CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Cuci, C- 1/4) Q C. ! ORDINANZA , sul ricorso n. 6200/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rortia, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso. controricorrente avverso la sentenza n. 61/2014 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 15 gennaio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2014 la Corte di appello di Firenze rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui, il 16 h gennaio 2009, il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare la di lui domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) al risarcimento del danno, derivato da fallimento illegittimamente dichiarato su domanda di tale banca. 1.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: in primo luogo, la domanda risarcitoria venne rigettata dal Tribunale perché già proposta "nel giudizio conclusosi con la sentenza di Cassazione n. 2457/99, che ha esplicitamente affrontato la domanda - e la doglianza - proposta ai sensi dell'art. 21 L.F."; con tale ragione del decidere, di per sé idonea a fondare il rigetto della domanda risarcitoria, l'appellante Marrucci "non si è minimamente confrontato...omettendo di confutare, con argomentazioni critiche correlate a quelle svolte dal primo giudice", l'affermazione della formazione di precedente giudicato sulla domanda in questione, con conseguente inammissibilità dell'appello; l'appello è in ogni caso anche infondato nel merito, dal momento che la responsabilità prevista dall'art. 21, terzo comma, I.fall. (abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 5 del 2006, ma ancora applicabile in ragione del tempo in cui venne accertata l'infondatezza della domanda di fallimento proposta dalla banca, con conseguente revoca del fallimento anche di Marrucci) costituisce applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e, avendo natura sostanzialmente processuale, non ammette scissione fra accertamento della responsabilità processuale aggravata e prova del danno che la stessa ha cagionato, essendo la cognizione di essa inderogabilmente affidata dalla legge fallimentare al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; alla luce del contenuto precettivo del terzo comma del citato art. 21 I.fall., anche la responsabilità per le spese della procedura concorsuale e per il compenso al curatore è qualificabile come responsabilità di natura processuale la cui cognizione è del pari inderogabilmente< al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; la conseguenza è che, anche volendo affermare, secondo la deduzione dell'appellante, che essa non era contenuta nell'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, "la sua collocazione al di fuori di tale giudizio deve ritenersi comunque preclusa". 2. Marrucci chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi") resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., avendo esso ricorrente, contrariamente a quanto dalla sentenza affermato, affrontato la prima ragione decisoria caratterizzante la sentenza di primo grado con la citazione in appello; e ciò per le ragioni deJ ricorso evidenziate. In particolare, il ricorrente deduce che se la Corte di cassazione affrontò, con la sentenza n. 2457/99, "la doglianza relativa alla violazione dell'art. 21 L.F. in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni...ciò non puà valere comunque a ritenere proposta la richiesta di rimborso delle spese di procedura e del compenso del Curatore nell'atto di opposizione alla Sentenza dichiarativa di fallimento" e tali considerazioni sono state prospettate nell'atto di appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nell'affermare che esso ricorrente avesse solo sinteticamente affrontato la seconda ragione decisoria caratterizzante la sentenza del Tribunale di Firenze, è, ancora una volta, caratterizzata da violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. per le ragioni nel ricorso evidenziate. 3. Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da errata applicazione al caso concreto dell'art. 21, terzo comma, I.fall. (terzo motivo), in quanto, proprio alla luce del contenuto precettivo di tale disposizione della legge fallimentare, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore del fallimento sono altra cosa rispetto ai danni a carico del creditore istante la dichiarazione di fallimento, essendo "oneri non facenti parte dei danni e non aventi natura risarcitoria"; con la conseguenza che spese di procedura e compenso "possono ritenersi poste a carico del creditore anche successivamente rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento". 4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente. La trattazione del terzo motivo è, logicamente, prioritaria rispetto a quella degli altri due motivi, solo relativi alla dedotta violazione da parte della sentenza impugnata del precetto di cui all'art. 342 cod. proc. civ.: infatti, sia in caso di accoglimento che di rigetto del terzo motivo, viene meno l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia su tali altri due motivi, aventi riferimento alla disciplina interna al processo di appello con la sentenza impugnata definito. E' incontroverso che alla domanda dal ricorrente proposta contro [OSCURATO:PERSONA] dL Paschi con la citazione introduttiva del processo (in grado di appello definito con la sentenza impugnata) si applicano i precetti recati dall'art. 21, terzo comma, I.fall. (vigente fino alla sua abrogazione disposta con l'art. 18 del d.lgs. n. 5 del 2006): ciò, in ragione del tempo (3 novembre 1994) in cui venne revocata (ex artt. 18 e 19 I.fall., nei testi al tempo vigenti) dal Tribunale di Firenze la sentenza (pronunciata il 27 gennaio 1987 su sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi) dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Marrucci & C. e, in estensione, del suo socio [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui interessa, la disposizione di legge rilevante è la seguente: "Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa". La giurisprudenza di legittimità è affatto consolidata nel senso che la responsabilità (per danni e spese) prevista dall'art. 21, terzo comma, I.fall. per il caso di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge (norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ.: in questo senso, cfr. Cass. n. 28226 del 2008), costituisce applicazione, nella specifica disciplina delle procedure concorsuali, della regola sancita dall'art.96 cod. proc. civ.: essa ha dunque natura processuale e, per tale ragione, non ammette scissione tra l'accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; con conseguente improponibilità di tale azione in separato giudizio (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 7592 del 2016; Cass.n. 10230 del 2010; Cass. n. 17155 del 2009; Cass. n. 5934 del 1999; Cass. n. 10451 del 1994; Cass. n. 10556 del 1993). A tali principi, applicabili nel caso di specie, si è (dichiaratamente) conformata la sentenza impugnata; con conseguente infondatezza della censura a essa mossa dal ricorrente. Per quanto sopra evidenziato, il rigetto del terzo motivo di ricorso determina il venir meno dell'interesse concreto del ricorrente a pronuncia sul primo e sul secondo motivo. In conclusione, il ricorso è da rigettare; con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in C. 200 per esborsi e in C. 5.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Ro