CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze del 16.10.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto aggravato, art. 624 bis cod.pen. commessi il 18.02.2013 in Firenze e il 17.04.2013 in Fiesole ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] compiuti con le medesime modalità criminose: le due anziane signore erano state fermate in un parcheggio da un uomo che si era presentato come poliziotto e che utilizzava un apparecchio walkie talkie e le aveva indotte a farlo entrare nelle rispettive abitazioni dove, con il pretesto di accertare la falsità di banconote, era stato poi raggiunto da una donna, Vailatti, travestita da poliziotta; i correi avevano richiesto alle persone offese di mettere a disposizione per un controllo di polizia giudiziaria denaro e gioielli di cui si erano impossessati repentinamente e poi si erano dileguati. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata lamentando quanto segue: 2.1.violazione della legge penale in quanto non era stata depositata e ritenuta valida la nomina fiduciaria inoltrata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] inoltrata via pec alla Corte di appello di Firenze; la cancelleria della Corte aveva comunicato che l'atto di nomina e la contestale istanza di rinvio per legittimo impedimento non erano ricevibili perchè mancava la sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata. Lamenta che il deposito è stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto legge n.137 del 2020 che non prescrive la firma digitale. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.1.Le difese delle parti civili costituite hanno presentato conclusioni scritte in data 28 e 29.12.2022. 4.11 motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato come rilevato dal Procuratore generale che l'imputata risultava essere rappresentata da altro difensore di fiducia che ha regolarmente rassegnato le proprie conclusioni all'udienza Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'eventuale legittimo impedimento del codifensore non avrebbe comportato un rinvio dell'udienza.Inoltre, per completezza espositiva, l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 prevedeva per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, che il deposito mediante posta elettronica certificata dovesse essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici; prevedeva altresì, che nel medesimo provvedimento sarebbero state indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia- emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che disciplina le modalità di invio mediante p.e.c. agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - è stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti "con firma digitale o firma elettronica qualificata" e inviati agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'allegato. Da tale ricostruzione discende che l'istanza di rinvio non risultava conforme alle nuove disposizioni. Tuttavia, se è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520; Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664), in ragione del tempo e delle modalità di presentazione dell'istanza di rinvio in esame deve trovare applicazione l'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale l'istanza trasmessa via p.e.c., pur non essendo irricevibile, deve essere portata a conoscenza del giudice ed è onere dell'istante assicurarsi e verificare che l'istanza sia effettivamente portata a conoscenza del giudice. Pur essendo state infatti, ritenute ricevibili le istanze trasmesse con modalità "atipiche", sussiste l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza, di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2781270). Nel caso di specie dagli atti allegati al ricorso risulta che il primo invio il 2.10.2021 è stato effettuato ad un indirizzo di posta diverso da quelli individuati quale destinatari per le comunicazioni e che all'esito dell'apposita risposta del Ruolo Generale Penale della Corte di appello l'istanza di nomina del difensore [OSCURATO:PERSONA] e quella di rinvio per motivi di salute, genericamente indicati non meglio precisati né documentati, è stata inviata lo stesso giorno dell'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché la rifusione delle spese di costituzione sostenute in questo giudizio dalle parti civili liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle speseiprOtrgsTrairpostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità così liquidate: euro tremila oltre accessori come per legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro duemilacinquecen