CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5912-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese dal 31.12.2014, rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4312/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], impugnò innanzi alla C.T.P. il provvedimento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE aveva negato alla predetta società il rimborso dell'I.V.A. richiesto con la dichiarazione presentata nel 2015, a seguito della cancellazione della contribuente dal registro delle imprese avvenuta in data 31.12.2014; che la C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 1610/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4312/6/2020, depositata il 28/07/2020 rigettò il gravame osservando come il provvedimento di diniego di rimborso fosse carente di motivazione, non chiarendo "le ragioni per cui doveva reputarsi mancante una attività di impresa e per cui i costi sostenuti non potessero essere ricondotti ad una siffatta attività" (cfr. p. 2, ult. cpv., della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale Ric. 2021 n. 5912 sez. Sesta civile - T - ud. 12.10.2022 -2- rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese dal 13.12.2014; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per improponibilità del ricorso in primo grado, in quanto avanzato da soggetto non legittimato" (cfr. ricorso, p. 8) e, precisamente "dall'ultimo legale rappresentante ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già cancellata dal registro delle imprese (16/02/2015) e, quindi, a tutti gli effetti estinta, sia nel momento in cui è stata presentata l'istanza che in quello, successivo, della proposizione del ricorso stesso (08/03/2016)" (cfr. ricorso, p. 9, cpv.); che il motivo è manifestamente fondato; che è pacifico tra le parti (cfr. anche controricorso, p. 1, penultimo cpv., sub 2), oltre ad emergere dalla sentenza impugnata (cfr. p. 1, settimo rigo), nonché dall'epigrafe (trascritta alla p. 9 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, ai fini della specificità del motivo) del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure proposto dal MARCHI, che l'azione fu introdotta da costui, nella qualità di ex legale rappresentante ed ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] allorché questa era già estinta, per essere stata previamente cancellata dal registro delle imprese; che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società - come avvenuto nella specie - prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale dell'ente e, per l'effetto, il difetto di legittimazione Ric. 2021 n. 5912 sez. Sesta civile - T - ud. 12.10.2022 -3- a rappresentarla dell'ex liquidatore, che non può dunque promuovere il giudizio in nome e per conto della società sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278, Rv. 652120-01); che non rileva, in senso contrario, il differimento quinquennale degli effetti di tale estinzione (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) disposto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (cfr. controricorso, p. 14), operando la norma "su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione" (cfr. Cass., Sez. 5, 2.4.2015, n. 6743, Rv. 635140-01, in motivazione) e, dunque, in ultima analisi, facendo essa riferimento solo alla validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione emessi e notificati entro tali limiti temporali, alcunché modificando, al contrario, rispetto alle regole processuali applicabili alla materia e, in specie, in ordine alla legittimazione processuale degli ex soci, quali successori dell'ente estinto (arg. da Cass., Sez. 5, 30.7.2020, n. 16362, Rv. 658435-01); che, rispetto, poi, alla delega asseritamente conferita dai soci all'ex liquidatore in relazione alla presentazione della richiesta di rimborso per cui è causa (cfr. controricorso, p. 15, sub 2.1), premesso che la circostanza è del tutto nuova, la stessa non appare comunque dirimente, considerato che: a) il potere di rappresentanza sostanziale, conferito in sede di approvazione del bilancio (cfr. la clausola riprodotta alla p. 15 del Ric. 2021 n. 5912 sez. Sesta civile - T - ud. 12.10.2022 -4- ,*_ controricorso) non attribuisce, altresì, quello di rappresentanza processuale ai medesimi fini; b) dall'epigrafe del ricorso proposto in prime cure, trascritta alla p. 5 del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di legittimità, in ogni caso non emerge che tale potere di rappresentanza processuale sia stato speso dal MARCHI; che, infine, neppure rileva che la questione della carenza di capacità processuale dell'ex liquidatore - della quale non v'è traccia nella motivazione della decisione impugnata - risulti sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. il controricorso, pp. 13 ss., nonché la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): ed infatti, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità - comportando, come anticipato supra, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. 5, 8.10.2014, n. 21188, Rv. 632893-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto relativamente al primo motivo, con assorbimento del secondo, e conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa dell'ex liquidatore e legale rappresentante della società estinta; che le spese dell'intero giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, considerato il recente consolidamento dei principi innanzi esposti; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa senza rinvio l'impugnata decisione, perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa dell'ex liquidatore e legale Ric. 2021 n. 5912 sez. Sesta civile - T - ud. 12.10.2022 -5- rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente tra le parte le spese dell'in