CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 34288/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/2026 della Corte d'appello di Genovaletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la nomina di difensore abilitato al patrocinioin cassazione per chiedere la restituzione nel termine al fine di impugnare lasentenza della Corte di appello di Genova del 17 dicembre 2025 che, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Imperia, ha dichiarato non doversiprocedere per prescrizione del reato di diffamazione e ha confermato, nelcontempo, le statuizioni civili.1.2 Il ricorrente, con un unico motivo, lamenta che gli sia stato nominatoquale difensore d’ufficio, con provvedimento notificato lo scorso 13 maggio, unavvocato ([OSCURATO:PERSONA] del Foro di Imperia) non abilitato alla difesa dinanzi aquesta Corte. Tale nomina, aggiunge il ricorrente, è peraltro intervenuta quandoera ormai scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione. Tutto ciò hadunque comportato, si conclude nella richiesta, che lo [OSCURATO:PERSONA] si sia trovatonell’impossibilità di impugnare.2. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.La Corte di appello di Genova, nel trasmettere per competenza l’istanza delloZantedeschi, ha segnalato che quest’ultimo, nell’ambito del presenteprocedimento, è sempre stato assistito d’ufficio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] delsecondo luogo, la Corte di appello ha anche evidenziato che la nomina deldifensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Imperia si riferisce ad unprocedimento diverso da quello oggetto della richiesta.In effetti, risulta dagli atti del fascicolo che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è tuttora il difensore di ufficio dello [OSCURATO:PERSONA], che ha assistito anchenei due precedenti gradi di giudizio. E’ inoltre documentalmente provato che lostesso difensore sia abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione (si vedala visura eseguita presso la banca dati del [OSCURATO:PERSONA]).2. Il ricorso, per queste ragioni, è manifestamente infondato e deve esseredichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità comporta la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]