CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 25.2.2021 con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro e di beni riconducibili all'attività delittuosa e al profitto di reato; il sequestro è altresì finalizzato, in via residuale, alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], fino alla concorrenza di un importo pari a € 83.706,14 in relazione al reato di truffa aggravata, così come contestata al capo C) della rubrica. Deduce: 1 ALD 1.1. "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2094 c.c., 79 - 80 T.U.E.L. e 640, comma 2, cod.pen.". La questione sollevata con l'unico motivo di ricorso riguarda la possibilità di qualificare il rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale rapporto di lavoro subordinato. Viene rilevata la centralità della questione, visto che il sequestro è stato disposto sul presupposto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse diritto al rimborso richiesto nella sua qualità di Consigliere comunale, mancando in radice la possibilità di qualificarlo quale dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale -invece- risulterebbe essere un amministratore. Secondo la difesa, nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni richieste per stabilire la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pure in forma attenuata, sussistendo un rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, una continuità delle prestazioni, un versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilite e la mancanza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. La difesa sostiene che [OSCURATO:SOCIETA] svolgeva attività amministrativa. A sostegno dell'assunto illustra i contenuti della consulenza tecnica di parte a firma dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (commercialista) e [OSCURATO:PERSONA] (Consulente del lavoro) e risalta quanto dichiarato dai dipendenti della società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che lo status di amministratore di una società di capitali è compatibile con quello di lavoratore subordinato, per come affermato più volte dalla Cassazione civile. La difesa denuncia altresì la mancanza di motivazione con riguardo a una circostanza significativa, pure sottolineata con la richiesta di riesame e con la consulenza tecnica di parte, costituita dal fatto che da agosto 2009 ad aprile 2012, nonché da agosto 2012 a luglio 2017 (data di decadenza dall'incarico di Presidente del Consiglio Comunale), [OSCURATO:SOCIETA] ha richiesto società l'aspettativa per cariche elettive, così che la società non gli corrispondeva alcuna retribuzione. Secondo la difesa «tale circostanza costituisce la prova regina che il dott. [OSCURATO:SOCIETA], ove davvero avesse inteso truffare il Comune di Taranto, avrebbe continuato a percepire la retribuzione che gli spettava (con conseguente richiesta di rimborso da parte della società al Comune), senza mai chiedere alcuna aspettativa». Ulteriori censure vengono mosse con riguardo agli elementi valorizzati dal Tribunale per escludere il rapporto di subordinazione, quali il mancato rispetto di orari di lavoro, la preesistenza decennale del rapporto di lavoro e la congruità della retribuzione percepita.2. Con memoria pervenuta in data 8/11/2021, la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi del ricorso, ponendo l'accento sulla mancata valutazione della consulenza tecnica, della data di inizio del rapporto di lavoro, della richiesta di aspettativa ai sensi dell'art. 2 L. 816/85 e dell'art. 8 DL n. 8/93 e la violazione dell'art. 2094, cod.civ., in relazione all'art. 640, cod.pen. 3. Con memoria pervenuta il 9/11/2021 la difesa ha replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il tribunale ha precipuamente affrontato il tema -fondamentale- della natura del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. A tal fine, ha considerato i criteri indicati dalla Corte di cassazione in sede civile, e ha osservato: che «l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa»; che «il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è (...) vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione»; che gli indici sintomatici da valutare sono la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione delle esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e, infine, l'inserimento nell'organizzazione aziendale. 1.2. Applicando al caso concreto i principi e i parametri sopra indicati, il G.i.p. (prima) e il Tribunale (dopo) hanno escluso che [OSCURATO:SOCIETA] avesse un rapporto di lavoro subordinato con la società unipersonale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., perché, sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, era emerso che: a) non osservava un orario prestabilito, essendo libero di recarsi in azienda in qualsiasi orario, godendo di ampia discrezionalità, potendo anche mancare in intere giornate lavorative a prescindere dal giorno di chiusura, precisando che «tale circostanza vale non solo per [OSCURATO:PERSONA], impegnato anche nelle sedute consiliari, ma anche per gli altri fratelli. L'Azienda era difatti gestita in comune da tutta la famiglia»; b) impartiva direttive al personale, unitamente ai fratelli e alla madre, non come dipendente in posizione gerarchica sovraordinata ma come amministratore della società e quindi come datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che l'azienda era gestita da tutti i familiari che indipendentemente dirigevano il personale; c) non era sottoposto al potere direttivo e disciplinare della madre Puzo, datrice di lavoro solo formale, ma, in sostanza, in posizione paritaria rispetto ai figli, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA]; d) l'impresa era in sostanza un'impresa famigliare e, in quanto tale, incompatibile con la forma societaria formalmente rappresentata. Il tribunale ha rilevato l'esistenza di ulteriori indici della sussistenza di una condotta truffaldina e della fittizietà della natura subordinata del rapporto di lavoro: il riconoscimento di un supernninimo individuale con uno stipendio di gran lunga superiore a quello dei dipendenti; la richiesta anticipata dei rimborsi, ancor prima della loro percezione. 1.3. Le argomentazioni del Tribunale sono fronteggiate dal ricorrente opponendovi soprattutto dati formali, quali la struttura aziendale e la natura della società, la data di assunzione di [OSCURATO:SOCIETA] e la data di riconoscimento del superminimo contrattuale, la data effettiva di pagamento dei rimborsi. A sostegno di tutto ciò fa leva sulla consulenza tecnica che ha ricostruito attraverso la documentazione la carriera del ricorrente nell'ambito della società. Sulla base di tutto ciò denuncia la violazione dell'art. 2094, cod.civi., assumendo che i giudici di merito hanno errato a ritenere insussistente un rapporto di lavoro subordinato. Va rilevato, però, come la motivazione del tribunale sia affatto idonea al fine di giustificare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, richiesto in questa sede, che ha individuato proprio nel fatto che il dato formale fosse un mero schermo adoperato per celare la reale natura del rapporto di lavoro intercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Tanto ha fatto con motivazione adeguata che, in quanto tale, è insindacabile in questa sede. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2021