CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 19982/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 10/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 377 bis cod. pen. All'imputato è contestato di aver incaricato, o comunque indotto, a mezzo telefono [OSCURATO:PERSONA] a riferire, nell'ambito del procedimento penale n. 12214/10 R.G.N.R. in cui egli era imputato dei reati previsti dagli artt. 416 - 648 bis e 378 cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA], - coimputato con [OSCURATO:PERSONA] e con il fratello di Zannbon-, che aveva reso interrogatorio e redatto memoriale nel corso delle indagini preliminari con una valenza accusatoria nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] - di non rendere l'esame richiesto dal Pubblico Ministero; in particolare, l'imputato avrebbe detto a [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] - così minacciandolo per interposta persona- la seguente espressione: " di al tuo amico che è meglio che non si presenti in Tribunale domani altrimenti succedono delle cose": detta espressione, riferita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi portato questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere (nonostante avesse in precedenza affermato il contrario). 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA]; si assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato non un mero portavoce ma un concorrente nel reato e, dunque, avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Rispetto a tale questione la sentenza sarebbe silente, essendosi limitata la Corte a richiamare i tabulati telefonici da cui sarebbero emersi contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo la Cork, avrebbero confermato l'incontro tra questi ultimi due in vista dell'udienza del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe inoltre considerato in modo non adeguato: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di avere incontrato causalmente [OSCURATO:PERSONA]; B) che i fatti descritti dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero accaduti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre la dichiarazione di volevsi avvalere della facoltà di non rispondere sarebbe del 19.6.2015. 2.2.Con il secondo motiv4) si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di appello sarebbero stati avanzati una serie di argomenti relativi all'attendibilità del dichiarante, che aveva fornito tre diverse versioni dei fatti in tre diversi momenti. Nell'annotazione di servizio di polizia giudiziaria il teste aveva infatti riferito di essere stato avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che gli aveva detto che fosse meglio non dichiarare nulla; nelle successive deposizioni [OSCURATO:PERSONA] aveva invece riferito non di essere stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA], ma di avere incontrato occasionalmente [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito di una conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA], salvo poi raccontare in modo difforme il contenuto di detta conversazione, quanto all'asserito suo contenuto minaccioso. Sul punto, nulla sarebbe stato chiarito dalla Corte. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al carattere minaccioso della comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], in ragione della distanza temporale e della occasionalità dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitato ad invitare questi a riflettere sulle conseguenze delle proprie condotte o, al più, a dare un consiglio: il riferimento al "succederanno delle cose" avrebbe dovuto essere inteso non come minaccia velata ma come possibile conseguenza giudiziaria. 3. Sono stati presentat-motivi aggiunti 3.1. Ricostruito lo sviluppo del procedimento, con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione per non avere la Corte fornito risposte alle censure presentate con i motivi di appello, che vengono riportati. 3.2. Con il secondo motivo si sviluppa il tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni di Zannbon che, si assume, sin dall'inizio avrebbe dovuto essere considerato correo nel reato per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato sentito senza garanzie e, si sottolinea, addirittura sottoposto a confronto con [OSCURATO:PERSONA]; quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero dichiarazioni determinanti al fine del giudizio di responsabilità. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], a parere della Corte, non sarebbe credibile nella parte in cui escluderebbe la rilevanza penale della condotta (e cioè che non vi sarebbe stato contenuto minatorio in quella frase) e invece credibile nella parte in cui affermerebbe l'esistenza del colloquio con [OSCURATO:PERSONA], da cui la condotta deriverebbe. Detta valutazione frazionata non sarebbe possibile rispetto ad un testimone. 3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza del nesso casuale tra la condotta attribuita all'imputato e la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere da parte di [OSCURATO:PERSONA]. L'evento, nel caso di specie, sarebbe costituito dall'esercizio del diritto al silenzio; non si sarebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già indirizzato in numerose occasioni le accuse verso [OSCURATO:PERSONA] e neppure si sarebbe valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte riferito di voler rendere dichiarazioni in dibattimento, salvo poi non riuscire a spiegare il cambio di atteggiamento. Sul tema del nesso causale la motivazione sarebbe viziata. 3.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui si è attribuito carattere minaccioso alla frase di cui si è detto. 3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge per avere affermato la responsabilità dell'imputato in un caso, come quello di specie, in cui il destinatario della condotta era un soggetto privo della facoltà di non rispondere. Secondo i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato sentito in giudizio ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; si tratterebbe di una affermazione errata/atteso che questi, nel corso delle indagini, aveva reso interrogatorio il 30.1.2013, previamente avvertito ex art. 64 cod. proc. pen.Dunque, si afferma, il dichiarante, avendo deciso di rispondere, aveva perso lo stato di indagato in procedimento connesso o collegato ex art. 210 cod. proc. pen. fit avrebbe assunto quello di testimone; il reato contestato pertanto non sarebbe configurabile. [OSCURATO:PERSONA] non era né coimputato nello stesso reato, né imputato in un reato connesso ai sensi dell'art. 12 lett. a) cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] rispondeva del reato contestato al capo G) previsto dall'art. 12 quinquies d. I. n. 306 del 1992 e dunque legato solo da una collegamento probatorio con quelli di cui era chiamato a rispondere [OSCURATO:PERSONA] ( 416- 378- 648 bis cod. pen. ). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' necessario in punto di fatto chiarire quale fosse la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'unitaria vicenda che li vedeva imputati davanti al Tribunale di Verona nel procedimento n. 12214/10 R.G.N.R. A [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati il reato di associazione per delinquere, nonché quelli previsti dagli artt. 648 bis - 378 cod. pen.; a [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 per avere posto in essere una serie di condotte finalizzate ad agevolare la commissione del delitto di riciclaggio ommesso anche da [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, diversamente dagli assunti della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] non era coimputato degli stessi reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], ma imputato di un reato collegato probatoriannente a quello per cui si procedeva in danno di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. Sotto altro profilo, dalla sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso interrogatorio il 30.1.2013 in cui aveva ribadito le affermazioni accusatorie nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] già in precedenza contenute in una memoria. [OSCURATO:PERSONA], che era indagato per un reato probatoriamente collegato a quello di [OSCURATO:PERSONA], era stato sottoposto in altro procedimento, previamente avvertito ex art. 64 cod. proc. pen., ad interrogatorio in cui aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva già assunto, ai sensi dell'art. 197 bis, comma 2, cod. proc. pen. la veste di testimone assistito con conseguente dismissione del diritto al silenzio. Ne discende che, al momento in cui avrebbe dovuto essere sentito in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA], che era titolare della facoltà di non rispondere in relazione al fatto per il quale era imputato (art. 12 quinques d.l. n. 306 del 1992) aveva tuttavia già assunto la veste di testimone assistito per il reato probatoriamente collegato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (art.648 bis c.p.). Dunque, diversamente da quanto affermato dai [OSCURATO:PERSONA] di merito, non è affatto certo che [OSCURATO:PERSONA] potesse avvalersi del diritto al silenzio, come poi fece, e che non fosse obbligato a rispondere. Sul tema della qualificazione giuridica dei fatti, la sentenza è silente. 3. Sotto altro profilo, l'intera ricostruzione accusatoria muove da un assunto e cioè che [OSCURATO:PERSONA] "avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA], abbia avvicinato la sera prima dell'inizio del processo .. [OSCURATO:PERSONA] per recapitargli un messaggio ben preciso, ossia di non rendere dichiarazioni ex art. 210 c.p.p. verso terzi e dunque in particolare contro di lui altrimenti....." (così testualmente il Tribunale a pag. 4). Con l'atto di appello era stata eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sentito come persona informata sui fatti, il quale, peraltro, solo in sede di confronto, aveva riferito di aver agito su indicazione di [OSCURATO:PERSONA]; la tesi difensiva è che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere sentito come teste, ma avrebbe dovuto essere sentito come coindagato nel medesimo reato, ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. A fronte di tale specifica deduzione, la Corte si è limitata ad affermare, da una parte, che "risulta provato dal compendio testimoniale, confermato dall'esito dei tabulati telefonici, che [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'udienza del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] gli "faceva sapere" che era meglio se non deponeva nel processo, avvalendosi quindi della facoltà di non rispondere ex art. 210 c.p.p. altrimenti gli sarebbero successe delle cose" e, dall'altra, che [OSCURATO:PERSONA], in quanto chiamante in correità di [OSCURATO:PERSONA], poteva avvalersi della facoltà di non rispondere e che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un mero "nuncius" rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (così a pag. 5 sentenza impugnata). 4. Si tratta di una motivazione gravemente viziata. Si è già detto, sotto un primo profilo, di come [OSCURATO:PERSONA] non fosse affatto coimputato di [OSCURATO:PERSONA] e dunque non fosse affatto un chiamante in correità; si è già detto di come [OSCURATO:PERSONA] non fosse titolare del diritto al silenzio. Sotto altro profilo, non è affatto chiaro quale sia stato il ragionamento compiuto dalla Corte di appello e quale sia il senso dell'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un mero "nuncius" di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], fratello di uno degli imputati, era il soggetto che, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], veicolò la minaccia a [OSCURATO:PERSONA]; nulla è stato spiegato dalla Corte perché Zannbon non avrebbe dovuto essere considerato come un soggetto che materialmente, e con coscienza e volontà, contribuì a veicolare la minaccia a [OSCURATO:PERSONA].Non è stato chiarito in nessun modo il senso del termine "nuncius", né, in particolare, perché l'uso di detto termine dovrebbe di per sé escludere la sussistenza del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato e neppure perché quest'ultimo avrebbe dovuto essere assunto come persona informata sui fatti e non come concorrente nel medesimo e, dunque, ai sensi dell'art. 12 lett. a) cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 377 bis cod. pen. prevede un ben preciso elemento materiale consistente nella minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità finalizzata a indurre colui che deve rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non renderle o renderle mendaci. Si è spiegato che il suddetto elemento materiale non muta ove la minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità vengano eseguite per il tramite di una terza persona: in tal caso, infatti, costei diventa mera latrice nei confronti del soggetto passivo (rectius: colui che deve rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria), del comportamento delittuoso dell'agente, dovendosi in tal caso accertare se il terzo sia concorrente nel reato o, a sua volta, soggetto passivo di altri reati (art. 610 - 611 cod. pen. (Sez. 2, n. 44464 del 25/11/2010, Pagano, non massimata). Nel caso di specie, al momento in cui rese le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], non solo non vi era nessun elemento da cui desumere che questi fosse stato a sua volta soggetto passivo di altri reati posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma vi erano chiari elementi che inducevano a ritenere che il dichiarante, fratello di un imputato di reato collegato a quelli per cui si procedeva nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], avesse acconsentito con coscienza e volontà a farsi tramite della minaccia, così concorrendo nel reato. Affermare che rispetto al reato per cui si procede, la minaccia può essere veicolata tramite un terzo al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, non significa affatto che il terzo sia di per sé estraneo al reato, come invece ha ritenuto modo assertivo e errato la Corte di Appello di Venezia. Una errata applicazione della legge penale; una errata applicazione della legge processuale penale; una motivazione viziata. 5. Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perché sia stata ritenuta raggiunta la prova certa che la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di non sottoporsi all'esame nel processo che vedeva imputato anche [OSCURATO:PERSONA] fu conseguente alla minaccia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né, ancora, la Corte di appello ha affrontato, come detto, il tema della corretta qualificazione giuridica dei fatti, atteso che ove [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato titolare della facoltà di non rispondere, il reato contestato non potrebbe essere configurato. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, essendosi il reato estinto per prescrizione il 22 settembre 2022, e con rinvio agli effetti civili per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata,