Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2020

ECLI:EU:T:2020:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0734_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 – ViaSat / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑734/17) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Operatore di sistemi mobili via satellite – Documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] da un candidato selezionato nell’ambito di una gara d’appalto – Diniego implicito ed esplicito di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Diniego di accesso parziale»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei termini per rispondere ad una domanda di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 16, 17)

2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – [OSCURATO:PERSONA] di adattamento del ricorso – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2)] (v. punto 19)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo dell’istituzione di assistere il richiedente prima di respingere la sua domanda (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 2) (v. punti 24, 25)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 38‑41)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Offerte depositate nell’ambito di un appalto pubblico – Inclusione – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art 4, § 2, primo trattino) (v. punti 42, 43, 55, 57‑59, 61‑63, 97)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti – Obbligo di esaminare singolarmente tutti i documenti oggetto di una domanda di accesso globale – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 45, 65, 92)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 44, 76‑79, 81‑86, 97)

8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino e § 6) (v. punti 92‑94, 97, 98)

9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 96) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2009, L 149, pag. 65 ), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e inoltre all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2018, che nega l’accesso a tali informazioni.

Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea recante rigetto della domanda di conferma presentata dalla ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La ViaSat, Inc., è condannata a sopportare, oltre ai tre quarti delle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre a un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dalla ViaSat e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0734_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 – ViaSat / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑734/17) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Operatore di sistemi mobili via satellite – Documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] da un candidato selezionato nell’ambito di una gara d’appalto – Diniego implicito ed esplicito di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Diniego di accesso parziale» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei termini per rispondere ad una domanda di accesso – Decisione implicita di rigetto – Abrogazione mediante l’adozione di una decisione esplicita di rigetto – Possibilità di ricorso avverso la decisione implicita – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 16, 17) 2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – [OSCURATO:PERSONA] di adattamento del ricorso – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2)] (v. punto 19) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo dell’istituzione di assistere il richiedente prima di respingere la sua domanda (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 2) (v. punti 24, 25) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 38‑41) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Offerte depositate nell’ambito di un appalto pubblico – Inclusione – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art 4, § 2, primo trattino) (v. punti 42, 43, 55, 57‑59, 61‑63, 97) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti – Obbligo di esaminare singolarmente tutti i documenti oggetto di una domanda di accesso globale – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 45, 65, 92) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 44, 76‑79, 81‑86, 97) 8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino e § 6) (v. punti 92‑94, 97, 98) 9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 96) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2009, L 149, pag. 65 ), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e inoltre all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2018, che nega l’accesso a tali informazioni. Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea recante rigetto della domanda di conferma presentata dalla ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), e a tutti gli scambi d’informazioni a tal riguardo intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La ViaSat, Inc., è condannata a sopportare, oltre ai tre quarti delle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre a un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dalla ViaSat e dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris