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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 18336/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; lette le note scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma di quella del Tribunale di Potenza, in data 26 settembre 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato d'illecita detenzione di arma comune da sparo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta ai predetti a cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati che, con un unico atto di ricorso, eccepiscono il decorso del termine massimo di prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado; circostanza fatta oggetto di segnalazione da parte della difesa in occasione del deposito delle conclusioni scritte, con le quali, nel riportarsi ai motivi di appello, in via subordinata, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

4. Il comune difensore degli imputati ha depositato, in data 2 dicembre 2022, note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale è stata commessa il 3 aprile 2013 e, anche considerando il periodo di sospensione per una durata complessiva di 391 giorni su richiesta del difensore degli imputati (dal 9 ottobre 2017 al 14 giugno 2018 per complessivi 248 giorni e dal 6 maggio 2019 al 26 settembre 2029 per complessivi 143 giorni), il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 29 ottobre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appellc in data 13 gennaio 2022.

Giova sottolineare che l'eccezione di prescrizione del reato era stata posta all'attenzione della Corte di appello che, tuttavia, ha omesso di prenderla in considerazione.

In ogni caso, la prescrizione andrebbe dichiarata, pur se con l'atto di appello tale questione non fosse stata posta all'attenzione della Corte di merito.

Invero, tranne che nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile, sussiste l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, anche se l'impugnazione abbia avuto a oggetto solo la determinazione della pena.

Al riguardo, è stato chiarito che, nel giudizio di appello, salvo il caso d'inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976)

2. La sentenza dev'essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; lette le note scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma di quella del Tribunale di Potenza, in data 26 settembre 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato d'illecita detenzione di arma comune da sparo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta ai predetti a cinque mesi e dieci giorni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati che, con un unico atto di ricorso, eccepiscono il decorso del termine massimo di prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado; circostanza fatta oggetto di segnalazione da parte della difesa in occasione del deposito delle conclusioni scritte, con le quali, nel riportarsi ai motivi di appello, in via subordinata, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 4. Il comune difensore degli imputati ha depositato, in data 2 dicembre 2022, note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale è stata commessa il 3 aprile 2013 e, anche considerando il periodo di sospensione per una durata complessiva di 391 giorni su richiesta del difensore degli imputati (dal 9 ottobre 2017 al 14 giugno 2018 per complessivi 248 giorni e dal 6 maggio 2019 al 26 settembre 2029 per complessivi 143 giorni), il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 29 ottobre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appellc in data 13 gennaio 2022. Giova sottolineare che l'eccezione di prescrizione del reato era stata posta all'attenzione della Corte di appello che, tuttavia, ha omesso di prenderla in considerazione. In ogni caso, la prescrizione andrebbe dichiarata, pur se con l'atto di appello tale questione non fosse stata posta all'attenzione della Corte di merito. Invero, tranne che nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile, sussiste l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, anche se l'impugnazione abbia avuto a oggetto solo la determinazione della pena. Al riguardo, è stato chiarito che, nel giudizio di appello, salvo il caso d'inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976) 2. La sentenza dev'essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion
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