CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26298/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Frezza n.59; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E Pasquale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 10831/2019 pubblicata il 18 aprile h 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la sentenza di questa Corte 18 aprile 2019 n. 10831 con cui è stato rigettato, sia il ricorso principale proposto dallo stesso Ferriero sia quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3786 del 2016 che, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 466 del 2012, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di lite e condanna di questi alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure. Per quanto ancora interessa, Ferriero - titolare della convenzione con il SSN come medico di base - nel luglio 2009, aveva convenuto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], i colleghi medici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. per illecita apertura di un ambulatorio nell'ambito dello stesso Comune, con conseguente illecito esercizio da parte dei medesimi di attività di medico di base nell'ambito territoriale predetto, diverso da quello di loro effettiva assegnazione (Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il dottor [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Curti per il dottor [OSCURATO:PERSONA]), ne chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno per la perdita delle quote assistibili dal 1997 al dicembre 2007. Il tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 32.139,26, oltre interessi nonché il solo convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'ulteriore importo di euro 5.113,85, oltre interessi e spese di lite. Il ricorso è stato rimesso alla udienza pubblica fissata al 29 marzo 2022 e poi trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del 2Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta un vizio revocatorio per "Violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., per erronea supposizione da parte della sentenza impugnata della insussistenza di un fatto ritenuto decisivo, quale la natura di zona carente del Comune ([OSCURATO:PERSONA]) di assegnazione originaria del dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui verità è incontrastabilmente accertata, fatto che non ha costituito punto controverso sul quale è stata pronunciata la sentenza; erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'insussistenza di fatti decisivi la cui verità è positivamente stabilita in base agli atti e documenti di causa". 1.1. Parte ricorrente ritiene che la sentenza impugnata si fondi su un errore di fatto consistito in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che ha indotto la Corte a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece incontestabilmente accertato in base agli atti e ai documenti. In particolare, evidenzia che la sentenza impugnata «nel motivare il rigetto dei primi due motivi di ricorso» si è così espressa: «- le norme dell'ACN [[OSCURATO:PERSONA] n.d.r.] reso esecutivo con D.p.r. 22 luglio 1996, n. 484 non prevedevano espressi divieti alla apertura di un secondo studio, istituendo soltanto un necessario collegamento tra la ubicazione dello studio e la iscrizione del medico convenzionato negli elenchi di medicina generale di libera scelta istituti presso il "Comune, gruppo di comuni o distretto (secondo la ripartizione delle zone territoriali adottato dalla regione: art. 19, comma 4); diversamente, invece, nel caso di convenzionamento ed assegnazione in zone cd. "carenti" la disciplina dell'ACN imponeva in via esclusiva l'apertura dello studio professionale 3nell'ambito territoriale della zona carente (art. 21 comma 2), venendo iscritto di ufficio nell'elenco della "località carente" (art. 21 comma 6), con espresso divieto di apertura di altri studi in ambiti territoriali diversi (art. 21 comma 9: secondo cui "Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dalla località carente..."). Alla disciplina dell'ACN delle "zone carenti" si riferisce anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 897/1992 richiamata dal ricorrente ed alla quale fa riferimento il Ministero della Sanità nella nota a chiarimenti del 24.12.1998 (in cui formula un parere di non conformità della norma contenuta dell'AIR del 1997 -che consente l'apertura del doppio studio in comuni diversi ma nell'ambito del medesimo distretto- all'ACN reso esecutivo con Dpr n. 484/1996) trasmessa all'[OSCURATO:PERSONA] della Giunta della regione Campania e da questo comunicata ai [OSCURATO:PERSONA] delle AA.SS.LL.»; «- tale disciplina risulta reiterata, senza sostanziali modifiche, anche nei successivi Accordi collettivi nazionali: l'ACN reso esecutivo con Dpr 28luglio 2000, n. 270, all'art. 21 commi 11 e 12 (rubricato instaurazione del rapporto convenzionale) ha stabilito che "11. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall'ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 14. 12. Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l'apertura di più studi per l'esercizio dell'attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.". La norma dell'art. 35, comma 6, dell'ACN stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativo alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d. Igs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) dispone che "6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati 4fuori dall'ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto"). Orbene, il ricorrente nulla riferisce in ordine alla originaria assegnazione, in base all'atto di convenzionamento, dei medici dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] ad ambiti territoriali qualificati come "località carenti", ravvisandosi quindi una essenziale lacuna nella descrizione dei fatti rilevanti, richiesta dall'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. per l'accesso del motivo al sindacato di legittimità» (pagg. 10 e 12 sentenza impugnata). 1.2. Tanto evidenziato, il ricorrente osserva che l'originaria assegnazione del collega [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito territoriale qualificato come località carente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risulta in modo incontrovertibile dal documento allegato nel giudizio di primo grado (sub doc n. 7) relativo alla richiesta di parere del 7.10.2008 del Responsabile UOA S.B. Distretto 38 nel quale si dava atto espressamente della originaria "zona carente" di assegnazione del dottor [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la sentenza si è fondata su un elemento di fatto (la mancata allegazione della originaria "zona carente" di assegnazione del medico di base [OSCURATO:PERSONA]) la cui sussistenza è, in vece, incontrastabilmente accertata con evidente erronea supposizione. 2. Il ricorso non è fondato con riferimento al vizio revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01). Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli 5atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. 2.2. Venendo all'esame del puntuale vizio di revocazione prospettato, va osservato che la Corte di legittimità, nella contestata sentenza ha affermato che «il ricorrente nulla riferisce in ordine alla originaria assegnazione, in base all'atto di convenzionamento, dei medici dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] ad ambiti territoriali qualificati come "località carenti"» e che con tale affermazione ha in realtà supposto, quanto alla posizione del dr. [OSCURATO:PERSONA], l'inesistenza dell'allegazione che, in vece, era stata effettivamente allegata in prime cure; è però altrettanto vero che l'errore di fatto — in questo caso, l'errore sul fatto processuale di cui il ricorrente si è lamentato — può essere denunciato con ricorso per revocazione solo se la sentenza è l'effetto dell'errore di fatto e, cioè, se l'errore è decisivo. L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, cioè, non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. 14 novembre 2014, n. 24334). Di conseguenza, nel caso in cui, come in quello di specie, la declaratoria di inammissibilità si regga su due autonome rationes decidendi, una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia 6dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ai sensi dell' art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391- bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Cassazione (Cass. Sez. 1, 28/05/1973 n. 1573 Rv. 364394 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, 25/03/2013 n. 7413 Rv. 626043 - 01; Cass. Sez. 1 -, 31/10/2017 n. 25871 Rv. 646006 - 01). 2.3. Invero, questa Corte, con la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto il primo motivo inammissibile, come veduto, per difetto di autosufficienza (erroneamente quanto al [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato il secondo motivo, assorbiti i restanti, fondando il rigetto del ricorso su altra ratio decidendi; difatti, ha ritenuto che: «In ogni caso, non appare idoneamente censurata con i motivi di ricorso in esame la statuizione della sentenza di appello secondo cui, in difetto di un provvedimento amministrativo di revoca sia della iscrizione dei due medici nell'elenco di medicina generale dell'ambito territoriale del Comune di SMCV (come emerge dalla sentenza di appello, in motivazione, pag. 6 "i suddetti medici risultano iscritti presso l'elenco dei medici convenzionati operanti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]"), sia della autorizzazione ad aprire colà il secondo studio rilasciata dal responsabile UO Medicina Generale della ASL Caserta 2 (sulla scorta di conforme parere del [OSCURATO:PERSONA] di Base [OSCURATO:PERSONA] 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 12705, emesso anteriormente alla nota del 24.12.1998 del Ministero della Sanità), la condotta dei due medici non poteva essere considerata antigiuridica ("non jure") e comunque il legittimo affidamento dei medici in ordine ai predetti titoli amministrativi escludeva l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano. Il ricorrente censura la statuizione predetta sostenendo che i due medici "non potevano non sapere" della illegittimità di detti provvedimenti amministrativi in quanto era intervenuta sia la nota del Ministero della Sanità del 24.12.1998 prot. 1200 che la nota del Direttore Generale della ASL Caserta in data 14.10.1999 prot. 20716. Tuttavia, come afferma lo stesso ricorrente (pag. 26 ricorso), la nota del Ministero della Sanità era stata trasmessa all'Assessorato della Sanità 7della regione Campania e non risulta provato che sia stata resa pubblica o comunicata ai singoli medici convenzionati, o che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il dott.[OSCURATO:PERSONA] ne abbiano avuto di fatto conoscenza. Quanto alla nota del Direttore Generale della ASL Caserta 2 del 14.10.1999, neppure viene trascritto il contenuto della stessa (se non nella parte in cui viene riferito il parere espresso dal Ministero della Sanità), non essendo quindi rese note eventuali conclusioni o disposizioni impartite agli uffici della ASL, e non essendo stati neppure indicati i destinatari della stessa. Non sembra tuttavia che tale nota abbia risolto definitivamente la questione interpretativa della norma dell'AIR del 1997 od abbia fornito chiarimenti dirimenti in ordine alla facoltà di apertura di un nuovo studio nel medesimo distretto territoriale, se lo stesso Responsabile UO di Medicina Generale ha ritenuto necessario reiterare la richiesta di chiarimenti, con nota indirizzata alla Direzione Generale ASL in data 7.10.2003, ed ancora in data 5.8.2008 (cfr. ricorso principale pag. 29-30).». Questa Corte ha, poi, aggiunto «Orbene, la questione dell'affidamento riposto dal soggetto sulla validità ed efficacia del titolo amministrativo che gli è stato rilasciato dalla PA è elemento essenziale dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito civile, ponendosi l'attività amministrativa come diaframma nella valutazione della antigiuridicità della condotta materiale tenuta dal soggetto, nel senso che ad un giudizio di antigiuridicità di tale condotta è dato pervenire soltanto se : a) il provvedimento amministrativo che consente l'attività svolta dal soggetto sia dichiarato illegittimo o invalido; b) se il soggetto abbia "abusato" del titolo amministrativo, o perché "ab origine" partecipe del vizio invalidante che inficia il provvedimento, o per avere colpevolmente confidato nella sua legittimità/validità: in questo secondo caso, per non avere tenuto conto degli elementi circostanziali -conosciuti o conoscibili in base alla normale diligenza richiesta al soggetto, da valutarsi in riferimento anche alle peculiari condizioni e qualità soggettive dello stesso- che lo avrebbero 8dovuto indurre a dubitare della conformità legale del provvedimento amministrativo. Nella specie, deve tenersi in conto, da un lato, che le norme dell'AIR della Campania del 1997 contemplavano espressamente la predetta facoltà; che gli organi della ASL istituzionalmente competenti all'applicazione delle norme di settore, e specificamente delle norme degli Accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali, avevano inteso conforme a diritto tali norme adottando i relativi provvedimenti amministrativi autorizzativi; che tali provvedimenti non sono stati, successivamente, annullati o revocati dalla Amministrazione e neppure impugnati nella competente sede giudiziaria da eventuali contro interessati. Dall'altro lato, occorre considerare che il Ministero della Sanità aveva espresso un parere negativo pur autorevole, tuttavia non vincolante, sul quesito interpretativo sottoposto dalla regione Campania; che il dubbio interpretativo della norma dell'AIR permaneva attuale se il Responsabile UO di Medicina generale sollecitava, ancora nel 2003 e nel 2008, la Direzione Generale a fornire un chiarimento. Tali elementi, certi ed incontestati, non risultano decisivi in quanto appaiono insufficienti non soltanto a configurare una dolosa esecuzione delle attività autorizzate dal provvedimento, ma anche una colpa generica intesa quale inescusabile affidamento sulla legittimità/validità dell'atto amministrativo, difettando nella specie pertanto elementi circostanziali - quali l'oggettiva riconoscibilità di un vizio di legittimità formale o sostanziale dell'atto, o ancora un consolidato atteggiamento della autorità giudiziaria inteso a fornire la interpretazione della controversa norma dell'AIR del 1997- che avrebbero dovuto indurre i medici convenzionati ad un plausibile e ragionevole convincimento in ordine alla antigiuridicità dell'attività svolta mediante l'apertura di un secondo studio nel territorio del Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sui parametri di verifica dell'affidamento incolpevole, in linea generale, cfr. Corte cost. sentenza 24.3.1988 n. 364; 9in relazione ai rapporti con la PA: cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 2327 del 05/02/2016).». 2.4. La richiamata testuale motivazione della reiezione della censura concernente la sussistenza di un illecito aquiliano nella condotta dei due medici, dunque, si fonda all'evidenza su un argomento ulteriore rispetto alla constatazione (effettivamente erronea quantomeno, in relazione ad uno dei due medici convenuti) della mancata allegazione della loro originaria assegnazione a "località carenti" ossia sul rilievo che non fosse stata raggiunta la prova, come rilevato dalla Corte d'appello, dell'elemento soggettivo dell'illecito loro contestato; sicché tale argomento è di per sé idoneo a sostenere la decisione assunta. Ne consegue l'infondatezza del ricorso. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi moti P.Q.MCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 marzo 2022. La consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] 11