CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 dicembre 2025
Cassazione n. 28324/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/12/2025, il Tribunale di Macerata, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con laquale si chiedeva di rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza emessa indata 31/05/2006 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabiledall’08/01/2010, che aveva revocato il già concesso beneficio della sospensionecondizionale della pena di cui alla sentenza di condanna emessa dalla Corte diappello di Napoli, sezione per i minorenni, in data 23/11/2000.Il giudice dell’esecuzione ha affermato, a fronte della doglianza sul fatto cheil giudice della revoca non aveva acquisito il fascicolo del precedente giudizio enon aveva tenuto conto dell’avvenuto decorso di tre anni dall’irrevocabilità dellasentenza del giudice minorile, che l’eventuale erroneità della decisione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata successivamente dalla Cortedi appello di Napoli, avrebbe dovuto essere fatta valere in quel procedimento congli ordinari mezzi di impugnazione.In ogni caso la revoca della sospensione condizionale della pena era statadisposta non certo ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen., ma ai sensidell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., per avere l’imputato commesso un nuovodelitto nel maggio 2004, quindi entro cinque anni dal passaggio in giudicato dallasentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diLuca [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., 178 lett.c) e 179 cod. proc. pen., nonché dell’art. 6 CEDU, eccependo la nullità assolutadella decisione impugnata perché assunta in assenza di rituale instaurazione delcontraddittorio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.Dopo la fissazione dell’udienza alla data del 17/12/2025 e la rituale notificadell’avviso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato per la fase di merito, ilricorrente aveva depositato formale istanza di declaratoria di incompetenzaassoluta e di incompatibilità del giudice procedente, di nullità degli atti e disospensione del procedimento, sollevando dirimenti questioni pregiudiziali.L’udienza non era stata celebrata ed era stato disposto rinvio al 22/12/2025senza effettuare alcun rituale avviso al difensore; solo il 29/12/2025 era statacomunicata l’ordinanza qui impugnata.Il difetto di comunicazione al difensore, secondo il ricorrente, si inseriva inun contesto procedimentale caratterizzato da altre anomalie, poiché la Procurapresso il Tribunale di Macerata gli aveva notificato una condanna divenutairrevocabile, nonostante il processo a suo carico non fosse stato validamentecelebrato, e poi aveva trasferito il fascicolo dell’esecuzione con le richieste delcondannato ad altro giudice diverso rispetto a quello al quale erano statepresentate.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 25 Cost., 665,666 e 670 cod. proc. pen., eccependo incompetenza funzionale del giudicedell’esecuzione e indebita assunzione di competenza in assenza di previadecisione sulle istanze difensive.Il Tribunale di Macerata aveva mantenuto la competenza sul procedimentosenza previamente decidere sulle istanze di incompetenza e sulle eccezioni dinullità, depositate dalla difesa in data antecedente all’udienza del 17/12/2025.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 648, 665, 666 e670 cod. proc. pen., sostenendo che la competenza sarebbe stata assunta «subase genetica viziata» e deducendo inesistenza di un valido presuppostoesecutivo e omessa verifica preliminare sulla sua validità.La competenza del Tribunale di Macerata viene fatta discendere da unasentenza di condanna comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo che era divenutairrevocabile, senza previa comunicazione né al ricorrente né al suo difensoreeffettivo. Inoltre la trasmissione del fascicolo dalla Procura presso il Tribunale diNapoli Nord alla Procura presso il Tribunale di Macerata era avvenuta senza chene fosse data comunicazione al difensore.A fronte di queste anomalie il Tribunale di Macerata non aveva effettuatoalcuna verifica circa la propria competenza.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art, 125, comma 3, cod.proc. pen., motivazione apparente, travisamento del contenuto dell’istanzadifensiva, erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicitàdella motivazione.Il giudice dell’esecuzione ha travisato il contenuto dell’istanza difensiva chenon metteva in discussione la responsabilità penale accertata in sede dicognizione, ma la validità del presupposto genetico della competenza delTribunale di Macerata, la legittimità del trasferimento del fascicolo ad altro ufficiogiudiziario, la mancanza di valide comunicazioni e notifiche alla difesa effettiva el’impossibilità di ritenere pacifica la base giuridica dell’azione esecutiva.Su questi profili il provvedimento impugnato non si era pronunciato.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, che verte su violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., 178lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché dell’art. 6 CEDU, e che eccepisce la nullitàassoluta della decisione impugnata perché assunta in assenza di ritualeinstaurazione del contraddittorio, è manifestamente infondato.Com’è noto, «allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un"error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc.pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativaquestione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (Sez. 1, n. 8521del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01), avendone peraltro cognizione piena;e «il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersianche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, puòessere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito,prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo» (Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g., p.c. in proc. F. e altri, Rv. 273525 - 01).Si deduce sotto diversi profili e in plurime scansioni processuali la mancatarituale instaurazione del contraddittorio per omesso avviso al difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA].Orbene dalla ricostruzione del procedimento emerge quanto segue.L’originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato l’istanzaed era stato regolarmente avvisato del decreto di fissazione dell’udienza dinanzial Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione; l’atto era statonotificato a mezzo PEC e ricevuto in data 25/09/2025 per l’udienza del17/12/2025.Successivamente in data 02/10/2025 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era statadepositata una memoria con diffida ed eccezione di incompetenza e di nullitàassoluta, che faceva riferimento al procedimento SIGE 2025/201, corrispondenteal numero assegnato al procedimento di esecuzione instaurato sull’originariaistanza a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; la memoria era tuttavia a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Macerata su tale diffida aveva dichiarato non luogo aprovvedere attestando che nel fascicolo non era stata rinvenuta alcuna nominadifensiva in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che tale difensore doveva considerarsiprivo di legittimazione a proporre qualsiasi istanza.Il 06/10/2025 questo provvedimento del Tribunale di Macerata era statonotificato a mezzo PEC all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasmesso una nota di replicanella stessa data sostenendo che la sua nomina era stata regolarmentedepositata e protocollata; trasmetteva unitamente alla nota “acta delegitimaciòn” a firma di notaio spagnolo con allegata procura speciale di [OSCURATO:PERSONA] infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con apostille.Con provvedimento in calce del 09/10/2025 il Tribunale aveva vistato idocumenti e inserito gli stessi in atti; aveva annotato che «ogni intervento diqualsiasi ulteriore (secondo) difensore è precluso nel presente procedimento n.201/25 SIGE fino a quando non venga depositata nel rispetto delle formeprescritte una procura speciale conforme all’art.122 cod. proc. pen.».In effetti la procura speciale allegata alla sua nota di replica dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto, non la rappresentanza processuale nel procedimentodi esecuzione, ma «la proposizione di formale denuncia-querela ai sensi degliartt. 333-336 cod. proc. pen. nei confronti di tutti i soggetti che saranno indicatinella narrativa dei fatti, per i reati eventualmente ravvisabili nei comportamentidi pubblici ufficiali, magistrati e altri soggetti che, a vario titolo, si sono resiresponsabili di atti illeciti, omissivi o dolosi, in danno del sottoscritto».L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva allora trasmesso un ulteriore atto a sua firma,qualificandosi come codifensore di [OSCURATO:PERSONA] insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (istanza direttifica e dichiarazione di nullità della notifica in data 14/10/2025); in tale atto ildifensore mostra di avere piena contezza dell’avvenuta fissazione dell’udienza incamera di consiglio del 17/12/2025, ma non allega una valida procura specialeper il procedimento di esecuzione.Circostanza che il Tribunale di Macerata ebbe immediatamente a constatarecon provvedimento dichiarativo di non luogo a provvedere in data 15/10/2025.[OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto ad invitarlo ad eleggere domicilio in Italia ai sensi degliartt. 162 e 169 cod. proc. pen.; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nell’istanza direttifica e dichiarazione di nullità, continuando a sostenere di essere statoritualmente nominato.Dopo la rituale notifica all’estero dell’avviso ai sensi degli artt. 162 e 169cod. proc. pen., consegnato a mani proprie a [OSCURATO:PERSONA] in data 01/10/2025,quest’ultimo non aveva proceduto ad eleggere domicilio in Italia e, in assenza diuna compiuta elezione di domicilio e di rituale ulteriore nomina di difensore, ildecreto di fissazione dell’udienza era stato notificato ai sensi dell’art. 169 cod.proc. pen. all’unico difensore di fiducia, che risultava nominato alla scadenza deltermine dei trenta giorni previsti e cioè al solo avv. [OSCURATO:PERSONA].La notifica risulta effettuata quindi correttamente alla data 14/11/2025.Un atto di nomina valido dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo espressamente al proc.n. 201/25 SIGE e contenente la revoca del precedente difensore, venivaformalizzato in Aguilas il 12/12/2025 e veniva trasmesso alla cancelleriaunitamente ad «istanza di declaratoria di incompetenza assoluta, diincompatibilità e astensione obbligatoria del giudice dell’esecuzione, di nullitàradicale degli atti e di sospensione immediata del procedimento».Ala luce di questa ricostruzione degli atti processuali dei quali il giudice dilegittimità può avere diretta cognizione, emerge pertanto che solo il 12/12/2025era subentrato nella difesa l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quando cioè il procedimentonotificatorio dell’avviso di fissazione dell’udienza si era correttamenteperfezionato in favore del difensore di fiducia, che risultava legittimamentenominato al momento in cui la notifica veniva perfezionata; pertanto, il difensoresuccessivamente subentrato non doveva essere nuovamente avvisato.All’udienza del 17/12/2025 era stato disposto un rinvio alla data del22/12/2025, in presenza del sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Analogo rinvio comunicato in udienza fudisposto per l’udienza del 29/12/2025 nella quale fu adottato il provvedimentoimpugnato.Attesa la regolarità della prima notifica e i rinvii disposti in udienza, nondovevano essere effettuate ulteriori notifiche al difensore di fiducia che era stato,comunque, sostituito in udienza del difensore nominato ex art. 97, comma 4,cod. proc. pen.Ogni altra evocata anomalia del procedimento nelle fasi precedenti non puòavere, pertanto, alcuna conducenza.3. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 25 Cost., 665, 666 e 670cod. proc. pen., eccependo incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione eindebita assunzione di competenza in assenza di previa decisione sulle istanzedifensive; ma anch’esso è manifestamente infondato.Dal certificato penale emerge inoppugnabilmente che il Tribunale diMacerata, organo giurisdizionale che ha emesso il titolo divenuto esecutivo perultimo, era competente a decidere.L’istanza era stata depositata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 04/08/2025, a quasi sei mesi di distanza da quando era divenutairrevocabile l’ultima sentenza di condanna risultante dal certificato penale delcondannato (emessa dal Tribunale di Macerata e passata in cosa giudicata il15/02/2025).La circostanza era stata rilevata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza in data 19/08/2025, con la quale si disponeva la trasmissionedell’istanza al Tribunale di Macerata)Tale condizione è stata sinteticamente constatata nella motivazione delprovvedimento oggi impugnata e i presupposti di fatto e di diritto che fondano lacompetenza del Tribunale di Macerata non vengono specificamente contestati nelricorso; pertanto, non può ravvisarsi alcuna omissione nella motivazionemedesima.Vi è inoltre espresso e corretto pronunciamento riguardo l’insussistenza diuna condizione di incompatibilità (che avrebbe comunque dovuto essere fattavalere con il mezzo della ricusazione).4. Il terzo motivo (violazione degli artt. 648, 665, 666 e 670 cod. proc. pen.)cerca di sostenere che la competenza del giudice dell’esecuzione si baserebbe suun titolo viziato e che sarebbe stata illegittimamente ritenute senza primaverificare se il titolo fosse valido.Anche questa censura è inammissibile perché l’originaria istanza non ha adoggetto la rituale formazione del titolo esecutivo ed eventuali vizi di forma che loaffliggono ma solo la questione relativa all’asserita illegittima revoca dellasospensione condizionale della pena; peraltro la mancanza del titolo esecutivoidoneo viene richiamata nelle conclusioni con riguardo alle «sviste compiute dalPrimo Giudice», dalle quali sarebbero derivate «la non eseguibilità e la nonlegalità della revoca della pena minorile», così chiaramente riferendo l’istanzaagli aspetti relativi alla sentenza che ha revocato il beneficio e a vizi contenutinelle sue valutazioni, che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatti valerecon i mezzi ordinari di impugnazione.5. Lo stesso vale per il quarto motivo, che denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge, poiché il provvedimento impugnato ha individuato petitum ecausa petendi dell’istanza, evidenziando che le generiche dissertazioni sullastoria giudiziale dell’istante o del singolo procedimento non potevano essereprese in esame.L’elencazione dei profili che non sarebbero stati valutati nella decisioneimpugnata coincide con quelli ritenuti correttamente irrilevanti dal giudicedell’esecuzione.6. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]