CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1974
Cassazione n. 08503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1974 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA]- similiano è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecin- quecento di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, C.d.S.. 2. Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in punto di valutazione della prova ai fini dell'affermazione di penale responsabilità. 3. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, costituendo riproposi- zione di motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni con- tenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario confronto con le giustifica- zioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato osservato dagli organi di P.G. mentre, per almeno tre volte, gestiva il parcheggio in via Falcone e Borsellino, regolando le manovre, indicando i posti liberi e chiedendo delle monete agli avventori. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2