni della ritenuta congruità della pena irrogata (peraltro quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è e necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi); - che il terzo e il quarto sono indeducibili in quanto proposti per la prima volta in questa sede, cosicché, alla luce del principio devolutivo, alcun difetto di motivazione può rilevarsi in ordine a profili non devoluti alla Corte territoriale; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ínammissíbilì i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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