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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12184/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando le pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 e 2 n. 2 L. Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la censura con cui si deduce l'incompatibilità del giudice di prime cure, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito, a pag. 3 della sentenza impugnata, correttamente ha chiarito come il rimedio avverso le situazioni di incompatibilità del giudice è costituito dallo strumento della ricusazione che, nella specie, non è stato fatto valere dall'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende; Così deciso 15 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando le pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 e 2 n. 2 L. Fall.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la censura con cui si deduce l'incompatibilità del giudice di prime cure, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito, a pag. 3 della sentenza impugnata, correttamente ha chiarito come il rimedio avverso le situazioni di incompatibilità del giudice è costituito dallo strumento della ricusazione che, nella specie, non è stato fatto valere dall'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende; Così deciso 15 genn
Sentenza Cassazione n. 12184/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris