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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25674/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancanza e/o vizio di motivazione e violazione di legge sulla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento, nonché del mancato approfondimento della domanda di detenzione domiciliare in luogo della pena carceraria - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, altresì generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, tenuto conto sia dell'occupazione abusiva dell'immobile, sia della reiterazione del furto di energia elettrica in detto immobile mediante manomissione del contatore, sia della generale inadempienza alle prescrizioni ed alle indicazioni e sollecitazioni rivoltegli dall'Uepe nel tentativo di riempire di contenuto la misura alternativa in essere; - tale comportamento è incompatibile con la prosecuzione della misura per l'inaffidabilità dimostrata da Russo sul rispetto delle prescrizioni, oltre che per la commissione di vari reati; - non può essere dichiarata validamente espiata la pena in affidamento, atteso che l'immobile era abusivamente occupato sin dall'inizio e che la circostanza è stata nascosta all'Uepe, avendo l'affidato dichiarato che l'immobile gli era stato concesso da un conoscente; - questi, disertando anche tutte le iniziative proposte dall'Uepe ai fini di un inserimento formativo e/o lavorativo, ha così dimostrato di non avere compreso il senso della misura e la necessità di adeguarsi al rispetto delle regole.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta dette argomentazioni e insiste sulla mancata verifica di un'alternativa detentiva esclusa dalla motivazione nel suo complesso - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancanza e/o vizio di motivazione e violazione di legge sulla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento, nonché del mancato approfondimento della domanda di detenzione domiciliare in luogo della pena carceraria - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, altresì generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, tenuto conto sia dell'occupazione abusiva dell'immobile, sia della reiterazione del furto di energia elettrica in detto immobile mediante manomissione del contatore, sia della generale inadempienza alle prescrizioni ed alle indicazioni e sollecitazioni rivoltegli dall'Uepe nel tentativo di riempire di contenuto la misura alternativa in essere; - tale comportamento è incompatibile con la prosecuzione della misura per l'inaffidabilità dimostrata da Russo sul rispetto delle prescrizioni, oltre che per la commissione di vari reati; - non può essere dichiarata validamente espiata la pena in affidamento, atteso che l'immobile era abusivamente occupato sin dall'inizio e che la circostanza è stata nascosta all'Uepe, avendo l'affidato dichiarato che l'immobile gli era stato concesso da un conoscente; - questi, disertando anche tutte le iniziative proposte dall'Uepe ai fini di un inserimento formativo e/o lavorativo, ha così dimostrato di non avere compreso il senso della misura e la necessità di adeguarsi al rispetto delle regole. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta dette argomentazioni e insiste sulla mancata verifica di un'alternativa detentiva esclusa dalla motivazione nel suo complesso - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m
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