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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09470/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la premeditazione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino perché proceda alla rideterminazione della pena. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 aprile 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 3 e 4 in relazione all'art. 61 n. 4 cod. pen. (capo A della rubrica), di distruzione parziale del corpo della vittima (capo B della rubrica), di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma da sparo utilizzata per l'uccisione del Lamberti (capo C della rubrica) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata nella misura di euro 900.000,00 oltre interessi dalla sentenza sino al saldo.

2. Con pronuncia resa in data 12 maggio 2021, la Corte di Assise di appello di Torino escludeva la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 4. cod. pen., confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso quest'ultima decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, la "nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 606, comma 1, codice di rito, con riferimento all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, nonché alla mancanza, contraddittorietà e grave illogicità della motivazione risultante all'evidenza dal testo stesso delle sentenza".

Secondo la difesa, i Giudici di merito non avrebbero accertato, in termini probatori rigorosi, il momento in cui sarebbe sorto in capo al Sapino il proposito criminoso di uccidere il Lannberti; conseguentemente, avrebbero "applicato fallacemente" l'aggravante della premeditazione "sull'erroneo presupposto giuridico che, pur in mancanza dell'individuazione di un momento anticipato della volontà colpevole, sia possibile proiettare, senza alcun ancoraggio fattuale preciso e determinato, il dolo del fatto in un momento apprezzabilmente antecedente rispetto all'esecuzione, in relazione alla sua valutata intensità"; "l'oscurità in ordine alla causale" del delitto - come affermato dalla stessa Corte territoriale - non sarebbe stata "illuminata da dati certi e non contraddittori di carattere fattuale, indicativi di un preordinato concepimento del delitto"; anzi, nel caso di specie, sarebbe "mancata assolutamente sia l'adeguata organizzazione dei mezzi e dei luoghi idonei a uccidere, sia la predisposizione delle modalità esecutive secondo una logica ragionale che caratterizza qualsiasi agente criminale, soprattutto un agente come il Sapino certamente in grado, per la sua attività di consulente amministrativo, di compiere calcoli razionali e ragionamenti elementari in termini di prevedibilità degli effetti della propria condotta"; l'omicidio era stato, infatti, compiuto nel locale che costituiva la sede di lavoro dell'imputato, in pieno giorno, in condizioni di tempo e di luogo che avrebbero immediatamente e inevitabilmente portato alla scoperta del colpevole, in un luogo, per giunta, frequentato stabilmente dalla dipendente e in cui avevano libero accesso numerosi clienti; la vittima, inoltre, era sopraggiunta con la propria auto che aveva lasciato in doppia fila davanti al locale, determinando così una situazione che avrebbe reso ulteriormente certa l'individuazione del colpevole, costretto a rimuovere l'auto sotto il controllo delle telecamere di sorveglianza; l'imputato non aveva, altresì, predisposto anticipatamente alcun mezzo per occultare il cadavere, per sbarazzarsi delle innumerevoli tracce del fatto compiuto e per sottrarsi all'immediata cattura.

Sempre secondo la difesa, le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, al fine di superare le deduzioni del ricorrente sarebbero manifestamente illogiche: sarebbe del tutto evidente, alla stregua delle modalità dei fatti, che il Sapino avesse agito in modo maldestro e impulsivo; imputare il fallimento del piano delittuoso a eventi imprevedibili e inusuali non corrisponderebbe alla realtà dei fatti; la circostanza secondo cui il Sapino avesse pianificato il delitto confidando di avere più giorni a disposizione per portare a compimento il programmato fatto criminoso sarebbe un'ipotesi del tutto congetturale.

Quanto alla ricerca da parte dell'imputato dell'arma, la motivazione della sentenza impugnata - sempre secondo l'atto di impugnazione - sarebbe, "in parte, mancante e in parte illogica"; sarebbe mancante perché avrebbe scartato, con un cenno brevissimo, l'ipotesi alternativa dedotta dal Sapino; sarebbe intrinsecamente illogica per avere erroneamente sostenuto che la prospettazione difensiva sarebbe stata contraddetta dallo stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Va, innanzitutto, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di omicidio, la premeditazione presuppone due elementi: uno di natura cronologica, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso e, l'altro, di carattere ideologico, consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente, senza soluzioni di continuità, fino alla commissione del crimine.Il primo di tali elementi è particolarmente indicativo perché, concretandosi in un intervallo temporale in cui l'agente potrebbe riflettere ed eventualmente recedere dal proposito criminoso, denota - ove tale recesso non si sia verificato - una particolare intensità di dolo che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, nel che si sostanzia l'altro degli elementi costitutivi dell'aggravante.

Ne consegue che detti elementi si integrano e si arricchiscono reciprocamente e a entrambi occorre guardare per decidere se sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen..

2. Ciò posto, in linea di principio, va rilevato che, secondo la concorde ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito, il Sapino aveva ucciso volontariamente [OSCURATO:PERSONA] nel locale interrato dell'ufficio del C.A.F. dove lavorava e dove la vittima si era recata, avendo ricevuto quella stessa mattina un messaggio da parte dell'imputato e, successivamente, una telefonata con cui era stata invitata a portarsi in quel luogo.

In particolare, è stato accertato che: l'imputato, dopo avere esploso all'indirizzo della vittima due colpi di pistola, provocando la lesione da scoppio del rene destro e una lesione trapassante di due anse iliaci, l'aveva ripetutamente colpita con il calcio della pistola al capo; il Lamberti, dopo essere stato attinto dai due colpi da sparo, aveva cercato di scappare su per le scale, ma era inciampato in un gradino e, battendo la testa, aveva perso coscienza (in questo senso deponevano le due lesioni in punti diversi del capo, rilevate dal medico legale), sicché il Sapino aveva avuto la possibilità di agire su un corpo inerte come si evinceva dall'assenza di segni di difesa; quindi, la vittima era stata spogliata e trascinata in altro locale interrato, dove era avvenuto il tentativo da parte del Sapino di bruciare il cadavere; l'imputato aveva, altresì, dovuto spostare l'auto del Lamberti, lasciata da questi in seconda fila dinnanzi al suo ufficio (nonostante fosse ben consapevole della presenza di un sistema di video sorveglianza che lo avrebbe potuto riprendere, come in effetti era avvenuto), nonché disfarsi degli indumenti della vittima, gettandoli in vari cassonetti della spazzatura, e aveva, infine, gettato l'arma nella Dora; il Sapino, poi, si era rimesso a lavorare con la segretaria in ufficio come se nulla fosse accaduto e aveva detto agli amici del Lamberti, che l'avevano chiamato per avere sue notizie, che non era successo nulla di significativo per ciò che lo riguardave.

3. Le giustificazioni addotte dalla Corte territoriale - al fine di negare che l'imputato avesse agito senza un'adeguata predisposizione delle modalità esecutive del delitto e di imputare il fallimento del "piano" criminoso a eventi imprevedibili e inusuali (in particolare, la pronta attivazione della moglie della vittima nella ricerca del marito, non rientrato a casa, sebbene da poco; le ricerche spontanee, tempestive ed efficaci da parte degli amici del Lamberti; la mancata previsione che la vittima avesse parcheggiato in doppia fila dinnanzi al luogo del delitto) appaiono contraddittorie con la stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza (e in precedenza riportata) e, in ogni caso, non convincenti.

La Corte di Assise di appello di Torino afferma, infatti, che la premeditazione non può confondersi con un' "accurata, precisa, corretta e prudente previsione dell'intero svolgimento dell'azione e di tutti gli inconvenienti possibili e immaginabili che potrebbero verificarsi", ma dimentica che proprio dalla preordinazione del crimine possono essere tratti elementi sintomatici idonei a una corretta individuazione e quantificazione del dolo del soggetto agente.

Proprio la preordinazione del delitto, infatti, può costituire uno degli elementi da cui desumere la ricorrenza della premeditazione, intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche dell'agente, del proposito omicida (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3082 del 26/03/196, Rv. 204299; Cass. Sez. 1, n. 4956 del 13/05/1993, Ardito).

4. Inoltre, il discorso giustificativo non si profila persuasivo siccome non fa emergere in modo chiaro e tale da soddisfare il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio il preciso momento in cui, nella ricostruzione del fatto, fosse da ritenersi accertata la maturata decisione in capo all'imputato del proposito omicidiario.

Sebbene sia stato accertato che il Sapino si fosse procurato un'arma nei giorni tra il 19 e il 22 marzo 2019 (giorno dell'omicidio), detto elemento indiziario non è stato oggetto di approfondito esame.

La prospettazione difensiva - secondo cui il Sapino si sarebbe procurato quell'arma a scopi difensivi e dissuasivi nei confronti di soggetti che lo avevano intimidito - è stata, infatti, disattesa con motivazione non adeguata; e ciò tanto più che - come la stessa decisione impugnata ha evidenziato - "le ragioni per le quali Sapino ha ucciso Lamberti sono rimaste oscure".

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante della premeditazione con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino, che dovrà, alla luce dei superiori rilievi e in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, colmare le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino.

Così deciso, il 16 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la premeditazione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino perché proceda alla rideterminazione della pena. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 3 e 4 in relazione all'art. 61 n. 4 cod. pen. (capo A della rubrica), di distruzione parziale del corpo della vittima (capo B della rubrica), di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma da sparo utilizzata per l'uccisione del Lamberti (capo C della rubrica) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata nella misura di euro 900.000,00 oltre interessi dalla sentenza sino al saldo. 2. Con pronuncia resa in data 12 maggio 2021, la Corte di Assise di appello di Torino escludeva la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 4. cod. pen., confermando nel resto la decisione appellata. 3. Avverso quest'ultima decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, la "nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 606, comma 1, codice di rito, con riferimento all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, nonché alla mancanza, contraddittorietà e grave illogicità della motivazione risultante all'evidenza dal testo stesso delle sentenza". Secondo la difesa, i Giudici di merito non avrebbero accertato, in termini probatori rigorosi, il momento in cui sarebbe sorto in capo al Sapino il proposito criminoso di uccidere il Lannberti; conseguentemente, avrebbero "applicato fallacemente" l'aggravante della premeditazione "sull'erroneo presupposto giuridico che, pur in mancanza dell'individuazione di un momento anticipato della volontà colpevole, sia possibile proiettare, senza alcun ancoraggio fattuale preciso e determinato, il dolo del fatto in un momento apprezzabilmente antecedente rispetto all'esecuzione, in relazione alla sua valutata intensità"; "l'oscurità in ordine alla causale" del delitto - come affermato dalla stessa Corte territoriale - non sarebbe stata "illuminata da dati certi e non contraddittori di carattere fattuale, indicativi di un preordinato concepimento del delitto"; anzi, nel caso di specie, sarebbe "mancata assolutamente sia l'adeguata organizzazione dei mezzi e dei luoghi idonei a uccidere, sia la predisposizione delle modalità esecutive secondo una logica ragionale che caratterizza qualsiasi agente criminale, soprattutto un agente come il Sapino certamente in grado, per la sua attività di consulente amministrativo, di compiere calcoli razionali e ragionamenti elementari in termini di prevedibilità degli effetti della propria condotta"; l'omicidio era stato, infatti, compiuto nel locale che costituiva la sede di lavoro dell'imputato, in pieno giorno, in condizioni di tempo e di luogo che avrebbero immediatamente e inevitabilmente portato alla scoperta del colpevole, in un luogo, per giunta, frequentato stabilmente dalla dipendente e in cui avevano libero accesso numerosi clienti; la vittima, inoltre, era sopraggiunta con la propria auto che aveva lasciato in doppia fila davanti al locale, determinando così una situazione che avrebbe reso ulteriormente certa l'individuazione del colpevole, costretto a rimuovere l'auto sotto il controllo delle telecamere di sorveglianza; l'imputato non aveva, altresì, predisposto anticipatamente alcun mezzo per occultare il cadavere, per sbarazzarsi delle innumerevoli tracce del fatto compiuto e per sottrarsi all'immediata cattura. Sempre secondo la difesa, le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, al fine di superare le deduzioni del ricorrente sarebbero manifestamente illogiche: sarebbe del tutto evidente, alla stregua delle modalità dei fatti, che il Sapino avesse agito in modo maldestro e impulsivo; imputare il fallimento del piano delittuoso a eventi imprevedibili e inusuali non corrisponderebbe alla realtà dei fatti; la circostanza secondo cui il Sapino avesse pianificato il delitto confidando di avere più giorni a disposizione per portare a compimento il programmato fatto criminoso sarebbe un'ipotesi del tutto congetturale. Quanto alla ricerca da parte dell'imputato dell'arma, la motivazione della sentenza impugnata - sempre secondo l'atto di impugnazione - sarebbe, "in parte, mancante e in parte illogica"; sarebbe mancante perché avrebbe scartato, con un cenno brevissimo, l'ipotesi alternativa dedotta dal Sapino; sarebbe intrinsecamente illogica per avere erroneamente sostenuto che la prospettazione difensiva sarebbe stata contraddetta dallo stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di omicidio, la premeditazione presuppone due elementi: uno di natura cronologica, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso e, l'altro, di carattere ideologico, consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente, senza soluzioni di continuità, fino alla commissione del crimine.Il primo di tali elementi è particolarmente indicativo perché, concretandosi in un intervallo temporale in cui l'agente potrebbe riflettere ed eventualmente recedere dal proposito criminoso, denota - ove tale recesso non si sia verificato - una particolare intensità di dolo che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, nel che si sostanzia l'altro degli elementi costitutivi dell'aggravante. Ne consegue che detti elementi si integrano e si arricchiscono reciprocamente e a entrambi occorre guardare per decidere se sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.. 2. Ciò posto, in linea di principio, va rilevato che, secondo la concorde ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito, il Sapino aveva ucciso volontariamente [OSCURATO:PERSONA] nel locale interrato dell'ufficio del C.A.F. dove lavorava e dove la vittima si era recata, avendo ricevuto quella stessa mattina un messaggio da parte dell'imputato e, successivamente, una telefonata con cui era stata invitata a portarsi in quel luogo. In particolare, è stato accertato che: l'imputato, dopo avere esploso all'indirizzo della vittima due colpi di pistola, provocando la lesione da scoppio del rene destro e una lesione trapassante di due anse iliaci, l'aveva ripetutamente colpita con il calcio della pistola al capo; il Lamberti, dopo essere stato attinto dai due colpi da sparo, aveva cercato di scappare su per le scale, ma era inciampato in un gradino e, battendo la testa, aveva perso coscienza (in questo senso deponevano le due lesioni in punti diversi del capo, rilevate dal medico legale), sicché il Sapino aveva avuto la possibilità di agire su un corpo inerte come si evinceva dall'assenza di segni di difesa; quindi, la vittima era stata spogliata e trascinata in altro locale interrato, dove era avvenuto il tentativo da parte del Sapino di bruciare il cadavere; l'imputato aveva, altresì, dovuto spostare l'auto del Lamberti, lasciata da questi in seconda fila dinnanzi al suo ufficio (nonostante fosse ben consapevole della presenza di un sistema di video sorveglianza che lo avrebbe potuto riprendere, come in effetti era avvenuto), nonché disfarsi degli indumenti della vittima, gettandoli in vari cassonetti della spazzatura, e aveva, infine, gettato l'arma nella Dora; il Sapino, poi, si era rimesso a lavorare con la segretaria in ufficio come se nulla fosse accaduto e aveva detto agli amici del Lamberti, che l'avevano chiamato per avere sue notizie, che non era successo nulla di significativo per ciò che lo riguardave. 3. Le giustificazioni addotte dalla Corte territoriale - al fine di negare che l'imputato avesse agito senza un'adeguata predisposizione delle modalità esecutive del delitto e di imputare il fallimento del "piano" criminoso a eventi imprevedibili e inusuali (in particolare, la pronta attivazione della moglie della vittima nella ricerca del marito, non rientrato a casa, sebbene da poco; le ricerche spontanee, tempestive ed efficaci da parte degli amici del Lamberti; la mancata previsione che la vittima avesse parcheggiato in doppia fila dinnanzi al luogo del delitto) appaiono contraddittorie con la stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza (e in precedenza riportata) e, in ogni caso, non convincenti. La Corte di Assise di appello di Torino afferma, infatti, che la premeditazione non può confondersi con un' "accurata, precisa, corretta e prudente previsione dell'intero svolgimento dell'azione e di tutti gli inconvenienti possibili e immaginabili che potrebbero verificarsi", ma dimentica che proprio dalla preordinazione del crimine possono essere tratti elementi sintomatici idonei a una corretta individuazione e quantificazione del dolo del soggetto agente. Proprio la preordinazione del delitto, infatti, può costituire uno degli elementi da cui desumere la ricorrenza della premeditazione, intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche dell'agente, del proposito omicida (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3082 del 26/03/196, Rv. 204299; Cass. Sez. 1, n. 4956 del 13/05/1993, Ardito). 4. Inoltre, il discorso giustificativo non si profila persuasivo siccome non fa emergere in modo chiaro e tale da soddisfare il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio il preciso momento in cui, nella ricostruzione del fatto, fosse da ritenersi accertata la maturata decisione in capo all'imputato del proposito omicidiario. Sebbene sia stato accertato che il Sapino si fosse procurato un'arma nei giorni tra il 19 e il 22 marzo 2019 (giorno dell'omicidio), detto elemento indiziario non è stato oggetto di approfondito esame. La prospettazione difensiva - secondo cui il Sapino si sarebbe procurato quell'arma a scopi difensivi e dissuasivi nei confronti di soggetti che lo avevano intimidito - è stata, infatti, disattesa con motivazione non adeguata; e ciò tanto più che - come la stessa decisione impugnata ha evidenziato - "le ragioni per le quali Sapino ha ucciso Lamberti sono rimaste oscure". 5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante della premeditazione con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino, che dovrà, alla luce dei superiori rilievi e in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, colmare le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Torino. Così deciso, il 16 f