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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38687/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 15/05/2025, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detenuto avverso il provvedimento del Gli' di Catania che aveva disposto l'inoltro al destinatario di una missiva, per essere stato il reclamo proposto fuori dai casi previsti dalla legge e per carenza di interesse in capo all'impugnante.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in considerazione dell'interesse del ricorrente a vedere affermato il principio che la corrispondenza non può essere trattenuta solo in ragione della detenzione speciale anche del destinatario, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

Nel caso di specie, la situazione giuridica fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente soddisfatta, mentre la censura mossa in ricorso non interferisce con l'esito del procedimento né può determinare vantaggi di sorta per l'interessato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 15/05/2025, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detenuto avverso il provvedimento del Gli' di Catania che aveva disposto l'inoltro al destinatario di una missiva, per essere stato il reclamo proposto fuori dai casi previsti dalla legge e per carenza di interesse in capo all'impugnante. Ritenuto che il ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in considerazione dell'interesse del ricorrente a vedere affermato il principio che la corrispondenza non può essere trattenuta solo in ragione della detenzione speciale anche del destinatario, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Nel caso di specie, la situazione giuridica fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente soddisfatta, mentre la censura mossa in ricorso non interferisce con l'esito del procedimento né può determinare vantaggi di sorta per l'interessato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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