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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24458/2026

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NE (CUI: 0111SAY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto e tentato furto contestati ai capi A) e B) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante - è indeducibile in quanto in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), limitandosi volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ed è anche manifestamente infondato atteso che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793); - che il secondo motivo di censura che deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile, atteso che la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sul fi ciente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 31379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE (CUI: 0111SAY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto e tentato furto contestati ai capi A) e B) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante - è indeducibile in quanto in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), limitandosi volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ed è anche manifestamente infondato atteso che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793); - che il secondo motivo di censura che deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile, atteso che la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sul fi ciente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 31379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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