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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 31701/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 027UV79) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23 novembre 2023, che ha parzialmente riformato quella di primo grado, prosciogliendolo per mancanza di querela in relazione ad un episodio di furto pluriaggravato e rideterminando la pena a suo favore in relazione ad una seconda fattispecie di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perpetrata nella stessa data. 1.1.11 ricorso, a firma del legale fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA], si è affidato a un solo motivo, che ha dedotto nullità assoluta della sentenza impugnata per omessa citazione, per il giudizio di appello, dell'imputato - detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] - e del suo difensore.

Alcuna notificazione sarebbe avvenuta, nonostante il riferimento, contenuto nella decisione della Corte di merito, al rituale deposito delle conclusioni scritte da parte della difesa, in realtà mai posta in condizioni di esercitare il proprio ministero.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.La verifica degli atti processuali — possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata (cfr. sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 12 giugno 2023, per l'udienza del 22 novembre 2023, reca l'indicazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] come "libero appellante" e la specificazione del domicilio eletto dall'imputato medesimo presso lo studio del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA].

In data 12 giugno 2023 - dunque nella stessa data - è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia; ed in pari data il decreto di citazione è stato con le stesse modalità notificato al suddetto difensore, in proprio, al medesimo indirizzo telematico. 1.1.E' principio di diritto, condiviso dal collegio, che "nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni" (es. sez. 3, n. 1894 del 21/12/1999, Cappelli, Rv. 215693; sez. 3, n.49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771).

Tale orientamento è stato per il vero confermato, nella parte motiva, dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, che ha rimarcato che l'art. 156 comma 4 cod. proc. pen. prevede che la consegna di copia delle notificazioni debba essere eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) "quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario".

In questo caso, l'unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costituita da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «risultare degli atti», e ciò per ragioni di immediata evidenza.

Infatti, se da un lato l'autorità che procede nei confronti di un imputato detenuto non può non conoscere il suo status, nell'ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedimenti diversi.

Per tale ragione, la sentenza ritiene legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione.

Per tali ragioni la Corte sottolinea che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero.

Tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l'imputato risulta ristretto.

1.2. Orbene, la difesa del ricorrente si è limitata a genericamente lamentare che il prevenuto non avrebbe ricevuto la notificazione del decreto di citazione perché detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA], senza nulla precisare e documentare; ed ha aggiunto, contrariamente al vero, di non aver ricevuto a sua volta alcuna notificazione.

1.3. In secondo luogo, anche a voler ritenere sussistente una ipotesi di omessa notifica presso il sito di detenzione, l'avvenuta notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto, rappresentato dallo studio del difensore di fiducia, realizza una diversa modalità di esecuzione della notificazione, che integra una nullità della citazione solo laddove abbia ragionevolmente precluso all'imputato di venire a conoscenza del giudizio di secondo grado, e sarebbe stato onere della difesa, non assolto, quello di precisare concretamente i contorni del vulnus arrecato in tal senso all'esercizio del diritto di difesa; versandosi in un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, la presenza di un patrocinio tecnico fiduciario, ritualmente avvisato, avrebbe dovuto sollecitarne una tempestiva attivazione volta a far valere l'invalidità della citazione a giudizio del proprio assistito in occasione del primo costituto processuale successivo al radicamento di essa, rappresentato — quantomeno — dal deposito delle conclusioni nell'ambito del procedimento regolato dalla trattazione scritta.

In assenza di deduzioni, la nullità è da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. (sez.

U n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 027UV79) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23 novembre 2023, che ha parzialmente riformato quella di primo grado, prosciogliendolo per mancanza di querela in relazione ad un episodio di furto pluriaggravato e rideterminando la pena a suo favore in relazione ad una seconda fattispecie di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perpetrata nella stessa data. 1.1.11 ricorso, a firma del legale fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA], si è affidato a un solo motivo, che ha dedotto nullità assoluta della sentenza impugnata per omessa citazione, per il giudizio di appello, dell'imputato - detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] - e del suo difensore. Alcuna notificazione sarebbe avvenuta, nonostante il riferimento, contenuto nella decisione della Corte di merito, al rituale deposito delle conclusioni scritte da parte della difesa, in realtà mai posta in condizioni di esercitare il proprio ministero. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.La verifica degli atti processuali — possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata (cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 12 giugno 2023, per l'udienza del 22 novembre 2023, reca l'indicazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] come "libero appellante" e la specificazione del domicilio eletto dall'imputato medesimo presso lo studio del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In data 12 giugno 2023 - dunque nella stessa data - è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia; ed in pari data il decreto di citazione è stato con le stesse modalità notificato al suddetto difensore, in proprio, al medesimo indirizzo telematico. 1.1.E' principio di diritto, condiviso dal collegio, che "nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni" (es. sez. 3, n. 1894 del 21/12/1999, Cappelli, Rv. 215693; sez. 3, n.49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771). Tale orientamento è stato per il vero confermato, nella parte motiva, dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, che ha rimarcato che l'art. 156 comma 4 cod. proc. pen. prevede che la consegna di copia delle notificazioni debba essere eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) "quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario". In questo caso, l'unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costituita da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «risultare degli atti», e ciò per ragioni di immediata evidenza. Infatti, se da un lato l'autorità che procede nei confronti di un imputato detenuto non può non conoscere il suo status, nell'ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedimenti diversi. Per tale ragione, la sentenza ritiene legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione. Per tali ragioni la Corte sottolinea che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero. Tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l'imputato risulta ristretto. 1.2. Orbene, la difesa del ricorrente si è limitata a genericamente lamentare che il prevenuto non avrebbe ricevuto la notificazione del decreto di citazione perché detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA], senza nulla precisare e documentare; ed ha aggiunto, contrariamente al vero, di non aver ricevuto a sua volta alcuna notificazione. 1.3. In secondo luogo, anche a voler ritenere sussistente una ipotesi di omessa notifica presso il sito di detenzione, l'avvenuta notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto, rappresentato dallo studio del difensore di fiducia, realizza una diversa modalità di esecuzione della notificazione, che integra una nullità della citazione solo laddove abbia ragionevolmente precluso all'imputato di venire a conoscenza del giudizio di secondo grado, e sarebbe stato onere della difesa, non assolto, quello di precisare concretamente i contorni del vulnus arrecato in tal senso all'esercizio del diritto di difesa; versandosi in un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, la presenza di un patrocinio tecnico fiduciario, ritualmente avvisato, avrebbe dovuto sollecitarne una tempestiva attivazione volta a far valere l'invalidità della citazione a giudizio del proprio assistito in occasione del primo costituto processuale successivo al radicamento di essa, rappresentato — quantomeno — dal deposito delle conclusioni nell'ambito del procedimento regolato dalla trattazione scritta. In assenza di deduzioni, la nullità è da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. (sez. U n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma
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