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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06871/2023

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22983-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente L..c; 3::›c:r•I; 1'1 _ domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],L__CJ,ERI. 132ULUCCI_DE'_ CALBOLì _ m/3 )f,r4,4; presso lo studio dell'avvocato /DARIO BUZZELLt che lo rappresenta e difende come da procura in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; • - controricorrente — avverso la sentenza n. 163/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2014 n. 22983 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 Rg 22983/2014 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate/ Fa/[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della GGFF per Irpef anni 2006/2011 e [OSCURATO:PERSONA] e Irap anno 2011 per la soc. [OSCURATO:SOCIETA], notificato al curatore del fallimento e al ricorrente come autore della violazione, e per l'anno 2008 per la soc. [OSCURATO:SOCIETA] notificato al ricorrente come autore della violazione, ha dichiarato inammissibile l'appello del Petruccioli ed ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Ciò in quanto rilevava il difetto di legittimazione passiva del Petruccioli ad impugnare la sentenza di primo grado, non ricorrendo le condizioni perché il contribuente fallito potesse impugnare l'atto tributario (per inerzia del curatore); ha statuito poi la legittimità del rilievo IVA sulla indebita effettuazione di operazioni in sospensione d'imposta, in quanto erroneamente annullato dai primi giudici in assenza di espressa censura da parte della società.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Considerato che:

1. col primo motivo si deduce violazione deil'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato i motivi di appello relativi agli avvisi di accertamento notificati al contribuente in proprio;

2. col secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo e controverso, relativo al fatto che tre ricorsi erano stati proposti in proprio.

3. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 43

I. fall.

In relazione all'art. 24 cost.

4. Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al terzo motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l'esercizio dell'azione da parte del fallito sull'accertamento riguardante la società, questione rimessa alle SU con ord. int. n. 25373/22.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite, in relazione all'ord.

Interlocutoria n. 25373/2022.

Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 '. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22983-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente L..c; 3::›c:r•I; 1'1 _ domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],L__CJ,ERI. 132ULUCCI_DE'_ CALBOLì _ m/3 )f,r4,4; presso lo studio dell'avvocato /DARIO BUZZELLt che lo rappresenta e difende come da procura in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; • - controricorrente — avverso la sentenza n. 163/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 22983 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 Rg 22983/2014 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate/ Fa/[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della GGFF per Irpef anni 2006/2011 e [OSCURATO:PERSONA] e Irap anno 2011 per la soc. [OSCURATO:SOCIETA], notificato al curatore del fallimento e al ricorrente come autore della violazione, e per l'anno 2008 per la soc. [OSCURATO:SOCIETA] notificato al ricorrente come autore della violazione, ha dichiarato inammissibile l'appello del Petruccioli ed ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto rilevava il difetto di legittimazione passiva del Petruccioli ad impugnare la sentenza di primo grado, non ricorrendo le condizioni perché il contribuente fallito potesse impugnare l'atto tributario (per inerzia del curatore); ha statuito poi la legittimità del rilievo IVA sulla indebita effettuazione di operazioni in sospensione d'imposta, in quanto erroneamente annullato dai primi giudici in assenza di espressa censura da parte della società. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. col primo motivo si deduce violazione deil'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato i motivi di appello relativi agli avvisi di accertamento notificati al contribuente in proprio; 2. col secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo e controverso, relativo al fatto che tre ricorsi erano stati proposti in proprio. 3. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 43 I. fall. In relazione all'art. 24 cost. 4. Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al terzo motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l'esercizio dell'azione da parte del fallito sull'accertamento riguardante la società, questione rimessa alle SU con ord. int. n. 25373/22. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite, in relazione all'ord. Interlocutoria n. 25373/2022. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 '. [OSCURATO:PERSONA]
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