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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22856/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 12/7/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti non privilegiate, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni due,mesi cinque, gg. ventisei di reclusione ed euro 520,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e ed anni due mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 520,00 di multa ( Kourssi) in relazione ai delitti loro contestati in rubrica (rapina aggravata, consumata e tentata, e resistenza a p.u. il solo [OSCURATO:PERSONA]) 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 337 cod.pen. e correlato vizio della motivazione; l'illegalità della pena; la mancanza di motivazione.

3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Nella specie il difensore deduce , peraltro in forma perplessa e dubitativa, il difetto di motivazione circa la sussistenza del delitto di resistenza a p.u.; in guisa del tutto generica l'eccessività della pena, oggetto di accordo tra le parti, e la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125,comma 3, cod.proc.pen., censure irricevibili in ragioni del rito prescelto e, comunque manifestamente infondate alla luce dell'ampia motivazione resa dal giudice e della corretta determinazione della pena, priva di profili di illegalità.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] personalmente deducendo il vizio di motivazione e prospettando l'illegittimità costituzionale del nuovo disposto dell'art. 613 cod.proc.pen. che prescrive il necessario patrocinio di un difensore iscritto nello speciale albo dei cassazionisti.

Il ricorso è inammissibile.

Richiamati i limiti alla ricorribilità sopra precisati, deve aggiungersi che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano r czLk . n-• ERI Pr i 1 3 SII) -----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 12/7/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti non privilegiate, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni due,mesi cinque, gg. ventisei di reclusione ed euro 520,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e ed anni due mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 520,00 di multa ( Kourssi) in relazione ai delitti loro contestati in rubrica (rapina aggravata, consumata e tentata, e resistenza a p.u. il solo [OSCURATO:PERSONA]) 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 337 cod.pen. e correlato vizio della motivazione; l'illegalità della pena; la mancanza di motivazione. 3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Nella specie il difensore deduce , peraltro in forma perplessa e dubitativa, il difetto di motivazione circa la sussistenza del delitto di resistenza a p.u.; in guisa del tutto generica l'eccessività della pena, oggetto di accordo tra le parti, e la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125,comma 3, cod.proc.pen., censure irricevibili in ragioni del rito prescelto e, comunque manifestamente infondate alla luce dell'ampia motivazione resa dal giudice e della corretta determinazione della pena, priva di profili di illegalità. 4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] personalmente deducendo il vizio di motivazione e prospettando l'illegittimità costituzionale del nuovo disposto dell'art. 613 cod.proc.pen. che prescrive il necessario patrocinio di un difensore iscritto nello speciale albo dei cassazionisti. Il ricorso è inammissibile. Richiamati i limiti alla ricorribilità sopra precisati, deve aggiungersi che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano r czLk . n-• ERI Pr i 1 3 SII) -----
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