CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, su sua richiesta e con il consenso del PM, le ha applicato, concessale l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e applicata la diminuente del rito, la pena condizio- nalmente sospesa di mesi quattro di reclusione, con la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi, in relazione al reato di cui all'art. 590bis cod. pen., commesso in Dogliani (CN) il 31/10/2019. Con primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 222, co. 2 bis, cod. strada, poiché il giudice del patteggia- mento nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria, non oggetto di accordo tra le parti, non ha tenuto conto della riduzione di un terzo prevista nel caso dì patteggiamento. Con secondo motivo di ricorso, lamenta la illogicità della motivazione in re- lazione alla durata della misura, non oggetto di accordo tra le parti, in quanto superiore alla media e alla durata della pena principale. La motivazione, inoltre, accorderebbe rilevanza unicamente a due elementi, uno dei quali, peraltro, è va- lorizzato "in senso favorevole" con riferimento alla determinazione della pena prin- cipale. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con ri- ferimento alla durata della sospensione della patente. Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportato in epi- grafe. 2. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551)4th71., testi> pz.,,,,tu ekl (+t" 4. Quanto al primo profilo di doglianza, nel ricordare che la contestazione mossa all'odierna ricorrente concerne il reato di lesioni colpose stradali, questa Corte di legittimità ha chiarito che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, co. 2bis bis, cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della di- sciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose" (Sez. 4, n. 14504 del 22/3/2016, Rama, Rv. 266468). E siffatta interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame. 5. Quanto al secondo motivo, poi, occorre ricordare che i criteri di determina- zione della sanzione penale e di quella amministrativa sono diversi, poiché la de- terminazione della durata della sospensione è effettuata in base ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada e non con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., pertanto anche le motivazioni relative a ciascuna di esse sono tra loro auto- nome e non possono essere raffrontate ai fini di evidenziare una incoerenza o contraddittorietà del provvedimento (cfr. questa Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 dep. 2021, Di marco, Rv. 280393). Ebbene, il giudice del patteggiamento ha soddisfatto tale onere motivazionale facendo riferimento alla gravità delle lesioni ed al comportamento processuale dell'imputata, non dimenticando, peraltro, che questa Corte di legittimità ha pre- cisato che, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravis- sime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. questa Sez. 4, n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832).6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i