CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 13181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; grRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2025) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla condizione di procedibilità richiesta - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed è anche manifestamente infondato, essendo la querela stata sporta da [OSCURATO:PERSONA] nella qua qualità di comproprietaria del cantiere dove si è consumato il furto; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è ugualmente indeducibile, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal Tribunale; - che il terzo e il quarto motivo di ricorso - che deducono violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — sono anch'essi indeducibili, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M