CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18094/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 33886 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T20 H282O) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e altresì rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D62 H282E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D21 H501R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 488/2019, pubblicata in data 12 luglio 2019 (e notificata in data 3 settembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 33886/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 33886/2019 Numero sezionale 1031/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 18094/2022Data pubblicazione 06/06/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]- decchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, è intervenuto ai sensi dell’art. 511 c.p.c., in surroga del creditore procedente, in un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in primo luogo le somme pignorate al creditore intervenuto in surroga, a soddi- sfazione del credito azionato da quest’ultimo, attribuendo il residuo alla società creditrice procedente. Quest’ultima ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Rovigo, che ha condannato il Principi a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la somma di € 2.881,30 (oggetto dell’assegnazione contestata), oltre interessi. Ricorre il Principi, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ric. n. 33886/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 33886/2019 Ragioni della decisione Numero sezionale 1031/2022Numero di raccolta generale 18094/2022 1. Il ricorso è inammissibile. Data pubblicazione 06/06/2022 Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su Ric. n. 33886/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 33886/2019 cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte Numero sezionale 1031/2022Numero di raccolta generale 18094/2022 dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- Data pubblicazione 06/06/2022 pugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Non vi è in esso l’indicazione di tutti gli elementi essenziali della procedura esecutiva nell’ambito della quale è stata pro- posta l’opposizione agli atti esecutivi; in particolare, non sono indicate con precisione le parti di tale procedura, né viene in- dicato il terzo pignorato (peraltro mai evocato, sebbene liti- sconsorte necessario nel presente giudizio oppositivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le al- tre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01) e neanche la natura e l’entità del credito fatto valere dal credi- tore procedente, che si intuisce solo essere la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né quella dei crediti pignorati; non si richiama il preciso contenuto dell’ordinanza di assegnazione impugnata e neanche è illustrato adeguatamente il contenuto dell’opposizione e quello delle difese avanzate all’opposto in relazione agli specifici motivi di opposizione. Mancano palesemente nel ricorso, in definitiva, gli elementi necessari a questa Corte per avere una chiara e completa co- gnizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e dei fatti processuali, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 33886/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 33886/2019 Numero sezionale 1031/2022 lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Numero di raccolta generale 18094/2022Data pubblicazione 06/06/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 33886/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o