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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43555/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quella del giudice monocratico di Palermo del 13/12/2016 (art. 648 cod. pen. commesso nella medesima data del 04/05;2015), confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 11/12/2017; i fatti sono all'evidenza tutti strettamente collegati e commessi nella stessa data; la Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione sostanzialmente apparente perché stereotipata, nonostante le allegazioni della difesa e l'identità del contesto spazio temporale che portava all'accertamento delle condotte contestate all'Alfano.

2.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legato al negativo giudizio sulla personalità dell'Alfano in quanto gravato da precedenti specifici ai sensi dell'art. 99 cod. pen., mentre la recidiva risultava contestata solo quale mero refuso, atteso che nel 2015 al momento del fatto l'Alfano risultava incensurato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati.

2. Il ricorrente non pone in dubbio i fatti oggetto di imputazione, ma contesta esclusivamente i capi della decisione relativi alla esclusione della continuazione tra il fatto oggetto di accertamento ed altra decisione per fatti commessi in medesima data e già giudicata definitivamente, oltre che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo la motivazione del tutto apparente perché stereotipata.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente nel lamentare la mancata applicazione della disciplina della continuazione all'evidenza non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, che si caratterizza per logicità e persuasività, limitandosi nella sostanza a riportare nuovamente, senza alcuna reale notazione critica gli argomenti già proposti in sede di appello.

Il giudice di secondo grado ha difatti chiaramente evidenziato come le caratteristiche delle condotte oggetto di contestazione, i diversi beni giuridici lesi, le caratteristiche dell'azione posta in essere concretamente, evidenziano l'autonomia delle determinazioni a delinquere, nell'impossibilità di ipotizzare un'unica deliberazione criminosa per la ricettazione di un'arma e di una vettura.

Nell'articolare tale motivazione la Corte di appello ha chiaramente evidenziato, con motivazione logica e priva di aporie, come tale insieme di elementi si debba 2 gAti ritenere al contrario indicativa di una scelta di vita del ricorrente quanto al vivere con il provento di delitti.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, mentre si deve rilevare come la Corte di appello nella valutazione logica e persuasiva effettuata abbia correttamente evidenziato che al fine di giungere effettivamente all'applicazione del regime della continuazione è necessario individuare la ricorrenza di elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso unificatore, che ben può persistere anche dopo condanne non definitive o irrevocabili o dopo lo stato di detenzione, e però è ben distinto dalla ripetizione o dall'abitualità di determinati comportamenti, anche se cronologicamente vicini, o dall'instaurazione di un sistema di vita, che di per sé possono anche essere indici di riferimento neutri non automaticamente rapportabili al referente legislativo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.

La Corte ha esplicitamente escluso la ricorrenza di elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso, chiarendo invece come complessivamente la condotta posta in essere sia indicativa di un sistema di vita dell'Alfano improntato all'illegalità.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha reso una motivazione ampia ed articolata quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando una serie di elementi significativi quali la personalità e i precedenti riferibili al ricorrente, in assenza di elementi positivamente valutabili allo stato degli atti.

In tal senso deve ricordare come secondo orientamento costante di questa Corte, il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n,44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito, confermando la decisione di primo grado ha esplicitamente condiviso anche la valutazione effettuata quanto alla dosimetria della pena effettuata dal giudice di primo grado, ed ha evidenziato la gravità della contestazione a carico dell'Alfano, l'incidenza su bene iscritto nei pubblici registri, in sostanziale assenza di elementi positivamente valutabili anche nel corso del processo.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita meritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quella del giudice monocratico di Palermo del 13/12/2016 (art. 648 cod. pen. commesso nella medesima data del 04/05;2015), confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 11/12/2017; i fatti sono all'evidenza tutti strettamente collegati e commessi nella stessa data; la Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione sostanzialmente apparente perché stereotipata, nonostante le allegazioni della difesa e l'identità del contesto spazio temporale che portava all'accertamento delle condotte contestate all'Alfano. 2.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legato al negativo giudizio sulla personalità dell'Alfano in quanto gravato da precedenti specifici ai sensi dell'art. 99 cod. pen., mentre la recidiva risultava contestata solo quale mero refuso, atteso che nel 2015 al momento del fatto l'Alfano risultava incensurato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati. 2. Il ricorrente non pone in dubbio i fatti oggetto di imputazione, ma contesta esclusivamente i capi della decisione relativi alla esclusione della continuazione tra il fatto oggetto di accertamento ed altra decisione per fatti commessi in medesima data e già giudicata definitivamente, oltre che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo la motivazione del tutto apparente perché stereotipata. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente nel lamentare la mancata applicazione della disciplina della continuazione all'evidenza non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, che si caratterizza per logicità e persuasività, limitandosi nella sostanza a riportare nuovamente, senza alcuna reale notazione critica gli argomenti già proposti in sede di appello. Il giudice di secondo grado ha difatti chiaramente evidenziato come le caratteristiche delle condotte oggetto di contestazione, i diversi beni giuridici lesi, le caratteristiche dell'azione posta in essere concretamente, evidenziano l'autonomia delle determinazioni a delinquere, nell'impossibilità di ipotizzare un'unica deliberazione criminosa per la ricettazione di un'arma e di una vettura. Nell'articolare tale motivazione la Corte di appello ha chiaramente evidenziato, con motivazione logica e priva di aporie, come tale insieme di elementi si debba 2 gAti ritenere al contrario indicativa di una scelta di vita del ricorrente quanto al vivere con il provento di delitti. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, mentre si deve rilevare come la Corte di appello nella valutazione logica e persuasiva effettuata abbia correttamente evidenziato che al fine di giungere effettivamente all'applicazione del regime della continuazione è necessario individuare la ricorrenza di elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso unificatore, che ben può persistere anche dopo condanne non definitive o irrevocabili o dopo lo stato di detenzione, e però è ben distinto dalla ripetizione o dall'abitualità di determinati comportamenti, anche se cronologicamente vicini, o dall'instaurazione di un sistema di vita, che di per sé possono anche essere indici di riferimento neutri non automaticamente rapportabili al referente legislativo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. La Corte ha esplicitamente escluso la ricorrenza di elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso, chiarendo invece come complessivamente la condotta posta in essere sia indicativa di un sistema di vita dell'Alfano improntato all'illegalità. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso una motivazione ampia ed articolata quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando una serie di elementi significativi quali la personalità e i precedenti riferibili al ricorrente, in assenza di elementi positivamente valutabili allo stato degli atti. In tal senso deve ricordare come secondo orientamento costante di questa Corte, il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n,44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito, confermando la decisione di primo grado ha esplicitamente condiviso anche la valutazione effettuata quanto alla dosimetria della pena effettuata dal giudice di primo grado, ed ha evidenziato la gravità della contestazione a carico dell'Alfano, l'incidenza su bene iscritto nei pubblici registri, in sostanziale assenza di elementi positivamente valutabili anche nel corso del processo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita meritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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