Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2020
ECLI:EU:T:2020:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0734_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 – ViaSat / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑734/17)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Operatore di sistemi mobili via satellite – Documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] da un candidato selezionato nell’ambito di una gara d’appalto – Diniego implicito ed esplicito di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Diniego di accesso parziale»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei termini per rispondere ad una domanda di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8)
(v. punti 16, 17)
2.
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – [OSCURATO:PERSONA] di adattamento del ricorso – Presupposti
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2)]
(v. punto 19)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo dell’istituzione di assistere il richiedente prima di respingere la sua domanda
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 2)
(v. punti 24, 25)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)
(v. punti 38‑41)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Offerte depositate nell’ambito di un appalto pubblico – Inclusione – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art 4, § 2, primo trattino)
(v. punti 42, 43, 55, 57‑59, 61‑63, 97)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti – Obbligo di esaminare singolarmente tutti i documenti oggetto di una domanda di accesso globale – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 45, 65, 92)
7.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 44, 76‑79, 81‑86, 97)
8.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino e § 6)
(v. punti 92‑94, 97, 98)
9.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punto 96)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (
GU 2009, L 149, pag. 65
), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e inoltre all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2018, che nega l’accesso a tali informazioni.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea recante rigetto della domanda di conferma presentata dalla ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La ViaSat, Inc., è condannata a sopportare, oltre ai tre quarti delle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre a un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dalla ViaSat e dalla [OSCURATO:PERSONA].