CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 9 febbraio 2022 dal Tribunale di Prato per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui ad entrambi i capi B dell'imputazione, secondo il canone dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, nonché violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. app.), nonché volti a prefigurare (il primo motivo), in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio di cui al secondo motivo è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (p. 4 sent. app. Sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]ít ,A, Il sidente