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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 34811/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di MILANO, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto dai rispettivi difensori di fiducia ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Milano emessa il 22/03/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati dii cui agli art. 110„ 628, primo e terzo comma n.1, 497-ter cod. pen., 2,4, 7

I. 895/1967 nonché, Dzclic, all'art. 648 cod. pen. (capi 15, 16, 17, 18 della rubrica). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 59, secondo comma cod. pen., in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n.1, cod. pen., posto che dalle risultanze istruttorie era emersa l'inconsapevolezza circa la presenza di un secondo aggressore sì da escludersi l'aggravante delle più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena e all'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. peri.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; ricorso Bonanno); sono esclusi altresì - con riferimento al ricorso Dzolic - motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come san2lone non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti all'applicazione delle circostanze del reato - contestate, nel caso di specie, sulla base di meri rilievi fattuali - o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr. sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di MILANO, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIR:IETTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto dai rispettivi difensori di fiducia ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Milano emessa il 22/03/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati dii cui agli art. 110„ 628, primo e terzo comma n.1, 497-ter cod. pen., 2,4, 7 I. 895/1967 nonché, Dzclic, all'art. 648 cod. pen. (capi 15, 16, 17, 18 della rubrica). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 59, secondo comma cod. pen., in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n.1, cod. pen., posto che dalle risultanze istruttorie era emersa l'inconsapevolezza circa la presenza di un secondo aggressore sì da escludersi l'aggravante delle più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena e all'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. peri. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; ricorso Bonanno); sono esclusi altresì - con riferimento al ricorso Dzolic - motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come san2lone non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti all'applicazione delle circostanze del reato - contestate, nel caso di specie, sulla base di meri rilievi fattuali - o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr. sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 34811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris