CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8537 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8537del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E12 Z326C ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocatiUmberto Richiello (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S2 7 H501K) e Aldo L. Peronaci(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T21 H501A) -ricorrente- nei confronti di nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato ), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 981/2019, pubblicatain data 23 aprile 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli ha intimatoil pagamento della somma di € 6.936,78 per il recu- pero di spese di giustizia relative ad un processo penale. Il Tribunale di Grosseto ha rigettato l’opposizione. Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Camerin, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.con riferimento all’art. 360 n.4 c.p.c.». Il motivo è infondato. La corte di appello ha ritenuto che le spese di giustizia il cui pagamento è stato intimato al Camerin fossero da questi do- vute, trattandosi di spese relative all’espletamento di consu- lenze tecniche necessarie al fine dell’accertamento del reato (il- lecita influenza sull’assemblea) per il quale lo stesso Camerin, in concorso con altri soggetti (Priori e Fiacchi), era stato con- dannato in sede penale,con pronuncia passata in giudicato (an- che in relazione all’addebito delle spese processuali), e ciò seb- bene le indagini fossero state inizialmente avviate a carico del solo Priori ed il reato contestato, in concorso con lo stesso, an- che al Camerin, fosse emerso solo successivamente all’espleta- mento delle predette consulenze (e anzi fosse stato commesso dopo la prima di esse). Si tratta di una motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, a giudizio di questa Corte: di conseguenza la censura di cui al motivo di ricorso in esame, con cui si deduce l’assenza di una effettiva motivazione a sostegno della decisione impugnata, risulta infondata. 2. Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 535, I e II comma, c.p.p. nel testo vigente nel 2008 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., perché le spese richieste non sono da Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 riferire al reato cui è stato condannato il Camerin in concorso con il Priori, e per inesistenza di una connessione qualificata tra i reati contestati al solo Priori e quello contestato in concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Fiacchi». Il motivo è inammissibile. La corte di appello ha accertato, come già chiarito, che le con- sulenze tecniche svolte nel corso delle indagini avviate a carico del Priori erano state necessarie anche al fine dell’accertamento del reato per cui è stato condannato il Camerin, in concorso con lo stesso Priori e con altro soggetto, sebbene i relativi fatti fos- sero emersi solo successivamente e fossero , anzi, stati com- messi dopolo svolgimento della prima delle due consulenze. Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata mo- tivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Inoltre, il ricorso, sotto il profilo in esame, difetta di specificità e viola, pertanto,l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In esso, infatti, non è richiamato adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio dai quale sarebbe possi- bile evincere la fondatezza dell’assunto di fatto sostenuto dal ricorrente, in ordine alla totale estraneità dell’oggetto delle con- sulenze tecniche in discussione rispetto al reato per cui egli ri- sulta condannato (anche con riguardo alle spese processuali) con sentenza definitiva. In sostanza, il ricorrente stesso si limita ad affermare che il reato per cui è stato condannato sarebbe stato commesso dopo l’espletamento della prima consulenza tecnica e che la seconda consulenza sarebbe stata solo diretta a fornire alcuni chiari- menti rispetto alla prima, ma tali generiche affermazioni non sono di per sé sufficienti, anche sul piano logico, a porre in di- scussione gli accertamenti di fatto della corte di appello sulla necessità delle consulenze tecniche espletate rispetto all’accer- tamento di quel reato, soprattutto in mancanza dei necessari Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 puntuali riferimenti al concreto contenuto delle stesse ed alle specifiche condotte che hanno portato all’accertamento della responsabilità penale degli imputati nel procedimento conclu- sosi con la loro condanna per una serie di reati certamente tra loro collegati. Altrettanto è a dirsi con riguardo alle considerazioni operate dal ricorrente in ordine alla insussistenza di una connessione qua- lificata tra i predetti reati, questione che, a causa del già rile- vato difetto di specificità del ricorso, non è neanche possibile per la Corte valutare in modo adeguato. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui