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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20292/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata che confermava la condanna ex artt. artt. 336 e 635 cod. pen.; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ex art. 336 cod. pen., essendosi trattato di reazione genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili, non accompagnati dalla prospettazione di un danno ingiusto (l'imputato si sarebbe soltanto scagliato contro la porta della guardia medica e contro l'auto della dottoressa che si era rifiutata di visitarlo, senza intento di azioni violente); 2) eccessività del trattamento sanzionatorio, essendo stata ritenuta la recidiva e negate le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo non si confronta con la motivazione, esente da vizi, che ha desunto l'inequivoco scopo di costringere la dottoressa alla visita medica dalle azioni dell'imputato, idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, come anche dal chiaro tenore delle frasi pronunciate; ritenuto che il secondo motivo è formulato in termini irrimediabilmente vaghi, a fronte dell'argomentazione, completa e logica, per cui - con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile - la Corte d'appello ha ritenuto di non poter valorizzare alcun elemento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha, per contro, ravvisato i presupposti per l'applicazione della recidiva; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata che confermava la condanna ex artt. artt. 336 e 635 cod. pen.; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ex art. 336 cod. pen., essendosi trattato di reazione genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili, non accompagnati dalla prospettazione di un danno ingiusto (l'imputato si sarebbe soltanto scagliato contro la porta della guardia medica e contro l'auto della dottoressa che si era rifiutata di visitarlo, senza intento di azioni violente); 2) eccessività del trattamento sanzionatorio, essendo stata ritenuta la recidiva e negate le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo non si confronta con la motivazione, esente da vizi, che ha desunto l'inequivoco scopo di costringere la dottoressa alla visita medica dalle azioni dell'imputato, idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, come anche dal chiaro tenore delle frasi pronunciate; ritenuto che il secondo motivo è formulato in termini irrimediabilmente vaghi, a fronte dell'argomentazione, completa e logica, per cui - con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile - la Corte d'appello ha ritenuto di non poter valorizzare alcun elemento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha, per contro, ravvisato i presupposti per l'applicazione della recidiva; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris