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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01507/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ( on i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 391 ter ccd. pen. e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, sono nammissitili per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativi di profi i di censwa esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che quanto al primo motivo, la Corte di appello ha precisa:o l'impossibilità di accedere alla interpretazione difensiva, atteso che la norma sanziona l'utilizzo del cellulare da parte del detenuto e che tale era la condizione del ricorrente al mc mento in CJi ebbe un malore, perché già era stata eseguita la misura custodiale, e i tabula i provavano l'ampio utilizzo abusivo del telefono per contatti non solo con i familiari, ma con pregiudicati (pag.4); rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da corretta motivazior e che attribuisce rilievo ai precedenti penali, gravi e numerosi, dell'imputato, a . teso che e attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce d( i precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliepéestensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ( on i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 391 ter ccd. pen. e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, sono nammissitili per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativi di profi i di censwa esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che quanto al primo motivo, la Corte di appello ha precisa:o l'impossibilità di accedere alla interpretazione difensiva, atteso che la norma sanziona l'utilizzo del cellulare da parte del detenuto e che tale era la condizione del ricorrente al mc mento in CJi ebbe un malore, perché già era stata eseguita la misura custodiale, e i tabula i provavano l'ampio utilizzo abusivo del telefono per contatti non solo con i familiari, ma con pregiudicati (pag.4); rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da corretta motivazior e che attribuisce rilievo ai precedenti penali, gravi e numerosi, dell'imputato, a . teso che e attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce d( i precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliepéestensore
Sentenza Cassazione n. 01507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris