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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39323/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione della liberazione condizionale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha travisato: il dato relativo all'epoca della scelta collaborativa, antecedente rispetto a quella dei di lui fratelli, e dopo un periodo di latitanza di soli quattro mesi; il dato relativo alle attività di studio, lavorative e di volontariato, risultanti dalle relazioni dell'equipe interna dell'istituto di pena, mentre sul punto al servizio centrale di protezione non erano state chieste informazioni; l'attualità dell'occupazione lavorativa, documentata con il rinnovo di un contratto a tempo determinato, e del volontariato presso una struttura parrocchiale; l'importanza dell'apporto collaborativo dato alle indagini, riconosciuta dalle autorità competenti; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha fondato il giudizio in ordine al non ancora compiuto ravvedimento sulla limitatezza delle attività sociali e sull'assenza di condotte riparative in favore delle vittime dei reati -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione della liberazione condizionale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha travisato: il dato relativo all'epoca della scelta collaborativa, antecedente rispetto a quella dei di lui fratelli, e dopo un periodo di latitanza di soli quattro mesi; il dato relativo alle attività di studio, lavorative e di volontariato, risultanti dalle relazioni dell'equipe interna dell'istituto di pena, mentre sul punto al servizio centrale di protezione non erano state chieste informazioni; l'attualità dell'occupazione lavorativa, documentata con il rinnovo di un contratto a tempo determinato, e del volontariato presso una struttura parrocchiale; l'importanza dell'apporto collaborativo dato alle indagini, riconosciuta dalle autorità competenti; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha fondato il giudizio in ordine al non ancora compiuto ravvedimento sulla limitatezza delle attività sociali e sull'assenza di condotte riparative in favore delle vittime dei reati -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settem
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