Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26916/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dellasentenza per difetto di motivazione in relazione all’omessa disamina dellasussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sonoalla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazionedi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta ilvizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata ealla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, sonomanifestamente infondati in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale haconfermato l’applicazione della recidiva e ha determinato l’entità degli aumenti èesente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in particolare, pag. 6 sullemodalità dei fatti commessi dall’imputato nella stessa giornata, aggravati dall’usodi armi e dalla presenza di minori, pianificando preventivamente gli accorgimentiper evitare di essere identificato, quali indici rivelatori di un’accresciutapericolosità e di una spiccata personalità criminale dello stesso);che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti percontinuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge alsindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dellasentenza per difetto di motivazione in relazione all’omessa disamina dellasussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sonoalla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazionedi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta ilvizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata ealla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, sonomanifestamente infondati in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale haconfermato l’applicazione della recidiva e ha determinato l’entità degli aumenti èesente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in particolare, pag. 6 sullemodalità dei fatti commessi dall’imputato nella stessa giornata, aggravati dall’usodi armi e dalla presenza di minori, pianificando preventivamente gli accorgimentiper evitare di essere identificato, quali indici rivelatori di un’accresciutapericolosità e di una spiccata personalità criminale dello stesso);che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti percontinuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge alsindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris