CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] G144-14a--rszunclu5o chiedendo_ [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art.589 bis cod. pen., in relazione ad un incidente stradale con investimento di una bicicletta. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ha affermato che non sono disponibili elementi oggettivi che consentano di stabilire l'effettivo nesso causale tra il consistente superamento del tasso alcolemico limite e le violazioni alle norme del codice della strada commesse dal [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di tracce di frenata può trovare spiegazione nel fatto che il conducente del veicolo avesse iniziato a premere il pedale del freno senza che l'azione di frenatura divenisse efficace. Comunque l'imputato non aveva manifestato alcun sintomo di ebbrezza alcolica, come si rileva anche dalle quattro conversazioni telefoniche intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e la centrale del 118. 2.1. Ingiustificatamente, nonostante sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., non è stata diminuita la pena nella misura massima, benché siano riscontrabili profili di responsabilità di rilevante spessore, nella causazione dell'incidente, in capo alla stessa vittima, che utilizzava un velocipede non provvisto degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non indossava il giubbotto o le bretelle riflettenti ad alta visibilità e procedeva in bicicletta indossando indumenti tali da non favorire, in ora notturna, la percezione della sua presenza, che non era visibile nonostante l'illuminazione artificiale e la luce proiettata dai fanali dei veicoli che sopraggiungevano. Non vi è certezza alcuna, sempre a detta del consulente tecnico del pubblico ministero, né sull'effettiva accensione del fanale anteriore e di quello posteriore della bicicletta né sulla regolare attivazione del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa. 2.2. Ingiustificatamente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, non tenendo conto che l'imputato si è immediatamente attivato per prestare aiuto alla vittima, scendendo nel fosso dove quest'ultima si trovava, ancora in vita, procedendo con manovre rianimatorie, chiamando immediatamente i soccorsi al telefono e praticando anche un massaggio cardiaco. 2.3. Con requisitoria scritta, ex art. 23 d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.2.4. Le censure formulate dal ricorrente sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria e conclusioni scritte in data 8 novembre 2021. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez.6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7- 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la mancata percezione, da parte dell'imputato, del pericolo rappresentato dalla presenza della bicicletta, protrattasi fino all'ultimo momento prima dell'impatto, e la conseguente omissione di ogni manovra di evitamento, sia pure tardiva, sono dimostrative di uno stato di minorata capacità percettiva e di un affievolimento della reattività che, ragionevolmente, in assenza di diverse cause, devono ricollegarsi all'elevato stato di ebbrezza alcolica nel quale l'imputato versava. Infatti, qualora egli fosse stato vigile, avrebbe senz'altro avvistato il velocipede, se non in lontananza quantomeno nel momento in cui i fari della sua auto lo avevano illuminato. In tale momento una pronta reazione al pericolo imminente avrebbe indotto il conducente ad approntare una manovra di evitamento o mediante l'effettuazione di una brusca frenata oppure mediante uno scarto a sinistra che, anche se limitato, avrebbe permesso il superamento dell'ostacolo e quindi scongiurato l'impatto. Tale ultima manovra era resa, tra l'altro, agevole dalla linearità della strada e dalla larghezza della carreggiata, atteso anche che la bicicletta viaggiava mantenendo strettamente la destra. L'impianto argomentativo a sostegno del decísum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può essere accolto, esaurendo esso la propria rilevanza sul piano del merito. Al riguardo occorre rilevare come il giudice a quo abbia posto in luce la preponderanza della colpa dell'imputato rispetto a quella ravvisabile in capo alla parte offesa, che giustifica la qualificazione del concorso della vittima in termini di scarsa rilevanza e quindi la riduzione della pena in misura inferiore al massimo previsto dalla norma: motivazione senz'altro congrua e conforme a corretti canoni valutativi, improntati a lineare razionalità. 3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'elevato grado di colpa e al precedente relativo al reato di cui all'art. 187 cod strada. 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci in Roma,i1 16-11