CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 sugli elementi provanti la natura illecita della detenzione delle tre autovetture provento di furto e sulla mancanza di giustificazioni alternative da parte dell'imputato sulla sua presenza nel capannone e sulla provenienza dei beni delittuosi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della