CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 aprile 1974
Cassazione n. 28367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/04/1974 avverso il decreto del 25/03/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Salerno ha disposto la trasmissione alla cancelleria civile (per l'iscrizione a registro SICID) dell'opposizione proposta da lui proposta ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto con il quale era stata rigettata la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato per non abbienti, nell'ambito del procedimento penale nel quale il medesimo é imputato. Il ricorrente, dopo una breve premessa riassuntiva dei fatti, articola un unico, ampio motivo di lagnanza. In esso denuncia violazione di legge con riguardo al citato art. 99 T.U.S.G., richiamando numerosi arresti giurisprudenziali in ordine alla riferibilità del ricorso ivi disciplinato alla competenza e alla cognizione del giudice penale, in linea con le finalità di tutela del diritto di difesa che caratterizzano la materia del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale. Di seguito il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato é abnorme perché determina una stasi processuale e contesta che il Presidente del Tribunale abbia fatto corretta applicazione della legge (artt. 99 d.p.r. n. 115/2002, 24 Cost., 6 Cedu, 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo) poiché la competenza a decidere sull'opposizione é attribuita al giudice penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta validamente proposto ed é fondato, sull'assorbente rilievo - formulato anche in epoca recente dalla giurisprudenza della Corte - che il provvedimento impugnato é viziato da abnormità. In un'ipotesi del tutto identica, e con motivazioni che qui si condividono pienamente, questa stessa Sezione ha recentemente avuto modo di ribadire che é abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, Sentenza n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908).In tale occasione si é richiamato il principio, anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1 civ., Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366); e si é altresì affermato che, se tale principio vale per l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al beneficio, non v'é ragione di non estenderlo analogicamente anche all'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al medesimo beneficio, avuto riguardo al dictum delle Sezioni Unite penali con la sentenza Pangallo (Sez. U, n. 36168 del 14 luglio 2004, Rv. 228667). Il fatto che le Sezioni Unite, nel 2009, abbiano attribuito al giudice civile la competenza a giudicare circa l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non smentisce, ed anzi conferma, «la persistente valenza, a riguardo dell'opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.p.r. n. 115/2002, delle considerazioni svolte da Sez. U, n. 25 del 24/11/1999 - dep. 06/12/1999, Confl. giurisdizione in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214693, che sia pure in un diverso quadro normativo (ma per l'aspetto formale, avendo il cl.p.r. n. 115/2002 pacificamente natura compilativa), posero in evidenza la natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito» (così la già citata Sez. 4, Sentenza n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci). Ne é derivato l'ormai consolidato indirizzo della Corte nell'affermare che, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto le controversie sui compensi (caratterizzati da una più netta connotazione civilistica), l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 é uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale (Sez. 4, Sentenza n. 18697 del 21/03/2018, Marilli e altro, Rv. 273254; Sez. 4, Sentenza n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134). Ben conosce il Collegio che, in altra recente occasione, la Corte ha affermato che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, Sentenza n. 10009 del 03/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858); la difformità rispetto all'indirizzo qui seguìto risulta, peraltro, solo apparente, atteso che l'applicabilità al giudizio di opposizione di cui all'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002 del rito sommario civile di cognizione non implica affatto che la competenza a decidere si sposti eo ipso sul giudice civile, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili. Tale assunto, che del resto é ampiamente recepito in giurisprudenza (come del resto si ricava anche dagli arresti precedentemente richiamati), é in linea con le finalità dell'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione (o anche dell'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente deliberata): finalità strettamente connesse all'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale, come del resto si ricava anche sul piano sistematico, avuto riguardo alla collocazione dell'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002 cit., nell'ambito del titolo II della parte III del decreto, recante per l'appunto "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale". Quanto al provvedimento oggi impugnato, in analoga situazione é stata già ravvisata da questa Sezione, condivisibilimente, l'abnormità funzionale, poiché esso importa la impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalle legge, atteso che l'organo giudiziario funzionalmente competente non é stato messo nelle condizioni di provvedere sull'opposizione, mentre l'erroneo avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche determina un pregiudizio dell'interessato non altrimenti eliminabile se non con l'annullamento del provvedimento adottato. 2. Quest'ultimo va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del